Art. 2.
Ad integrazione della delega prevista dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516 , il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta gia' definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , ne' per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.
Ad integrazione della delega prevista dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516 , il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta gia' definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , ne' per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.