Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1983, n. 27
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 febbraio 1983
Art. 2.
Ad integrazione della delega prevista dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516 , il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta gia' definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , ne' per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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