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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18482/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18482/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to V.Barosio, dell'Avv.to Controparte_1
G.Cocimano e dell'Avv.to S.Dentico, elettivamente domiciliata in , C.so Galileo Ferraris n. 120 CP_1
presso il difensore avv.to Barosio.
Attore contro
con il patrocinio dell'avv.to S.Campora, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Alessandria, Via Trotti n. 46 presso il difensore avv.to Campora.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare che la somma portata dalla fattura del 16.5.2022, n. 88 (relativa al servizio generale di pulizia per la manifestazione Eurovillage - 2022), è stata pagata il 5.8.2022 dalla
, alla per le ragioni di cui al paragrafo III dell'atto Controparte_1 Controparte_2
di citazione in opposizione del 7.10.2022;
- accertare e dichiarare che, con riferimento alla fattura del 16.5.2022, n. 88 (relativa al servizio generale di pulizia per la manifestazione Eurovillage - 2022), la , Controparte_1 non è tenuta a corrispondere l'i.v.a. alla per le ragioni di cui al paragrafo II Controparte_2
dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022;
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto 27.4.2022, n. 728 (relativo al servizio
“Personale di servizio alla manifestazione / personale di sala – Eurovillage 2022”), la CP_2
ha svolto il servizio personale per un totale di n.
7.897 ore, per le ragioni di cui al paragrafo IV
[...]
dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022; conseguentemente
- accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto 27.4.2022, n. 728 (relativo al servizio
“Personale di servizio alla manifestazione / personale di sala – Eurovillage 2022”), il corrispettivo per la prestazione svolta dalla ammonta ad euro 82.918,50, per le ragioni di cui al Controparte_2
paragrafo IV dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022;
- accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto 27.4.2022, n. 728 (relativo al servizio
“Personale di servizio alla manifestazione / personale di sala – Eurovillage 2022”), la
[...]
è tenuta a corrispondere l'i.v.a., non già alla bensì all'Erario per Controparte_1 Controparte_2 le ragioni indicate al paragrafo II dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022; e, per l'effetto
- revocare il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa Ivana Peila, il 4.8.2022,
n. 5877, nel giudizio R.G. 13529/2022, qui opposto;
Con il favore delle spese di giudizio”.
Per parte opposta:
“previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti da nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc e CP_2
nella memoria ex art. 183 n. 3 cpc che si trascrivono in calce al presente atto, respingere l'opposizione in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
( precisa che in sede di esecuzione non chiederà il pagamento della somma portata dalla CP_2
fattura n. 88/2022); in via subordinata: per il caso di accoglimento parziale dell'opposizione avversaria, condannare la opponente CP_1
a pagare alla opposta la somma meglio vista all'esito del giudizio, in misura non inferiore a quella non contestata di € 82.918,50, oltre interessi moratori come per legge.
Vinte le spese, da liquidarsi al sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto di 4 agosto 2022 n. 5877/2022, il Tribunale di Torino, su ricorso di CP_2
ingiungeva a il pagamento della somma di € 124.104,00, oltre IVA, Controparte_1
oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 19.1.2023, proponeva opposizione la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e dichiarandosi disposta a pagare la somma di € CP_1
pagina 2 di 8 82.819,50, ossia il corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte dall'opposta, esclusa l'IVA, da versarsi mediante reverse charge.
In data 31 gennaio 2023 si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria CP_2
esecutorietà del decreto opposto, o, in subordine, la provvisoria esecutorietà sulla somma non contestata ovvero un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sulle stesse somme o la pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; nel merito instava per il rigetto dell'opposizione, dando atto che nelle more del giudizio, l'esponente aveva saldato la fattura n. 88/2022.
Con ordinanza del 7 marzo 2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto per €
82.918,50, ossia per le somme non contestate, su cui l'opponente si era rimessa;
venivano altresì concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c..
A seguito del provvedimento, emetteva nota di credito stornando la fattura n. 89/2022 ed CP_2
emettendo in pari data nuova fattura, con la previsione del regime di split payment e indicando l'importo ordinato dal Giudice;
nella causale si dava altresì atto di ritenere “ impregiudicati gli importi
a differenza di cui al decreto ingiuntivo 5877/2022”; in data 21 marzo 2023 la pagava con CP_1 bonifico le somme indicate nell'ordinanza.
Disposta la fase istruttoria, la causa veniva poi rimessa in decisione.
2. Risulta pacifico che fra le parti siano stati stipulati e abbiano avuto esecuzione due rapporti contrattuali, rispettivamente risalenti al 27 aprile 2022, prot. 728, avente ad oggetto servizio personale,
e al 4 maggio 2022, prot. 792 relativo a servizio di pulizia;
entrambi i contratti erano stati conclusi tra le parti nell'ambito dell'attività di promozione culturale svolta dall'opponente, che aveva curato l'allestimento dell'Eurovision village associato all'evento internazionale Eurovision Song Contest.
Avendo effettuato le prestazioni a cui si era obbligata, emetteva due fatture, la n. 89/2022 CP_2 relativa al servizio personale, per complessivi € 149.108,40 comprensiva di IVA e la n. 88 afferente il servizio di pulizia.
Oggetto di contestazione e motivo dell'opposizione è la prima fattura.
La contestava l'ammontare preteso, poiché avrebbe richiesto il pagamento di un CP_1 CP_2
servizio svolto per 11.640 ore, pari a quelle indicate nei documenti di gara e nell'offerta economica presentata dall'affidataria; peraltro, l'opposta aveva rendicontato solo 7.188 ore, poi aumentate a 7.897
a seguito dei controlli compiuti dalla che si era fatta parte diligente nel compiere una CP_1
nuova verifica sui fogli firma forniti dal coordinatore generale dell'affidataria e tenendo conto delle fasi di allestimento e disallestimento.
pagina 3 di 8 Rappresentava quindi che potevano essere retribuite le sole ore di attività effettivamente svolta ed accertata, come stabilito nel capitolato tecnico di gara.
Osservava infine che la fattura rimasta impagata non era stata correttamente predisposta, in quanto l'affidataria non aveva rispettato la normativa in tema di split payment, prevista dagli art. 17 ter e ss. del d.P.R. n. 633/1972, che imponeva all'affidataria di fatturare i propri compensi al netto dell'IVA, che veniva poi versata dalla committente, come avvenuto per le prestazioni di pulizia.
Nonostante gli inviti in tal senso, si era rifiutata da stornare la fattura errata e compilarne una CP_2 nuova con esclusione dell'IVA.
Per i motivi esposti, la opponente affermava di essere quindi tenuta alla corresponsione del CP_1
solo importo di €. 82.918,50, poi versato a seguito all'emissione dell'ordinanza del 7 marzo 2023.
Parte opposta offriva una diversa prospettazione dei fatti;
rappresentava di avere reso il servizio per complessive 11.640 ore, come indicato da contratto;
quanto all'eventuale errata emissione della fattura, ciò avrebbe al più giustificato l'omissione del pagamento dell'IVA, ma non dell'intera fattura;
spettava comunque all'opponente dimostrare “ che era un soggetto che poteva emettere una fattura CP_2 in tale regime”.
Si instava quindi per il pagamento della differenza fra quanto versato e quanto dovuto, ossia €
39.301,50, oltre interessi.
3. Poichè la fattura n. 88/2022 era stata correttamente pagata, come si dirà, le questioni da trattare riguardano esclusivamente la fattura n. 89/2022.
Primo punto controverso riguarda il monte ore di servizio effettuato dall'affidataria opposta e quindi la sussistenza del diritto al corrispettivo per 11.640 ore anziché delle 7.897 già pagate dalla CP_1
La questione attiene quindi all'onere della prova del credito, che è previsto in capo all'opposta, come da ordinario riparto dell'onere probatorio secondo consolidato indirizzo di legittimità (cfr. S.u. n.
13533/2021).
L'opponente, a fronte di una previsione contrattuale per 11.640 ore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento parziale dell'opposta, sostenendo che questa si sia limitata a svolgere il servizio per
7.897 ore;
è quindi onere dell'opposta fornire la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni indicate in contratto, ossia di aver svolto il servizio per tutte il monte ore complessivo stabilito in contratto.
Sotto tale profilo, ritiene il Tribunale l'inidoneità probatoria del “foglio-ore” (doc. 2) prodotto dalla convenuta, irrilevante ai fini di fornire corretto riscontro circa l'adempimento delle prestazioni contrattualmente dovute, atteso che il documento costituisce un semplice foglio con l'indicazione delle pagina 4 di 8 ore lavorative che si assumono svolte dai lavoratori, senza firme né una compilazione progressiva che attesti l'effettiva presenza sul posto.
La prova testimoniale richiesta dalla convenuta, consistente in 142 capitoli di prova da assumere con un numero davvero elevato di testi – oltre 100 - non può poi supplire all'onere probatorio previsto in capo alla stessa e ciò per svariate ragioni.
Appare in primo luogo condivisibile l'assunto che il numero di ore lavorate doveva formare oggetto di prova documentale e non rimesso alle risultanze testimoniali;
ne costituisce conferma il fatto che la richiesta di offerta predisposta dalla subordinava il pagamento alla verifica di conformità CP_1
dei servizi svolti, circostanza che quindi imponeva una rendicontazione, in modo che la parte destinataria dell'attività potesse operare un controllo, non solo sulla bontà della prestazione, ma anche circa la sua effettiva attuazione.
Nel corso dell'udienza di prova, la teste dipendente della dichiarava : “ ADR Tes_1 CP_1
“Il Sig. ci è stato presentato come referente della che sarebbe stato presente sul posto Pt_1 CP_2
anche nei giorni successivi”:
Cap.2) “Si confermo la circostanza, li aspettavamo ogni sera. Al termine delle giornate lavorative, veniva consegnato il rispettivo foglio”
ADR: “O io o una collega ci fermavamo fino al termine del servizio per ricevere i fogli ed archiviarli;
ci venivano consegnati a mano dal Pt_1
Cap.3) “Non ho mai ricevuto il documento che mi è stato rammostrato precedentemente”
In parte coincidenti le dichiarazioni del che affermava : Pt_1
“ ADR: “le mie mansioni consistevano nel controllare e gestire le entrate e le uscite del pubblico nella zona dell'evento. Sono stato tra i primi ad essere assunto, per cui mi veniva chiesto di istruire il personale che prendeva servizio. Ci sono state delle riunioni sicuramente, ma non posso confermare né smentire la mia presenza a quella riunione del 6.5.2022”
Cap.2) “Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. In riferimento alla circostanza, preciso di averli visti, mi è capitato di averli consegnati, preciso che è passato molto tempo e non posso ricordare di preciso;
in realtà c'erano anche altre persone che mi aiutavano, non me ne occupavo soltanto io. ”
ADR: “è passato del tempo , posso dire che sicuramente li ho visti e li ho firmati ma non posso dire se fossero tutti i fogli oppure no”
Cap. 3) Non lo so
Cap 4) Non lo so.”
Le due deposizioni rese confermano quindi una rendicontazione scritta giornaliera dell'attività dei lavoratori della che è quella poi riportata nei documenti dal n. 14 e 15, rappresentativi dei CP_2
pagina 5 di 8 nominativi dei dipendenti impegnati nel servizio e degli orari di entrata e di uscita, atti sottoscritti dai lavoratori.
Quanto al doc. 2) prodotto dalla di cui sia il teste che apparivano non CP_2 Pt_1 CP_3
informati, non può che ribadirsi l'irrilevanza probatoria e l'evidente contrasto del tenore di tale documento rispetto ai prospetti prodotti come doc. 14 e 15, su cui è stato condotto il controllo da parte della CP_1
Appare poi opportuno segnalare il lasso di tempo trascorso fra i fatti (maggio 2022) e le udienze istruttorie (dicembre 2023), circostanza che rendeva assai improbabile che i testi fossero in grado di ricordare l'esatto numero di ore svolto in ciascuna giornata, così privando il contenuto della testimonianza della necessaria attendibilità, come peraltro emerso dalla testimonianza di Tes_2 all'udienza del 7 dicembre 2023.
Va infine osservato che generalmente il datore di lavoro ha l'obbligo di compilare e conservare per cinque anni il Libro Unico del Lavoro, e tale documento sarebbe valso a provare l'effettiva presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Stante l'inidoneità dell'elenco prodotto dall'opposta a fornire la prova dell'adempimento, i fogli firme costituiscono quindi gli unici elementi probatori circa l'avvenuta prestazione e su cui si è svolta l'attività di verifica della CP_1
Appare quindi legittima l'eccezione di inadempimento mossa dall'opponente circa il monte ore lavorativo che l'opposta assumeva di avere svolto, che non ha trovato alcun adeguato e persuasivo riscontro.
3.1. Secondo punto controverso riguarda l'assoggettabilità della fattura n. 89/2022 al regime di reverse charge, per il quale la fattura dell'affidataria deve essere compilata senza inclusione dell'IVA, che invece viene versata dalla committente.
La previsione normativa in punto è costituita dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972; il decreto istitutivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto prevedeva, nella versione vigente all'epoca dei fatti, che “ Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”; al comma successivo, tale disposizione viene estesa alle “ fondazioni partecipate da amministrazioni
pagina 6 di 8 pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al
70 per cento”.
Nel caso di specie, come da statuto prodotto dall'opponente al doc. 1, il Fondo di dotazione è integralmente conferito dalla : trova pertanto applicazione la normativa sopra citata;
da Controparte_4
ciò deriva la necessità di applicare gli artt.
1-2 Dm 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, correttamente citato dall'opponente, in base al quale, nei casi di cui all'art. 17 ter del d.P.R. 633/1972, “ l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni […] committenti di servizi” e “ I soggetti passivi dell'i.v.a., che effettuano […] le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con annotazione 'scissione dei pagamenti'”.
Alla luce della normativa sopra esposta, peraltro esplicitamente richiamata anche nei due contratti sottoscritti dalla convenuta, la si è quindi correttamente astenuta dal provvedere al CP_1
pagamento in attesa dell'emissione di una fattura predisposta in modo regolare, come poi avvenuto all'esito dell'ordinanza del 7 marzo 2023.
4. L'opposizione deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 5877/2022 revocato quanto alla condanna al pagamento della somma di €.sm
Circa la fattura 88/2022, come già osservato, la prestazione di pagamento prevista in capo all'opponente è stata correttamente adempiuta in data 5 agosto 2022, successivamente alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e prima della notificazione dello stesso. Pertanto, forma oggetto di discussione fra le parti solo ai fini della soccombenza virtuale, essendo cessata la materia del contendere.
La fondazione affermava che non avrebbe potuto procedere al pagamento in quanto non CP_2
avrebbe prodotto il DURC, certificando di essere in regola con gli adempimenti previsti verso l'INPS e verso l'INAIL. La necessità di tale adempimento non è stata contestata dall'opposta, che si limitava a sottolineare come il pagamento fosse comunque avvenuto in ritardo rispetto alla data di consegna del
DURC il 18 luglio 2022; pertanto, e ai fini della soccombenza virtuale, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato correttamente depositato.
Le prospettazioni in punto dell'opposta debbono essere disattese;
l'art. 3 del contratto prevedeva che il pagamento dovesse essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e dall'effettuazione dell'accertamento circa il rispetto delle condizioni necessarie per il pagamento;
la produzione del certificato risaliva al 18 luglio e quindi il termine di gg. 30 per il pagamento decorreva di tale data e alla data di deposito del ricorso non era ancora spirato.
pagina 7 di 8 Non sussisteva quindi un inadempimento a carico della che giustificasse l'iniziativa CP_1
giudiziaria intrapresa.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opposta atteso che l'opposizione è stata integralmente accolta.
In merito alla fattura n. 89/2022, in quanto venivano richieste somme maggiori rispetto a quelle dovute e in quanto l'obbligazione pecuniaria indicata non poteva essere adempiuta dalla prima CP_1 dell'emissione di una corretta fattura, avvenuta solo il 15 marzo 2023; circa la fattura n. 88/2022, in quanto, come esposto sopra, i termini per il pagamento erano ancora in corso al momento del deposito del ricorso.
Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 52.001,00 ed € 260.000,00, gli onorari vengono liquidati in € 14.103,00, secondo i valori medi e per tutte e quattro le fasi del giudizio, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 5877/2022 pronunciato dal Tribunale di Torino.
Dichiara la tenuta al pagamento, in favore di della Controparte_1 CP_2 somma di € 82.918,50 per il servizio personale.
Accerta l'avvenuto pagamento, con bonifico di data 21 marzo 2023, della somma di € 82.918,50 compiuto dalla in favore di Controparte_1 CP_2
Accerta l'avvenuto pagamento, effettuato da in favore di Controparte_1 CP_2
in data 5 agosto 2022, della somma portata dalla fattura n. 88 del 16 maggio 2022.
[...]
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , CP_2 Controparte_1 delle spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, €. 379,50 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 1 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18482/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to V.Barosio, dell'Avv.to Controparte_1
G.Cocimano e dell'Avv.to S.Dentico, elettivamente domiciliata in , C.so Galileo Ferraris n. 120 CP_1
presso il difensore avv.to Barosio.
Attore contro
con il patrocinio dell'avv.to S.Campora, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Alessandria, Via Trotti n. 46 presso il difensore avv.to Campora.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare che la somma portata dalla fattura del 16.5.2022, n. 88 (relativa al servizio generale di pulizia per la manifestazione Eurovillage - 2022), è stata pagata il 5.8.2022 dalla
, alla per le ragioni di cui al paragrafo III dell'atto Controparte_1 Controparte_2
di citazione in opposizione del 7.10.2022;
- accertare e dichiarare che, con riferimento alla fattura del 16.5.2022, n. 88 (relativa al servizio generale di pulizia per la manifestazione Eurovillage - 2022), la , Controparte_1 non è tenuta a corrispondere l'i.v.a. alla per le ragioni di cui al paragrafo II Controparte_2
dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022;
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto 27.4.2022, n. 728 (relativo al servizio
“Personale di servizio alla manifestazione / personale di sala – Eurovillage 2022”), la CP_2
ha svolto il servizio personale per un totale di n.
7.897 ore, per le ragioni di cui al paragrafo IV
[...]
dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022; conseguentemente
- accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto 27.4.2022, n. 728 (relativo al servizio
“Personale di servizio alla manifestazione / personale di sala – Eurovillage 2022”), il corrispettivo per la prestazione svolta dalla ammonta ad euro 82.918,50, per le ragioni di cui al Controparte_2
paragrafo IV dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022;
- accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto 27.4.2022, n. 728 (relativo al servizio
“Personale di servizio alla manifestazione / personale di sala – Eurovillage 2022”), la
[...]
è tenuta a corrispondere l'i.v.a., non già alla bensì all'Erario per Controparte_1 Controparte_2 le ragioni indicate al paragrafo II dell'atto di citazione in opposizione del 7.10.2022; e, per l'effetto
- revocare il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torino, Giudice dott.ssa Ivana Peila, il 4.8.2022,
n. 5877, nel giudizio R.G. 13529/2022, qui opposto;
Con il favore delle spese di giudizio”.
Per parte opposta:
“previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti da nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc e CP_2
nella memoria ex art. 183 n. 3 cpc che si trascrivono in calce al presente atto, respingere l'opposizione in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
( precisa che in sede di esecuzione non chiederà il pagamento della somma portata dalla CP_2
fattura n. 88/2022); in via subordinata: per il caso di accoglimento parziale dell'opposizione avversaria, condannare la opponente CP_1
a pagare alla opposta la somma meglio vista all'esito del giudizio, in misura non inferiore a quella non contestata di € 82.918,50, oltre interessi moratori come per legge.
Vinte le spese, da liquidarsi al sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto di 4 agosto 2022 n. 5877/2022, il Tribunale di Torino, su ricorso di CP_2
ingiungeva a il pagamento della somma di € 124.104,00, oltre IVA, Controparte_1
oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 19.1.2023, proponeva opposizione la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e dichiarandosi disposta a pagare la somma di € CP_1
pagina 2 di 8 82.819,50, ossia il corrispettivo per le prestazioni effettivamente svolte dall'opposta, esclusa l'IVA, da versarsi mediante reverse charge.
In data 31 gennaio 2023 si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria CP_2
esecutorietà del decreto opposto, o, in subordine, la provvisoria esecutorietà sulla somma non contestata ovvero un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sulle stesse somme o la pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; nel merito instava per il rigetto dell'opposizione, dando atto che nelle more del giudizio, l'esponente aveva saldato la fattura n. 88/2022.
Con ordinanza del 7 marzo 2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto per €
82.918,50, ossia per le somme non contestate, su cui l'opponente si era rimessa;
venivano altresì concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c..
A seguito del provvedimento, emetteva nota di credito stornando la fattura n. 89/2022 ed CP_2
emettendo in pari data nuova fattura, con la previsione del regime di split payment e indicando l'importo ordinato dal Giudice;
nella causale si dava altresì atto di ritenere “ impregiudicati gli importi
a differenza di cui al decreto ingiuntivo 5877/2022”; in data 21 marzo 2023 la pagava con CP_1 bonifico le somme indicate nell'ordinanza.
Disposta la fase istruttoria, la causa veniva poi rimessa in decisione.
2. Risulta pacifico che fra le parti siano stati stipulati e abbiano avuto esecuzione due rapporti contrattuali, rispettivamente risalenti al 27 aprile 2022, prot. 728, avente ad oggetto servizio personale,
e al 4 maggio 2022, prot. 792 relativo a servizio di pulizia;
entrambi i contratti erano stati conclusi tra le parti nell'ambito dell'attività di promozione culturale svolta dall'opponente, che aveva curato l'allestimento dell'Eurovision village associato all'evento internazionale Eurovision Song Contest.
Avendo effettuato le prestazioni a cui si era obbligata, emetteva due fatture, la n. 89/2022 CP_2 relativa al servizio personale, per complessivi € 149.108,40 comprensiva di IVA e la n. 88 afferente il servizio di pulizia.
Oggetto di contestazione e motivo dell'opposizione è la prima fattura.
La contestava l'ammontare preteso, poiché avrebbe richiesto il pagamento di un CP_1 CP_2
servizio svolto per 11.640 ore, pari a quelle indicate nei documenti di gara e nell'offerta economica presentata dall'affidataria; peraltro, l'opposta aveva rendicontato solo 7.188 ore, poi aumentate a 7.897
a seguito dei controlli compiuti dalla che si era fatta parte diligente nel compiere una CP_1
nuova verifica sui fogli firma forniti dal coordinatore generale dell'affidataria e tenendo conto delle fasi di allestimento e disallestimento.
pagina 3 di 8 Rappresentava quindi che potevano essere retribuite le sole ore di attività effettivamente svolta ed accertata, come stabilito nel capitolato tecnico di gara.
Osservava infine che la fattura rimasta impagata non era stata correttamente predisposta, in quanto l'affidataria non aveva rispettato la normativa in tema di split payment, prevista dagli art. 17 ter e ss. del d.P.R. n. 633/1972, che imponeva all'affidataria di fatturare i propri compensi al netto dell'IVA, che veniva poi versata dalla committente, come avvenuto per le prestazioni di pulizia.
Nonostante gli inviti in tal senso, si era rifiutata da stornare la fattura errata e compilarne una CP_2 nuova con esclusione dell'IVA.
Per i motivi esposti, la opponente affermava di essere quindi tenuta alla corresponsione del CP_1
solo importo di €. 82.918,50, poi versato a seguito all'emissione dell'ordinanza del 7 marzo 2023.
Parte opposta offriva una diversa prospettazione dei fatti;
rappresentava di avere reso il servizio per complessive 11.640 ore, come indicato da contratto;
quanto all'eventuale errata emissione della fattura, ciò avrebbe al più giustificato l'omissione del pagamento dell'IVA, ma non dell'intera fattura;
spettava comunque all'opponente dimostrare “ che era un soggetto che poteva emettere una fattura CP_2 in tale regime”.
Si instava quindi per il pagamento della differenza fra quanto versato e quanto dovuto, ossia €
39.301,50, oltre interessi.
3. Poichè la fattura n. 88/2022 era stata correttamente pagata, come si dirà, le questioni da trattare riguardano esclusivamente la fattura n. 89/2022.
Primo punto controverso riguarda il monte ore di servizio effettuato dall'affidataria opposta e quindi la sussistenza del diritto al corrispettivo per 11.640 ore anziché delle 7.897 già pagate dalla CP_1
La questione attiene quindi all'onere della prova del credito, che è previsto in capo all'opposta, come da ordinario riparto dell'onere probatorio secondo consolidato indirizzo di legittimità (cfr. S.u. n.
13533/2021).
L'opponente, a fronte di una previsione contrattuale per 11.640 ore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento parziale dell'opposta, sostenendo che questa si sia limitata a svolgere il servizio per
7.897 ore;
è quindi onere dell'opposta fornire la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni indicate in contratto, ossia di aver svolto il servizio per tutte il monte ore complessivo stabilito in contratto.
Sotto tale profilo, ritiene il Tribunale l'inidoneità probatoria del “foglio-ore” (doc. 2) prodotto dalla convenuta, irrilevante ai fini di fornire corretto riscontro circa l'adempimento delle prestazioni contrattualmente dovute, atteso che il documento costituisce un semplice foglio con l'indicazione delle pagina 4 di 8 ore lavorative che si assumono svolte dai lavoratori, senza firme né una compilazione progressiva che attesti l'effettiva presenza sul posto.
La prova testimoniale richiesta dalla convenuta, consistente in 142 capitoli di prova da assumere con un numero davvero elevato di testi – oltre 100 - non può poi supplire all'onere probatorio previsto in capo alla stessa e ciò per svariate ragioni.
Appare in primo luogo condivisibile l'assunto che il numero di ore lavorate doveva formare oggetto di prova documentale e non rimesso alle risultanze testimoniali;
ne costituisce conferma il fatto che la richiesta di offerta predisposta dalla subordinava il pagamento alla verifica di conformità CP_1
dei servizi svolti, circostanza che quindi imponeva una rendicontazione, in modo che la parte destinataria dell'attività potesse operare un controllo, non solo sulla bontà della prestazione, ma anche circa la sua effettiva attuazione.
Nel corso dell'udienza di prova, la teste dipendente della dichiarava : “ ADR Tes_1 CP_1
“Il Sig. ci è stato presentato come referente della che sarebbe stato presente sul posto Pt_1 CP_2
anche nei giorni successivi”:
Cap.2) “Si confermo la circostanza, li aspettavamo ogni sera. Al termine delle giornate lavorative, veniva consegnato il rispettivo foglio”
ADR: “O io o una collega ci fermavamo fino al termine del servizio per ricevere i fogli ed archiviarli;
ci venivano consegnati a mano dal Pt_1
Cap.3) “Non ho mai ricevuto il documento che mi è stato rammostrato precedentemente”
In parte coincidenti le dichiarazioni del che affermava : Pt_1
“ ADR: “le mie mansioni consistevano nel controllare e gestire le entrate e le uscite del pubblico nella zona dell'evento. Sono stato tra i primi ad essere assunto, per cui mi veniva chiesto di istruire il personale che prendeva servizio. Ci sono state delle riunioni sicuramente, ma non posso confermare né smentire la mia presenza a quella riunione del 6.5.2022”
Cap.2) “Riconosco i documenti che mi vengono mostrati. In riferimento alla circostanza, preciso di averli visti, mi è capitato di averli consegnati, preciso che è passato molto tempo e non posso ricordare di preciso;
in realtà c'erano anche altre persone che mi aiutavano, non me ne occupavo soltanto io. ”
ADR: “è passato del tempo , posso dire che sicuramente li ho visti e li ho firmati ma non posso dire se fossero tutti i fogli oppure no”
Cap. 3) Non lo so
Cap 4) Non lo so.”
Le due deposizioni rese confermano quindi una rendicontazione scritta giornaliera dell'attività dei lavoratori della che è quella poi riportata nei documenti dal n. 14 e 15, rappresentativi dei CP_2
pagina 5 di 8 nominativi dei dipendenti impegnati nel servizio e degli orari di entrata e di uscita, atti sottoscritti dai lavoratori.
Quanto al doc. 2) prodotto dalla di cui sia il teste che apparivano non CP_2 Pt_1 CP_3
informati, non può che ribadirsi l'irrilevanza probatoria e l'evidente contrasto del tenore di tale documento rispetto ai prospetti prodotti come doc. 14 e 15, su cui è stato condotto il controllo da parte della CP_1
Appare poi opportuno segnalare il lasso di tempo trascorso fra i fatti (maggio 2022) e le udienze istruttorie (dicembre 2023), circostanza che rendeva assai improbabile che i testi fossero in grado di ricordare l'esatto numero di ore svolto in ciascuna giornata, così privando il contenuto della testimonianza della necessaria attendibilità, come peraltro emerso dalla testimonianza di Tes_2 all'udienza del 7 dicembre 2023.
Va infine osservato che generalmente il datore di lavoro ha l'obbligo di compilare e conservare per cinque anni il Libro Unico del Lavoro, e tale documento sarebbe valso a provare l'effettiva presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Stante l'inidoneità dell'elenco prodotto dall'opposta a fornire la prova dell'adempimento, i fogli firme costituiscono quindi gli unici elementi probatori circa l'avvenuta prestazione e su cui si è svolta l'attività di verifica della CP_1
Appare quindi legittima l'eccezione di inadempimento mossa dall'opponente circa il monte ore lavorativo che l'opposta assumeva di avere svolto, che non ha trovato alcun adeguato e persuasivo riscontro.
3.1. Secondo punto controverso riguarda l'assoggettabilità della fattura n. 89/2022 al regime di reverse charge, per il quale la fattura dell'affidataria deve essere compilata senza inclusione dell'IVA, che invece viene versata dalla committente.
La previsione normativa in punto è costituita dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972; il decreto istitutivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto prevedeva, nella versione vigente all'epoca dei fatti, che “ Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”; al comma successivo, tale disposizione viene estesa alle “ fondazioni partecipate da amministrazioni
pagina 6 di 8 pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al
70 per cento”.
Nel caso di specie, come da statuto prodotto dall'opponente al doc. 1, il Fondo di dotazione è integralmente conferito dalla : trova pertanto applicazione la normativa sopra citata;
da Controparte_4
ciò deriva la necessità di applicare gli artt.
1-2 Dm 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, correttamente citato dall'opponente, in base al quale, nei casi di cui all'art. 17 ter del d.P.R. 633/1972, “ l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni […] committenti di servizi” e “ I soggetti passivi dell'i.v.a., che effettuano […] le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con annotazione 'scissione dei pagamenti'”.
Alla luce della normativa sopra esposta, peraltro esplicitamente richiamata anche nei due contratti sottoscritti dalla convenuta, la si è quindi correttamente astenuta dal provvedere al CP_1
pagamento in attesa dell'emissione di una fattura predisposta in modo regolare, come poi avvenuto all'esito dell'ordinanza del 7 marzo 2023.
4. L'opposizione deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 5877/2022 revocato quanto alla condanna al pagamento della somma di €.sm
Circa la fattura 88/2022, come già osservato, la prestazione di pagamento prevista in capo all'opponente è stata correttamente adempiuta in data 5 agosto 2022, successivamente alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e prima della notificazione dello stesso. Pertanto, forma oggetto di discussione fra le parti solo ai fini della soccombenza virtuale, essendo cessata la materia del contendere.
La fondazione affermava che non avrebbe potuto procedere al pagamento in quanto non CP_2
avrebbe prodotto il DURC, certificando di essere in regola con gli adempimenti previsti verso l'INPS e verso l'INAIL. La necessità di tale adempimento non è stata contestata dall'opposta, che si limitava a sottolineare come il pagamento fosse comunque avvenuto in ritardo rispetto alla data di consegna del
DURC il 18 luglio 2022; pertanto, e ai fini della soccombenza virtuale, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato correttamente depositato.
Le prospettazioni in punto dell'opposta debbono essere disattese;
l'art. 3 del contratto prevedeva che il pagamento dovesse essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e dall'effettuazione dell'accertamento circa il rispetto delle condizioni necessarie per il pagamento;
la produzione del certificato risaliva al 18 luglio e quindi il termine di gg. 30 per il pagamento decorreva di tale data e alla data di deposito del ricorso non era ancora spirato.
pagina 7 di 8 Non sussisteva quindi un inadempimento a carico della che giustificasse l'iniziativa CP_1
giudiziaria intrapresa.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opposta atteso che l'opposizione è stata integralmente accolta.
In merito alla fattura n. 89/2022, in quanto venivano richieste somme maggiori rispetto a quelle dovute e in quanto l'obbligazione pecuniaria indicata non poteva essere adempiuta dalla prima CP_1 dell'emissione di una corretta fattura, avvenuta solo il 15 marzo 2023; circa la fattura n. 88/2022, in quanto, come esposto sopra, i termini per il pagamento erano ancora in corso al momento del deposito del ricorso.
Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 52.001,00 ed € 260.000,00, gli onorari vengono liquidati in € 14.103,00, secondo i valori medi e per tutte e quattro le fasi del giudizio, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 5877/2022 pronunciato dal Tribunale di Torino.
Dichiara la tenuta al pagamento, in favore di della Controparte_1 CP_2 somma di € 82.918,50 per il servizio personale.
Accerta l'avvenuto pagamento, con bonifico di data 21 marzo 2023, della somma di € 82.918,50 compiuto dalla in favore di Controparte_1 CP_2
Accerta l'avvenuto pagamento, effettuato da in favore di Controparte_1 CP_2
in data 5 agosto 2022, della somma portata dalla fattura n. 88 del 16 maggio 2022.
[...]
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , CP_2 Controparte_1 delle spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, €. 379,50 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 1 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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