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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/12/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2024 promossa da: (c.f. ), in persona del l.r.p.t. tata e difesa CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
STR NIELLE MA liata C.F._1 nell'indirizzo di posta elettronica certificata: (fax Email_1 085-4503978); ATTORE contro (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]CP_3 C.F._2
r. 20
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro c.f. ), nata ad [...] il [...], residente in CP_4 C.F._3 azi nt. 5;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 15.10.2025, autorizzate con ordinanza del 17.4.2025 come segue:
“Voglia pertanto l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la fondatezza della domanda della CP_1 condannare i convenuti contumaci a corrispondere alla società medesima, a titolo di ris dei danni tutti da quest'ultima subiti, la somma di €. 600.000 quale di danno patrimoniale derivante dall'annullamento dei contratti pluriennali in essere e dalla conseguente perdita delle commesse annue relative a tali rapporti contrattuali, o comunque la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notific in persona del l CP_1
n istratore unico, sig. in giudizio i sig.ri Controparte_2 [...]
e al fine di vedersi ri iali derivati dalla perdita di al CP_3 CP_4 s e, con la società ) e dalla lesione dell'immagine della Società, Pt_1 quantificati complessivamente in € 600.000,
pagina 1 di 3 L'attore rappresentava che i due convenuti, nel corso del proc. pen. n. 1286/2020 R.G.N.R., instaurato nei suoi confronti, dinnanzi al Tribunale di Lanciano, avevano reso delle dichiarazioni testimoniali aventi contenuto “denigratorio” e “falso”. Pertanto, chiedevano che il Giudice accertasse la fondatezza della domanda, con conseguente condanna al risarcimento, nella misura di € 600.000,00 per perdita di commesse, o la m iore somma di giustizia. Chiedeva, inoltre, l'ammissione delle prove testimoniali del sig. , salvo altri. CP_2 I due convenuti sono stati dichiarati contumac to del 7 marzo 2025. Parte attrice, con memorie ex art. 171 ter c.p.c. del 6 marzo e 26 marzo 2025, si è riportata al proprio atto introduttivo alle ota di precisazione delle conclusioni, un certificato me a della dott.ssa mediante il quale certificava che l'amministratore della Persona_1 [...] era affetto da “ pressivo con attacchi di ” a riprova del dan CP_
a non patrimoniale subito dal legale rappresentante della a seguito d CP_1 illecite dei convenuti con particolare riferimento alle condotte del contumace CP_3 La domanda non merita di trovare accoglimento.
1. Sulla integrazione del fatto ingiusto generativo della responsabilità aquiliana Ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043, di cui l'odierna attrice chiede l'accertamento ed il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali, è necessario che sussista il presupposto idoneo ad originarla. Sul punto l'attrice sostiene che i convenuti contumaci, sig.ri e nel corso CP_3 CP_4 del procedimento penale n. 752/2021 R.G., si sono resi res r zione e/o falsa testimonianza, in quanto avrebbero testimoniato, dichiarando circostanze non corrispondenti al vero, ed in particolare, tali da ledere l'immagine dell'odierna Società attrice e da comportarle la perdita di commesse. Va preliminarmente evidenziato il contenuto dell'art. 598, comma 1, c.p. che così recita: “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “deve escludersi la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la verità sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'argomentazione (Sez. 5, n. 40452 del 21-09-2004, (Omissis), Rv. 230063 -01). Peraltro, si è ritenuta sussistente la causa di non punibilità in parola anche nei casi in cui le espressioni ingiuriose non siano né necessarie né decisive ai fini dell'economia generale dell'argomentazione, purché inserite nel contesto difensivo (Sez. 5, n. 8421 del 23-01-2019, (Omissis), Rv. 275620 -01; Sez. 5, n. 6495 del 28-01-2005, (Omissis), Rv. 231428 - 01 (…)” (Cass. pen., Sez. V, Sent., 23/05/2024, n. 20520). Non solo tale norma penale esclude la punibilità delle “offese” rese in un procedimento dinnanzi all'Autorità Giudiziaria, ma, in concreto, dalle testimonianze agli atti è possibile evincere che il contenuto delle dichiarazion i contumaci non è in alcun modo denigratorio/offensivo. Non lo è stato quando il chiarato che la Socie ha “creato una società CP_3 ente” e laddove la ha afferm Qui la sede CP_4 CP_1
… Sono tre soci …Allora ist Presidente è CP_2 Controparte_2 CP_5 che è il padre, gretaria è mamma”, od
[...] Controparte_6
o in cui la sig.ra ha afferma non potendo far fronte ai pagamenti CP_4 dei fornitori… ci comuni avevano avuto problemi finanziari;
quindi, non avevano solvenza con i loro fornitori ed era già da qualche giorno che loro non stavano erogando internet ai clienti. Quindi avevano 120 clienti tutti senza servizio … tutti imbestialiti quindi che avevano la necessità di essere riattivati…”. In tutte queste affermazioni non è possibile rinvenire alcun contenuto oggettivamente denigratorio, tale da configurare, nemmeno astrattamente, il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. Al più la condotta, di rilievo civilistico, p si concretizzata con l'uso delle affermazioni dei convenuti-contumaci sul fatto che la aveva “sviato i clienti” e che “spiava” i CP_1 dipendenti. pagina 2 di 3 Infatti, le dichiarazioni sono state rese all'interno di un esame testimoniale, premettendo ai testi di rispondere al vero e di tali dichiarazioni il Giudice può servirsi ai fini della decisione finale. Orbene, dalla lettura della sentenza n. 357, relativa al procedimento penale n. 752/2021 R.G., appare chiaro come il Giudice abbia fondato la propria decisione sui dati di natura tecnico-info che sulla testimonianza dei due convenuti. In particolare, la condanna a carico del sig. , CP_2 legale rappresentate della Società attrice, è derivata i alcune attivi tecnica, svo tale (in persona dell' dall'accertamento tecnico Controparte_7 del C.T.P. e dal commercialis getto Evo S.r.l. (Società Persona_2 danneggiata Per_3 Le dichiarate “offese ll'interno di un processo penale sarebbero state diffuse a terzi;
sul punto, pertanto, sarebbe stato necessario che l'attrice dimostrasse che fossero stati proprio gli odierni convenuti a diffondere tali “voci” a terzi, e che queste fossero state idonee a screditare l'immagine societaria ed a far perdere commesse all'Attrice. Tale prova non è stata fornita.
2. Sulla prova del danno da perdita di commesse Per quanto attiene al danno materiale asseritamente sopportato dall'Attrice, in relazione alla perdita di commesse, anch'esso non può dirsi in rapporto eziologico con le dichiarazioni dei due convenuti, poiché in alcun mo imostrato che i fornitori abbiano deciso di interrompere i rapporti professionali con la in ragione di voci discriminatorie provenienti dai due convenuti: di CP_1 fatti, l'obbligo risar igina in capo a “colui che ha commesso il fatto”, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma, nel caso di specie, non è possibile affermare che gli obbligati, coloro che hanno generato il lamentato danno, siano proprio i due convenuti.
Allo stesso modo, la diagnosi indicata nel certificato medico in atti non può dirsi provata in legame eziologico alle dichiarazioni rese, in quanto lo stato ansioso-depressivo potrebbe essere stato generato da plurimi fattori, non esclusi dalla parte che invoca tutela in giudizio.
Il rigetto della domanda non comporta alcuna statuizione ex art 91 c.p.c. in ordine alle spese in difetto di costituzione della parte convenuta vittoriosa (cfr. Cassazione Civile Sez. 2 Ord. Num. 7639 Anno 2025)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea
Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte convenuta vittoriosa Lanciano, 23/10/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2024 promossa da: (c.f. ), in persona del l.r.p.t. tata e difesa CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
STR NIELLE MA liata C.F._1 nell'indirizzo di posta elettronica certificata: (fax Email_1 085-4503978); ATTORE contro (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]CP_3 C.F._2
r. 20
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro c.f. ), nata ad [...] il [...], residente in CP_4 C.F._3 azi nt. 5;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 15.10.2025, autorizzate con ordinanza del 17.4.2025 come segue:
“Voglia pertanto l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la fondatezza della domanda della CP_1 condannare i convenuti contumaci a corrispondere alla società medesima, a titolo di ris dei danni tutti da quest'ultima subiti, la somma di €. 600.000 quale di danno patrimoniale derivante dall'annullamento dei contratti pluriennali in essere e dalla conseguente perdita delle commesse annue relative a tali rapporti contrattuali, o comunque la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notific in persona del l CP_1
n istratore unico, sig. in giudizio i sig.ri Controparte_2 [...]
e al fine di vedersi ri iali derivati dalla perdita di al CP_3 CP_4 s e, con la società ) e dalla lesione dell'immagine della Società, Pt_1 quantificati complessivamente in € 600.000,
pagina 1 di 3 L'attore rappresentava che i due convenuti, nel corso del proc. pen. n. 1286/2020 R.G.N.R., instaurato nei suoi confronti, dinnanzi al Tribunale di Lanciano, avevano reso delle dichiarazioni testimoniali aventi contenuto “denigratorio” e “falso”. Pertanto, chiedevano che il Giudice accertasse la fondatezza della domanda, con conseguente condanna al risarcimento, nella misura di € 600.000,00 per perdita di commesse, o la m iore somma di giustizia. Chiedeva, inoltre, l'ammissione delle prove testimoniali del sig. , salvo altri. CP_2 I due convenuti sono stati dichiarati contumac to del 7 marzo 2025. Parte attrice, con memorie ex art. 171 ter c.p.c. del 6 marzo e 26 marzo 2025, si è riportata al proprio atto introduttivo alle ota di precisazione delle conclusioni, un certificato me a della dott.ssa mediante il quale certificava che l'amministratore della Persona_1 [...] era affetto da “ pressivo con attacchi di ” a riprova del dan CP_
a non patrimoniale subito dal legale rappresentante della a seguito d CP_1 illecite dei convenuti con particolare riferimento alle condotte del contumace CP_3 La domanda non merita di trovare accoglimento.
1. Sulla integrazione del fatto ingiusto generativo della responsabilità aquiliana Ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043, di cui l'odierna attrice chiede l'accertamento ed il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali, è necessario che sussista il presupposto idoneo ad originarla. Sul punto l'attrice sostiene che i convenuti contumaci, sig.ri e nel corso CP_3 CP_4 del procedimento penale n. 752/2021 R.G., si sono resi res r zione e/o falsa testimonianza, in quanto avrebbero testimoniato, dichiarando circostanze non corrispondenti al vero, ed in particolare, tali da ledere l'immagine dell'odierna Società attrice e da comportarle la perdita di commesse. Va preliminarmente evidenziato il contenuto dell'art. 598, comma 1, c.p. che così recita: “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “deve escludersi la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la verità sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'argomentazione (Sez. 5, n. 40452 del 21-09-2004, (Omissis), Rv. 230063 -01). Peraltro, si è ritenuta sussistente la causa di non punibilità in parola anche nei casi in cui le espressioni ingiuriose non siano né necessarie né decisive ai fini dell'economia generale dell'argomentazione, purché inserite nel contesto difensivo (Sez. 5, n. 8421 del 23-01-2019, (Omissis), Rv. 275620 -01; Sez. 5, n. 6495 del 28-01-2005, (Omissis), Rv. 231428 - 01 (…)” (Cass. pen., Sez. V, Sent., 23/05/2024, n. 20520). Non solo tale norma penale esclude la punibilità delle “offese” rese in un procedimento dinnanzi all'Autorità Giudiziaria, ma, in concreto, dalle testimonianze agli atti è possibile evincere che il contenuto delle dichiarazion i contumaci non è in alcun modo denigratorio/offensivo. Non lo è stato quando il chiarato che la Socie ha “creato una società CP_3 ente” e laddove la ha afferm Qui la sede CP_4 CP_1
… Sono tre soci …Allora ist Presidente è CP_2 Controparte_2 CP_5 che è il padre, gretaria è mamma”, od
[...] Controparte_6
o in cui la sig.ra ha afferma non potendo far fronte ai pagamenti CP_4 dei fornitori… ci comuni avevano avuto problemi finanziari;
quindi, non avevano solvenza con i loro fornitori ed era già da qualche giorno che loro non stavano erogando internet ai clienti. Quindi avevano 120 clienti tutti senza servizio … tutti imbestialiti quindi che avevano la necessità di essere riattivati…”. In tutte queste affermazioni non è possibile rinvenire alcun contenuto oggettivamente denigratorio, tale da configurare, nemmeno astrattamente, il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. Al più la condotta, di rilievo civilistico, p si concretizzata con l'uso delle affermazioni dei convenuti-contumaci sul fatto che la aveva “sviato i clienti” e che “spiava” i CP_1 dipendenti. pagina 2 di 3 Infatti, le dichiarazioni sono state rese all'interno di un esame testimoniale, premettendo ai testi di rispondere al vero e di tali dichiarazioni il Giudice può servirsi ai fini della decisione finale. Orbene, dalla lettura della sentenza n. 357, relativa al procedimento penale n. 752/2021 R.G., appare chiaro come il Giudice abbia fondato la propria decisione sui dati di natura tecnico-info che sulla testimonianza dei due convenuti. In particolare, la condanna a carico del sig. , CP_2 legale rappresentate della Società attrice, è derivata i alcune attivi tecnica, svo tale (in persona dell' dall'accertamento tecnico Controparte_7 del C.T.P. e dal commercialis getto Evo S.r.l. (Società Persona_2 danneggiata Per_3 Le dichiarate “offese ll'interno di un processo penale sarebbero state diffuse a terzi;
sul punto, pertanto, sarebbe stato necessario che l'attrice dimostrasse che fossero stati proprio gli odierni convenuti a diffondere tali “voci” a terzi, e che queste fossero state idonee a screditare l'immagine societaria ed a far perdere commesse all'Attrice. Tale prova non è stata fornita.
2. Sulla prova del danno da perdita di commesse Per quanto attiene al danno materiale asseritamente sopportato dall'Attrice, in relazione alla perdita di commesse, anch'esso non può dirsi in rapporto eziologico con le dichiarazioni dei due convenuti, poiché in alcun mo imostrato che i fornitori abbiano deciso di interrompere i rapporti professionali con la in ragione di voci discriminatorie provenienti dai due convenuti: di CP_1 fatti, l'obbligo risar igina in capo a “colui che ha commesso il fatto”, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma, nel caso di specie, non è possibile affermare che gli obbligati, coloro che hanno generato il lamentato danno, siano proprio i due convenuti.
Allo stesso modo, la diagnosi indicata nel certificato medico in atti non può dirsi provata in legame eziologico alle dichiarazioni rese, in quanto lo stato ansioso-depressivo potrebbe essere stato generato da plurimi fattori, non esclusi dalla parte che invoca tutela in giudizio.
Il rigetto della domanda non comporta alcuna statuizione ex art 91 c.p.c. in ordine alle spese in difetto di costituzione della parte convenuta vittoriosa (cfr. Cassazione Civile Sez. 2 Ord. Num. 7639 Anno 2025)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea
Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte convenuta vittoriosa Lanciano, 23/10/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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