Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1995, n. 5588
CASS
Sentenza 7 aprile 1995

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Il disposto di cui agli artt. 469 e 530 comma 1 cod. proc. pen. consente il proscioglimento predibattimentale soltanto per i casi di improcedibilità e di estinzione del reato, mentre riserva al dibattimento l'assoluzione per ragioni di merito, in fatto o in diritto. Tuttavia la violazione di tale normativa non è, di per sè, causa di nullità, ne' specifica, non essendo questa disposta da una specifica disposizione di legge (art. 177 cod. proc. pen.), ne' generale, ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen., giacché il giudice della sentenza predibattimentale è lo stesso di quello della sentenza predibattimentale. Sussiste, invece, nullità ex art. 178 lett. b) o c) cod. proc. pen. quando il Pubblico Ministero o l'imputato si siano opposti alla conclusione predibattimentale, potendo il primo aspettarsi dalla istruzione dibattimentale prove ulteriori o nuove imputazioni e potendo il secondo aspettarsi una più favorevole assoluzione nel merito.

In tema di proscioglimento predibattimentale, l'opposizione dell'imputato contumace può essere espressa anche dal difensore. A questo competono, infatti, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo. Poiché per l'assenso al proscioglimento predibattimentale, l'art. 469 cod. proc. pen. non ha riservato personalmente all'imputato il relativo potere, il consenso del difensore è validamente dato per l'imputato.

Il proscioglimento prima del dibattimento di cui agli artt. 469 e 558 comma 3 cod. proc., pen. è previsto soltanto per i casi in cui manca una condizione di procedibilità o ricorre una causa estintiva del reato. Per tutti gli altri casi in cui ricorre una causa di assoluzione nel merito, la decisione deve essere adottata in dibattimento, come si evince dal testo dell'art. 530 comma 1 cod. proc. pen., che enumera fra le cause di assoluzione riservate al dibattimento anche quella in cui l'imputato non è punibile per una ragione di diritto ("per un'altra ragione", diversa da quelle in fatto elencate precedentemente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1995, n. 5588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5588
    Data del deposito : 7 aprile 1995

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