Sentenza 7 aprile 1995
Massime • 3
Il disposto di cui agli artt. 469 e 530 comma 1 cod. proc. pen. consente il proscioglimento predibattimentale soltanto per i casi di improcedibilità e di estinzione del reato, mentre riserva al dibattimento l'assoluzione per ragioni di merito, in fatto o in diritto. Tuttavia la violazione di tale normativa non è, di per sè, causa di nullità, ne' specifica, non essendo questa disposta da una specifica disposizione di legge (art. 177 cod. proc. pen.), ne' generale, ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen., giacché il giudice della sentenza predibattimentale è lo stesso di quello della sentenza predibattimentale. Sussiste, invece, nullità ex art. 178 lett. b) o c) cod. proc. pen. quando il Pubblico Ministero o l'imputato si siano opposti alla conclusione predibattimentale, potendo il primo aspettarsi dalla istruzione dibattimentale prove ulteriori o nuove imputazioni e potendo il secondo aspettarsi una più favorevole assoluzione nel merito.
In tema di proscioglimento predibattimentale, l'opposizione dell'imputato contumace può essere espressa anche dal difensore. A questo competono, infatti, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo. Poiché per l'assenso al proscioglimento predibattimentale, l'art. 469 cod. proc. pen. non ha riservato personalmente all'imputato il relativo potere, il consenso del difensore è validamente dato per l'imputato.
Il proscioglimento prima del dibattimento di cui agli artt. 469 e 558 comma 3 cod. proc., pen. è previsto soltanto per i casi in cui manca una condizione di procedibilità o ricorre una causa estintiva del reato. Per tutti gli altri casi in cui ricorre una causa di assoluzione nel merito, la decisione deve essere adottata in dibattimento, come si evince dal testo dell'art. 530 comma 1 cod. proc. pen., che enumera fra le cause di assoluzione riservate al dibattimento anche quella in cui l'imputato non è punibile per una ragione di diritto ("per un'altra ragione", diversa da quelle in fatto elencate precedentemente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1995, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1995 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
5 5 88 UFFICI XOPIE massimario Richiesta copia studio dal Sig Registro Generale n. 01363/95 Udienza pubblica 3600 per dirith Sentenza n. del 7.4.1995 25 1395
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 636 IL CANCELLIERE
CORTE SUPR A CASSATION UFFICI COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta co studio, dal Sig. FRONTING Ri88 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
(per diritti L. 196
# 29 MAS 1995 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 12 GEN 1998 IL CANCELLIERE
TERZA SEZIONE PENALE A CIL CANCELLIER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Signori UFFICIO COPIE
Dott. Pietro Paolo GLINNI Presidente LIRE 3000 Richiesta copia studio
Dott. Michele CORSARO CANCELLERIA Consigliere
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere dal Sig. per diritti L. T e
Dott. Aldo RIZZO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere it 25 Ama 1995- ha pronunciato la seguente AL CANCELLIERE BU352497 SENTENZAETYZA sul ricorso proposto dal procuratore generale di Bari nel procedimento penale
contro
IC IO AE, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 4.11.1994 dal pretore di Bari, sezione distaccata di Bitonto.
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Bruno Frangini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
Udit'=
-= difensor
Osserva:
Svolgimento del processo
Con sentenza predibattimentale del 4.11.1994, il pretore di Bari, sezione distaccata di Bitonto, decidendo a norma degli artt. 469 e 129 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere
contro
PI IO AE per il reato di contrabbando di kg. 105,120 di sigarette (artt. 25, comma2, 282 lett. f), 301 e 341 d.p.r. 23.1.1973 n. 43) e per quello di evasione dell'iva all'importazione sulle stesse sigarette (artt. 1, 67 e 70 d.p.r. 26.10.1972 n. 633) perché i fatti contestati non sono più previsti dalla legge come reato. Richiamando la sentenza 30.3-6.7.94 di questa corte (sez. III), il pretore ha osservato che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 28.12.1993 n. 562 il reato di contrabbando e quindi quello di evasione dell'i.v.a
-
all'importazione che al primo rinvia qoad poenam - deve ritenersi depenalizzato.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Bari, deducendo un motivo in rito e uno in merito.
-Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 469 c.p.p. richiamato per il procedimento pretorile dall'art. 558, comma 3, c.p.p. giacché il prosciğlimento prima del dibattimento è previsto solo per le ipotesi di improcedibilità e di improseguibilità dell'azione penale ovvero per quella di estinzione del reato, non è ammesso invece per l'abolitio criminis. Inoltre, nella fattispecie, il pretore ha sentito il difensore, ma non l'imputato, che deve invece personalmente dare il suo assenso, potendo aspettarsi dal dibattimento una pronuncia più favorevole.
Col secondo motivo, il ricorrente, rifacendosi ad altre decisioni di questa stessa sezione, sostiene che i reati finanziari puniti nelle ipotesi aggravate con pena detentiva - come i reati contestati - non sono stati depenalizzati dal citato art. 2 della legge 562/1993.
Motivi della decisione
1) Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento giuridico.
1.1.) Invero, il proscioglimento prima del dibattimento di cui all'art. 469 e all'art. 558, comma 3, c.p.p. è previsto solo per i casi in cui manca una condizione di procedibilità o ricorre una causa estintiva del reato. Per tutti gli altri casi in cui ricorre una causa di assoluzione nel merito, la decisione è riservata al dibattimento, come sişi evince dal testo dall'art. 530, comma 1, c.p.p., che enumera fra le cause di assoluzione anche quella per cui l'imputato non è punibile per una ragione di diritto ("per un'altra ragione", diversa da quelle in fatto elencate precedentemente).
Una conferma a questa interpretazione viene anche dal testo dello stesso art. 469, che nel disciplinare l'ipotesi del proscioglimento predibattimentale fa salvo espressamente quanto previsto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. Com'è noto, questo comma stabilisce che, quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. Il che significa che, quando esiste il presupposto per una sentenza di non doversi procedere (del genere di cui all'art. 529) o per una sentenza di estinzione del reato (del genere di cui all'art. 531), il giudice non può pronunciare proscioglimento prima del dibattimento se esista anche il presupposto per una assoluzione di merito in fatto o in diritto (del genere di cui all'art. 530). In tale ultimo caso, quindi, la decisione va riservata al dibattimento.
In definitiva, il legislatore delegato del 1988 sembra aver usato con precisione tecnica le formule di proscioglimento di cui alla prima sezione del capo secondo, titolo terzo, del libro settimo del codice di procedura, distinguendo tra proscioglimento per ragioni processuali (art. 529), proscioglimento per ragioni di merito in fatto o in diritto, specificamente qualificato come assoluzione (art. 530) e proscioglimento per estinzione del reato (art. 531). Sicché lo P se non v'è stesso legislatore, con la disposizione dell'art. 469, ha consentito al giudice opposizione delle parti di procedere al proscioglimento prima del dibattimento solo per le formule per ragioni processuali o per estinzione del reato, mentre ha riservato al dibattimento le assoluzioni nel merito.
1.2) Tuttavia la violazione della normativa sopra richiamata non è causa specifica di nuilità, non essendo questa disposta da una specifica disposizione di legge (art. 177 c.p.p.). Neppure è causa generale di nullità per quanto riguarda la capacità del giudice ai sensi della lettera a) dell'art. 178 c.p.p., giacché il giudice della sentenza predibattimentale è lo stesso di quello della sentenza dibattimentale e l'unica differenza tra le due procedure è il carattere pubblico della seconda e la mancanza assoluta di istruttoria nella prima. 3
La violazione suddetta è causa generale di nullità solo quando non sia stata rispettata la partecipazione del pubblico ministero ai sensi della lett. b) dell'art. 178, ovvero quando non sia stato garantito l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato ai sensi della lett. c) dello stesso art. 178. In altri termini, la nullità sussiste quando il p.m. o l'imputato non abbiano dato il loro assenso alla conclusione predibattimentale, potendo il primo aspettarsi dalla istruzione dibattimentale prove ulteriori o nuove imputazioni, e potendo il secondo aspettarsi una più favorevole assoluzione nel merito.
Nella fattispecie però entrambi le parti non si sono opposte alle conclusione predibattimentale. Né vale obiettare che l'assenso per l'imputato contumace è stato dato dal difensore. Infatti a norma dell'art. 99 c.p.p. al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano stati riservati personalmente a quest'ultimo. Orbene, per l'assenso al proscioglimento dibattimentale, la legge non ha riservato personalmente all'imputato il relativo potere;
mentre gli ha riservato simili poteri in altre ipotesi (46, comma 2; 419, comma 5; 438, comma 3; 446, comma 3; 571; 589, comma 2). Ne deriva anzitutto che il consenso del difensore è stato validamente dato per l'imputato; e in secondo iuogo che nessuna nullità processuale si è verificata nella fattispecie.
2) E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Poiché l'interpretazione di una norma come quella dell'art. 2 della legge 28.12.1993 n. 562, indubbiamente "intrusa" in una materia eterogenea (contenendo detta legge una delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria del t.u. delle leggi di p.s.), ha suscitato contrasti anche all'interno di questa corte (Cass. Sez. III, 19.1.1994, Antoci, Foro it., 1994, II,
408, che ha ritenuto non depenalizzato il contrabbando;
Cass. Sez. III, 30.3.1994, Cola, Foro it. II, 627, che ha ritenuto depenalizzato il contrabbando punito con la sola multa) sembra opportuno riproporre brevemente ma compiutamente i termini della questione. La difficoltà della soluzione deriva proprio dal carattere scordinato e asistematico della norma "intrusa". E tuttavia ritiene il collegio che il modo più soddisfacente per restituire coerenza logica alla complessa normativa sia quello di ritenere non depenalizzati i delitti finanziari, quando nella forma aggravata sono puniti con pena detentiva.
2.1) L'art. 2 della legge 562/1993 ha modificato l'art. 39 della legge 689/1981, nel senso che ha esteso la depenalizzazione delle violazioni finanziarie, ivi statuita per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, anche ai delitti puniti con la sola multa. In tal modo, la depenalizzazione delle violazioni finanziarie, di cui al predetto art. 39, assume la stessa portata della depenalizzazione degli altri reati, di cui all'art. 32 della stessa legge 689/1981. Le conseguenze di questa riparificazione della depenalizzazione, operata dal legislatore del 1993 dopo che il legislatore del 1981 aveva diversificato la depenalizzazione dei reati finanziari da quella dei reati comuni, sono due. La prima è che resta implicitamente abrogato l'inciso "salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39", contenuto nel primo comma dell'art. 32. La seconda più importante - è che si applica a tutti i reati, compresi quelli finanziari, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 32, secondo cui la depenalizzazione non si applica a quei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria: disposizione che, dopo la novella del 1993, viene ad assumere il ruolo di un principio generale (negativo) in materia di depenalizzazione. Questa interpretazione logica, indubbiamente restrittiva del significato letterale dell'art. 39 novellato, è peraltro confortata sia dalla intenzione del legislatore sia dal sistema normativo che sono ricavabili nella soggetta materia.
a) L'intentio legis sino al 1993 è stata unanimemente ravvisata nella volontà di riservare ai reati finanziari un trattamento più repressivo rispetto a quello dei reati comuni. Appare improbabile
-e in effetti non sembra provato neppure ricorrendo al criterio improprio dei lavori preparatori
- che il legislatore del 1993 abbia voluto non solo parificare il trattamento sanzionatorio tra i due tipi di reati, ma addirittura ribaltarlo a favore dei reati finanziari, stabilendo per questi - e solo per questi - la depenalizzazione anche quando le ipotesi aggravate contemplano una pena detentiva.
Che poi questo ribaltamento totale dell'intenzione del legislatore non sia avvenuto è positivamente dimostrato proprio in materia di contrabbando. Qui, neppure un mese dopo della legge 28.12.1993 n. 562, il legislatore ha aggravato notevolmente le sanzioni penali e quelle amministrative per il contrabbando di tabacchi lavorati, facendo salve le sanzioni già previste nel t.u. sulla legge doganale n. 43/1973 (legge 18.1.1994, n. 50). b) Il criterio sistematico, poi, offre un argomento che non sembra facilmente superabile: proprio una norma della legge 50/1994 è letteralmente e logicamente incompatibile con una interpretazione degli artt. 32 e 39 della legge 689/1981 contraria a quella qui accolta. Dispone infatti l'art. 6 che "ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando" (quindi anche al di sotto del limite dei 15 chilogrammi di cui all'art. 2) "oltre alle sanzioni penali previste nel citato testo unico approvato con d.p.r. n. 43 del 1973, o da altre leggi speciali, è irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire centomila". Il che inequivocabilmente significa che, anche per il legislatore del 1994, il contrabbando semplice di un solo pacchetto di sigarette continua a essere soggetto alle sanzioni penali stabilite dal d.p.r. 43/1973. In altri termini, il legislatore del 1994 ha chiarito che quello del 1993 non ha trasformato in sanzioni amministrative le sanzioni penali stabilite dal t.u. della legge doganale per il contrabbando semplice.
In conclusione, in relazione alla fattispecie di causa, bisogna ritenere che, anche dopo la novella dell'art. 39 legge 689/1981 introdotta con l'art. 2 della legge 562/1993, il contrabbando doganale, in quanto punito nella forma aggravata con pena detentiva, non è depenalizzato. Per conseguenza non è neppure depenalizzata l'evasione dell'i.v.a. all'importazione di cui agli artt. 1, 67 e 70 del d.p.r. 633/1972.
In via subordinata il ricorrente ha anche sollevato un problema di diritto transitorio, sostenendo che comunque la depenalizzazione del contrabbando non potrebbe avere efficacia retroattiva. Ma l'argomento resta assorbito dalle considerazioni precedenti. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al primo giudice, che si atterrà per il nuovo giudizio ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura di Bari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 7.4.1995.
Il Presidente
(Gliani) Il Consigliere estensore
(Onorato)
C oral Il Cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 17 MAG 1995 SUPREMA
IL COLLABORATORE ULCAND LER
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