Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2024, proposto da
Officine CST S.r.l., già S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Laporta e Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Rossella Laporta, in Catanzaro, al largo Pianicello, n. 18;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Cosenza del 3 febbraio 2024. n. 247.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. CE AR e udito il difensore di parte ricorrente;
Premesso che:
- con sentenza del 3 febbraio 2024, n. 247, il Tribunale di Cosenza ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore di Officine CST S.p.a.:
- a) della complessiva somma di € 1.825.168,77, a titolo di sorte capitale relativa alle fatture cedute da Enel Energia S.p.a., oltre interessi di mora, ex art. 5 d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dalla scadenza delle predette fatture fino al soddisfo ed al pagamento degli interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda fino al soddisfo, da calcolarsi al tasso previsto dall’art. 1284 c.c. come novellato dall’art. 17, comma 1 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, sugli interessi di mora che, alla data della domanda, fossero scaduti da almeno mesi sei, ai sensi dell’art. 1283 c.c.;
- b) della somma di € 86.840,00, a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell’art. 6, comma 2 d.lgs. n. 231 del 2002;
- c) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 20.663,00, di cui € 1.686,00 per esborsi ed € 18.977,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- la sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 22 marzo 2024;
- con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024, depositato nella Segreteria in data 18 dicembre 2024, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione si è costituita con comparsa meramente formale;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o un funzionario del suo Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 4.906,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
CE AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AR | VO OR |
IL SEGRETARIO