Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 922 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Divorzio -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel. dott. Michele MOGGI Giudice dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N. 922/2023 per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
nata Siena il 12/05/1969 residente in [...](codice fiscale Parte_1
) via Raffaello Sanzio n.13 rappresentata e difesa, come da CodiceFiscale_1 procura allegata da file separato, dall'Avvocato Patrizia Palumbo (cf:
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso e nel C.F._2 suo studio -sede secondaria- in Siena via Simone Martini n. 24. RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...] , attualmente residente in [...]
Esterna Fontebranda n.94 CodiceFiscale_3
RESISTENTE CONTUMACE CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Con ordinanza del 13.12.2024 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni della ricorrente : “ Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VI (SI) in data 14.06.2009. alle seguenti condizioni: a) Sull'Affidamento: Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre dove vive tutt'ora e ha la propria residenza, nella sua abitazione sita in VI, via Raffaello Sanzio n.13. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più
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senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio. Il padre, inoltre, potrà tenere con sè il figlio alternativamente una settimana dal venerdì alle 14.10 fino al lunedì mattina alle 8.00 accompagnandolo direttamente a scuola. Relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro della signora il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre Pt_1 ed una con la madre, alternativamente, in modo che il figlio possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con il figlio, almeno 20 (venti) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 marzo di ogni anno ( mese in cui la deve consegnare il piano ferie all'azienda) , tenuto Pt_1 conto anche delle esigenze lavorative della signora I genitori, inoltre, Pt_1 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. c) Sull'Assegno di mantenimento: Premesso che in sede di separazione nulla fu concordato in considerazione della sostanziale eguaglianza del tempo di permanenza con entrambi motivo per cui le parti hanno optato per il mantenimento diretto di , senza contributo fisso mensile. In conseguenza di quanto sopra, Per_1 escluse le spese prevedibili e inerenti le normali esigenze di vita quotidiana del minore decisero di ripartire tra i genitori il 50% di tutte le spese straordinarie specificate nell'atto a titolo esemplificativo e non esaustivo. Oggi, premesso che, le condizioni circa il tempo di permanenza si sono modificate si chiede un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00( duecentoeuro/00) e successivamente aumentato secondo gli indici istat a titolo di concorso per le spese di mantenimento del minore.. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio., e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese solare. Il succitato assegno di mantenimento deve ritenersi omnia comprensivo ad eccezione del diritto della Sig.ra ad ottenere il rimborso del Pt_1
50% (cinquanta per cento) delle sole spese straordinarie.. Il Sig rimarrà CP_1 obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. d) Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di
Pagina 2 rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto. Con vittoria di spese e compensi Pubblico Ministero : visto in data 22.9.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.4.2023 assumeva : di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 14.06.2009 in VI (SI) con CP_1
che dal matrimonio nasceva in data 02.12.2009; che i coniugi
[...] Per_1 ottenevano omologa della separazione consensuale in data 21.05.2019; che l'accordo di separazione prevedeva tra le altre cose l'affido condiviso del piccolo regolamentato come disposto in seno al ricorso e senza la previsione di Per_1 alcuna corresponsione di assegno di mantenimento per il figlio ma solo al 50% le spese straordinarie concordate e documentate come da protocollo;
che dopo appena un anno dalla suddetta collocazione iniziavano a manifestarsi i primi problemi relativi alla gestione dell'affidamento del piccolo e si evidenziavano Per_1 delle pecche organizzative dell'accordo di separazione, nonché varie conflittualità non ancora sopite tra i coniugi;
che le parti tramite i rispettivi legali purtroppo non erano riuscite ad arrivare ad un nuovo accordo al fine di definire le modalità di affido tra cui l'entità dell'assegno di mantenimento;
che il signor aveva a CP_1 dei turni di lavoro che lo impegnavano anche per 12 ore consecutive, come riferito dallo stesso, per cui trascorreva la maggior parte del proprio tempo solo in Per_1 casa del e raramente con la nonna paterna, la quale , solo in queste predette CP_1 occasioni, lo andava a prendere a scuola;
che la ricorrente apprezzava la disponibilità della nonna ad accudire il bambino ma riteneva fosse più giusto e proficuo per il bambino trascorrere quanto più tempo possibile con i genitori;
che inoltre il padre non aveva mai rispettato gli orari le modalità di frequentazione e che lei stessa doveva comunque organizzarsi per accompagnare il figlio alle visite mediche, odontoiatriche e alle ripetizioni in quanto il signor non dava mai la CP_1 propria disponibilità , oltre a mostrare disinteresse per la vita scolastica del minore;
che non era stato possibile raggiungere un'intesa ; che i coniugi dovevano ancora risolvere le questioni attinenti alla casa coniugale in comproprietà fra le parti e sul quale grava mutuo condiviso, situazione che sarebbe stata gestita tra le parti in separata sede
L' apponeva visto di nulla opporre in data 22.9.2023 Controparte_2
All'udienza fissata per la comparizione delle parti il Giudice relatore, dichiarata la contumacia di , con ordinanza riservata riteneva l'insussistenza di CP_1 ragioni per la riduzione dei tempi di frequentazione del figlio con il padre , confermava le condizioni di separazione e disponeva l'ascolto del minore che aveva luogo all'udienza del 13..12.2023 . In assenza di richieste istruttorie la causa era rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini anticipati per le difese finali .
Pagina 3 1.La pronuncia di divorzio Acclarata la mancata ripresa della convivenza e l'impossibilità della riconciliazione ( il resistente è peraltro rimasto contumace) può procedersi alla declaratoria di divorzio come in dispositivo .
2.L'affidamento e la frequentazione del figlio minore . Nulla quaestio Per_1 sull'affidamento condiviso . In ordine alla frequentazione padre – figlio la ricorrente , assumendo la mancanza di organizzazione ed un sostanziale disinteresse del padre , che dedicherebbe poco tempo a , sia in ragione dei Per_1 propri turni lavorativi sia privilegiando comunque i suoi interessi personali ha chiesto una piuttosto drastica riduzione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre rispetto a quanto previsto in sede di separazione omologata. Nelle condizioni di separazione era previsto che rimanesse con il padre due Per_1 giorni a settimana ( mercoledì e giovedì) e i fine settimana alternati . La ricorrente oggi chiede che il padre tenga con sé il figlio un pomeriggio alla settimana dalle ore 14:10 -orario di uscita scolastica- alle ore 21:00 riaccompagnandolo presso la casa materna, e alternativamente una settimana dal venerdì alle 14.10 fino al lunedì mattina alle 8.00 accompagnandolo direttamente a scuola.
Il collegio non condivide tale compressione dei tempi di frequentazione . Parte ricorrente non ha formulato alcuna richiesta istruttoria a fondamento di tale mutamento in peius per il padre e non possono certo valere a tal fine le mere allegazioni di cui al ricorso . E' d'altronde principio pacifico ( cfr tra le altre Cass n. 14372 del 24/05/2023 ;Cass n. 42035 del 30/12/2021 ) che alla contumacia del convenuto non possa riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, - se non a fronte di altri elementi seri e concordanti- dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio. L'unica fonte di convincimento per il Collegio è costituita dalle dichiarazioni del minore . che di seguito si riportano per intero Il minore, che oggi ha compiuto 15 anni , ha dichiarato: “Ho 14 anni compiuti da circa una settimana. Frequento l'Istituto LU LD a Siena;
vivo con mamma a VI;
faccio un quadriennale e ho due rientri in presenza e uno tramite DAD;
il sabato ce l'ho libero;
come indirizzo la scuola mi piace molto e mi trovo bene anche con i compagni;
non pratico sport;
a scuola vado abbastanza bene;
il pomeriggio quando esco da scuola torno a casa e studio e a volte esco con gli amici;
sto bene con mamma;
vedo BA un fine settimana sì e uno no;
durante la settimana in cui sto con lui il weekend ci vado dal mercoledì e ci sto fino alla domenica;
mentre la settimana in cui non sto con lui nel weekend ci sto dal mercoledì al venerdì; per il mio compleanno BA mi ha portato allo stadio a Reggio Emila a vedere Sassuolo Roma, perché sono romanista;
mi ha fatto piacere;
il giorno prima sono andato a pranzo da nonna paterna per il mio compleanno ed eravamo tutta la famiglia paterna tranne mio padre che era ad una riunione con arbitri a Lucca;
me lo aveva detto abbastanza prima che non ci sarebbe stato, io ci sono rimasto un po' male ma tanto sapevo che lo vedevo il giorno dopo;
altre volte andavamo nel weekend a Firenze, dove vive la sua compagna e passavamo la giornata insieme anche con il figlio della compagna che si chiama , che è Per_2 simpatico;
quando sto da lui sto bene, dormiamo nella stessa stanza;
durante la
Pagina 4 settimana lo vedo un po' poco, in genere la sera, quando esce da lavoro e ceniamo insieme;
un pregio di mia mamma è che è sempre disponibile, un difetto è che è un po' troppo severa su alcune cose per me minime;
un pregio di mio PA è che è gentile e un suo difetto è che forse pensa un po' troppo poco a me, ad esempio quando chiedo di comprarmi delle scarpe lui mi dice di no, non so per quale motivo;
comunque non mi chiede mai se ho bisogno di qualcosa da comprare;
sul tempo che passa con me non ci faccio molta attenzione perché è il suo lavoro;
questa organizzazione della settimana mi può comportare dei problemi perché mi devo organizzare e portare dei libri in più oppure perché mamma o BA non sono disponibili a portare i libri;
se avessi una bacchetta magica li rimetterei insieme ma con un rapporto diverso, mi dispiace che si siano lasciati perché io voglio bene a entrambi;
come gestione dei tempi quella attuale mi va bene, perché comunque vedo entrambi;
per la gestione dei libri io penso di potermi organizzare ma dobbiamo sentire anche loro”. Orbene , , sebbene non nasconda, benchè provi a giustificarlo, di sentirsi Per_1 un po' trascurato dal padre, tuttavia dimostra di essere legato a lui , di volergli bene e di essere contento quando trascorre del tempo con lui ( la partita di calcio , i soggiorni a Firenze ) e infine di poter risolvere i problemi organizzativi derivanti dal dover portare i libri da una casa all'altra – alla qual cosa non sarebbe difficile collaborare da parte di entrambi i genitori - e di condivider l'attuale gestione dei temi di frequentazione . Richiedere , da parte della ricorrente , di sottrarre tempo a tal frequentazione non pare corrispondere all'interesse del minore, peraltro in pieno periodo adolescenziale , ma piuttosto cela quasi un intento punitivo nei confronti del resistente al quale si imputa poca attenzione nei confronti del figlio. Devono quindi confermarsi i tempi di frequentazione ordinaria e per i periodi di vacanza come stabilito in sede di separazione .
3.Il contributo al mantenimento. In sede di separazione le parti hanno optato per il mantenimento diretto di . La ricorrente chiede nella presente sede Per_1 contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 200,00.
La domanda può trovare accoglimento in considerazione delle crescenti esigenze del ragazzo , dei maggiori oneri di accudimento quotidiano gravanti sulla madre, del reddito della stessa di circa 1.400 euro al mese e della percezione al 50% dell'assegno unico .Quanto al reddito del resistente non sono state prodotte evidenze documentali ma la ricorrente ha riferito di una retribuzione , anche per l'ex coniuge, di circa € 1.400,00, nonché di ulteriori introiti come arbitro ( non professionista) . Di tale attività ha riferito il figlio minore durante l'audizione e se me rinviene traccia in una chat whatsapp tra le parti ( allegata dalla ricorrente) nella quale il lamenta , ad un dato momento, il “ blocco” dei rimborsi per CP_1
l'attività di arbitro e può presumersi che sia anche attualmente svolta con qualche guadagno . Dalla stessa chat allegata si evince , come affermato dalla ricorrente , la difficoltà nel recupero della quota di spese straordinarie ( dentista ad esempio) così che la previsione di un contributo ordinario fisso può essere utile a contemperare i disagi derivanti da eventuali ritardi nel rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla madre.
4. Le spese straordinarie continueranno ad essere disciplinate come da decreto di omologa della separazione
Pagina 5 5.Le spese di lite . Considerata la parziale soccombenza della ricorrente ( sulla domanda relativa alla modifica della frequentazione ) l' interesse della stessa alla pronuncia sullo status, e la contumacia del resistente le spese di lite possono essere interamente compensate
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio promossa da nei confronti di ( generalizzati Parte_1 CP_1 nell'intestazione della presente sentenza) così decide: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e in data 14.06.2009 in VI, trascritto nei
[...] Parte_1
Registri dello Stato civile al n.11, Parte II , serie A;
2) Pone a carico di il contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_1 pari ad € 200,00 con decorrenza dalla domanda , oltre rivalutazione Istat;
3) Conferma per il resto le condizioni della separazione omologata con decreto del Tribunale di Siena del 21.5.2019
4) Compensa le spese di lite Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di VI di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Siena Camera di Consiglio 29.1.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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