Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati
EL ORICCHIO Presidente
UG ME UD
EL PEPE UD - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 74724 R.G. nei confronti di OR BA per il conto giudiziale n. 26310 reso quale titolare della gestione economale del Circello (BN) per l’esercizio finanziario 2022;
Visti gli atti di giudizio;
Uditi nell’udienza del giorno 16.10.2025, con l’assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore EL PE e il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Raffaele Cangiano.
FATTO
Il presente giudizio di conto ha ad oggetto il conto n. 26310, reso dall’economo OR BA in relazione alla gestione del fondo economale del Comune di Circello (BN) con riferimento all’esercizio finanziario 2022.
Tale giudizio è stato instaurato mediante deposito della relazione d’irregolarità n. 163/2025 nella quale il Magistrato istruttore ha contestato, con riflessioni e rilievi dettagliatamente articolati, una serie di criticità della gestione economale.
Dopo aver premesso in calce e dai dati contabili la mancata indicazione della rimanenza finale di euro 2.500,00 ha rilevato, all’esito dell’istruttoria, il mancato rispetto dell’art. 140, comma 5, c.g.c. per l’ipotesi di richiesta di documentazione da parte della Corte e del conseguente invio nei termini.
Dall’esame del conto ha poi osservato che:
- il conto non indica correttamente i dati di cui al modello 23 d.p.r. n. 194/1996 non riportando:
a) gli estremi delle deliberazioni di discarico e gli estremi completi dei mandati per la costituzione della anticipazione ricevuta e dei reintegri, essendo indicati soltanto gli importi ed i numeri dei mandati, senza le date di emissione;
b) gli estremi della reversale di incasso relativa alla anticipazione residuata;
c) gli estremi dei buoni di pagamento, risultando soltanto il numero e l’importo, con conseguente impossibilità di comprendere le spese effettivamente eseguite stante la generica dicitura “acquisto materiali diversi” sui 21 buoni emessi.
Dalle considerazioni in premessa fa discendere pertanto l’irregolarità del conto per:
1) mancanza e/o incompletezza dei dati essenziali (anticipazioni, reintegri, spese);
2) mancanza delle delibere di discarico;
3) omesso riversamento della somma residua di euro 2.500,00 al termine dell’esercizio finanziario;
4) mancanza della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
Per tali motivi ha evidenziato come risultasse privo di ogni giustificazione l’importo di euro 2.500,00 pari alla dotazione iniziale e l’importo di euro 2.012,00 pari ai successivi reintegri, tenuto conto che non trovano giustificazione le spese effettuate come indicate, pari ad euro 2.012,00 e che la dotazione finale del conto (euro 2.500,00) non risulta riversata al termine dell’esercizio finanziario.
Ha conclusivamente domandato che del conto in esame fosse “dichiarata l’irregolarità con condanna dell’agente contabile al pagamento in favore del Comune di Circello di euro 4.512,00 per le ragioni innanzi esposte, ovvero quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, importi comunque debitamente da aumentarsi per rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
Con memoria del 17.9.2025, la Procura regionale ha aderito integralmente alle richieste formulate dal Magistrato istruttore concludendo per la declaratoria di irregolarità del conto presentato.
In data 24.9.2025, costituendosi in giudizio per il discarico del conto, l’agente contabile ha censurato le dedotte irregolarità formali e sostanziali producendo a sostegno documentazione giustificativa dell’adempimento dei previsti obblighi di legge e, segnatamente, delle spese effettuate per euro 2.012,00 e della dotazione finale per euro 2.500,00 per un totale di euro 4.512,00. Al riguardo, ha chiarito che tale documentazione, pur trasmessa a mezzo pec dal Comune, non è pervenuta a questa Corte per l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario.
All’odierna pubblica udienza, presente soltanto il P.M. il quale, dopo aver dato atto dell’avvenuto deposito della ridetta documentazione giustificativa, ha in ogni caso rimarcato la sussistenza delle dedotte irregolarità formali evidenziate dal Magistrato istruttore.
La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'Ente pubblico; l’interesse ordinamentale cui tende il processo verte, quindi, sull’accertamento obiettivo della regolarità della gestione che, nel caso scrutinato, riguarda il fondo economale del Comune di Circello affidato all’agente contabile OR BA per l’esercizio 2022.
Come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile, la gestione economale presenta una serie di specifici caratteri distintivi trattandosi di una gestione di cassa in regime di anticipazione nella quale l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale è tenuto a dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 640/2022); di norma, infatti, con cadenza trimestrale l’economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione, la quale comunque deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile. Al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi, l’economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito in favore dell’economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.
Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall’anticipazione della spesa, in deroga all’ordine cronologico delle fasi dell’ordinario procedimento di assunzione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni. Mentre, invero, quest’ultimo inizia con l’impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal Responsabile del servizio finanziario con l’imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell’Ente di riferimento assume la qualifica di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli servizi/settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l’economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l’esistenza della gestione di spese economali, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle Amministrazioni di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa.
Negli Enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi o uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite.
Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli Enti locali è rinvenibile nel d.lgs. n. 267/2000 agli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152 e 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3; 191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4 e 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. n. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei regolamenti di contabilità di ciascun Ente locale.
Il servizio di economato gestisce (secondo l’art. 153 comma 7, d.lgs. n. 267/2000) la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al servizio di economato ineriscono alla gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell’Ente; dell’autoparco; del servizio di fotoriproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi presso l’Istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal servizio finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.
2. Tanto premesso in punto di regolamentazione normativa della gestione economale, reputa il Collegio di poter superare, con riferimento al caso di specie, tutti i rilievi, formali e sostanziali, mossi dal Magistrato istruttore.
In primo luogo, in relazione al mancato rispetto dell’art. 140, comma 5, c.g.c., rileva come l’agente contabile abbia fornito sufficiente prova che entro il lasso temporale assegnato (gg. 30 + gg 15), con nota del Comune del 3.2.2025, protocollo di uscita 521, a mezzo pec sia stata inviata la documentazione richiesta, che il sistema ha tuttavia accettato come risulta da apposito documento, non consegnato per erronea digitazione dell’indirizzo elettronico del destinatario. Detto errore, che risulta evidentemente scusabile, è stato successivamente sanato con la trasmissione dei documenti allegati alla odierna costituzione in giudizio.
In secondo luogo, per quanto concerne la mancata corretta indicazione nel conto dei dati di cui al modello 23 d.p.r. n. 194/1996, l’agente contabile, dopo aver riconosciuto, la non corretta compilazione del modello, ha provveduto a redigerlo ex novo con tutti i dati/documenti richiesti e a depositarlo nella fase di approvazione del conto di bilancio per il rendiconto 2022.
In detta nuova redazione del modello l’agente contabile ha evidenziato:
- la corretta indicazione del numero e data di emissione di mandati e reversali, compresi il mandato di anticipazione del fondo annuale e la reversale di rimborso dello stesso;
- la corretta elencazione del discarico in ordine al numero e data dei buoni emessi con nelle note indicata la casistica e il riferimento regolamentare delle spese ammesse;
- le operazioni di reintegro delle spese economali con indicazione dei relativi mandati riferiti al numero dei buoni d’ordine;
- pur non avendo adottato provvedimenti amministrativi di discarico e reintegro, ha evidenziato che i mandati emessi a reintegro fanno carico ad appositi precisi impegni opportunamente appostati in bilancio;
- la reversale di incasso della giacenza residua di euro 2.500,00 da parte dell’economo in favore del Tesoriere è la numero 117 dell’8.2.2023 ed è emessa anche a regolarizzazione del sospeso di Tesoreria n. 191 come indicato nello stesso documento contabile, nel rispetto della tempistica e del dettato di cui all’art. 111 commi 3 e 4 del regolamento economale, contenuto all’interno di quello generale di contabilità armonizzata. Detti commi recitano: “c. 3. Il fondo si chiude per l’intero importo al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui attivi l’equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata del titolo 9 “servizi per conto terzi e partite di giro”, correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario euro 9.01.99.03.001 denominata “Rimborso di fondi economali e carte aziendali” del bilancio di previsione dell’anno di competenza.” “c.4 La partita contabile è regolarizzata contestualmente all’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo periodo dell’anno di riferimento con l’emissione dell’ordinativo di riscossione da registrare sull’apposito capitolo di cui al comma precedente, in conto residui”.
In terzo luogo, per quanto concerne la mancanza della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., si ritiene di poter rilevare che la rendicontazione dell’agente contabile per il servizio economato è avvenuta nel rispetto della formulazione regolamentare prevista dall’art. 113 e comprova la conformità dei dati del conto con quelli finanziari relativamente:
1. alle verifiche di cassa da parte del Revisore del conto, verificate con controfirma dal responsabile del servizio finanziario, effettuate alle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
2. alla dimostrazione: a) dell’entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e della esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli interventi del bilancio comunale; b) del saldo contabile;
3. al deposito dei buoni d’ordine e delle quietanze rilasciate dai creditori, nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce ciascun rendiconto;
4. Il fondo annuo di euro 2.500,00 relativo al 2022, è stato liquidato senza la adozione di formale determina da parte del Responsabile del servizio finanziario. Ciononostante, nelle verifiche preliminari del revisore, contenute nella relazione al rendiconto 2022 (verbale n. 7 del 31.3.2023), si dà atto della avvenuta resa del conto da parte dell’agente contabile.
In quarto luogo, relativamente alla mancata indicazione della rimanenza finale di euro 2.500,00, il modello acquisito da SI.RE.CO., contenuto nel programma di contabilità civilia operativo presso questo Ente, risulta conforme al modello 23 di cui al d.p.r. n 194/1996. Per la formulazione del modello non appare la giacenza di cassa residua di euro 2.500,00, quantificabile in tale somma operando la differenza tra il totale delle somme ricevute nell’anno dall’economo e per anticipazioni del fondo e per i reintegri percepiti di euro 4.512,00, detratti euro 2.012,00 per pagamenti effettuati.
Inoltre, risulta agli atti del giudizio copiosa documentazione prodotta dall’agente contabile che comprova l’assolvimento dei previsti obblighi di legge e quindi l’insussistenza degli ipotizzati rilievi prospettati nella relazione di irregolarità. Trattasi nello specifico di:
1) “Determinazioni aventi ad oggetto l’anticipazione in favore dell’economo”. La cartella contiene:
- Copia stralcio dell’art. 91 del precedente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale n. 16, del 7.6.2011, che determina l’importo del fondo annuale per l’economato a tutt’oggi, e quindi l’anticipazione in euro 2.500,00;
- Il fondo annuo di euro 2.500,00 relativo al 2022 risulta essere stato liquidato;
2) “Mandati dell’anticipazione in favore dell’economo e dei reintegri del fondo con allegate quietanze”. La cartella comprende copia dei mandati di pagamento con allegate quietanze:
- N° 227 del 23.2.2022 relativa alla anticipazione del fondo di euro 2.500,00 all’economo;
- N° 1324 del 22.12.2020 relativa al reintegro del fondo all’economo per euro 937,17 (di cui ai buoni d’ordine n.ri 2,9,13,14,15,18,20,21);
- N° 1325 del 22.12.2020 relativa al reintegro del fondo all’economo per euro 583,00 (di cui ai buoni d’ordine n.ri 19,17,8,7,6,4,1);
- N° 1326 del 22.12.2020 relativa al reintegro del fondo all’economo per euro 491,83 (di cui ai buoni d’ordine nri 10,12,11,16,3,5);
3) “Buoni di pagamento con allegati documenti giustificativi, richieste e autorizzazioni alla spesa da parte del Settore competente comprensive della dichiarazione della regolarità della spesa e della effettiva fornitura del bene o della prestazione”. La cartella contiene in copia:
- Il nuovo modello 23 redatto in conformità ai rilievi formulati;
- tutti i buoni emessi dal n° 1 del 1.3.2022 al n° 21 del 14.11.2022 con allegate autorizzazioni alla spesa dei vari Responsabili di settore corredate dai documenti giustificativi della spesa.
4) “Reversali relative alla restituzione del fondo economale con allegate quietanze del Tesoriere”. La cartella contiene copia della reversale n. 117 dell’8.2.2023 emessa anche a copertura del sospeso n. 191 relativa alla restituzione del fondo economale 2022 alla Tesoreria con allegata quietanza.
5) “Registro di cassa firmato dall’economo e vidimato dal Responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale”. La cartella contiene il modello 23 (cronologico di incassi e spese).
6) “Rendiconti periodici presentati dall’economo per il reintegro del fondo con determine o altri atti di approvazione e discarico”. La cartella contiene:
- le quattro verifiche di cassa trimestrali, esercizio 2022, ex artt. 223-224 del TUEL al 31.3, al 30.6, al 30.9 e al 31.12 effettuate dal Revisore unico del conto e controfirmate dal Responsabile del servizio finanziario;
7) “Dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario che per tutte le spese effettuate con il fondo economale non sono stati stipulati specifici contratti per la fornitura dei medesimi beni e/o servizi.” La cartella contiene la dichiarazione soprariportata a firma del Responsabile del Settore Finanziario.
8) “Dichiarazione della mancanza di denunce, contestazioni o esposti a carico dell’economo o, comunque, inerenti la gestione”. La cartella contiene detto documento in originale.
3. Alla stregua dei motivi illustrati, il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile OR BA in relazione al conto giudiziale 26310 per l’esercizio finanziario 2022.
4. Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1. Dispone il discarico dell’agente contabile OR BA in relazione al conto giudiziale 26310 per l’esercizio finanziario 2022;
2. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025.
ESTENSORE PRESIDENTE
EL PE EL HI
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 04/12/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
RI NZ
(firma digitale)