Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1200/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso cumulativo giudiziale per la separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio Ex art. 473 bis, 47 c.p.c art. 473 bis.49 c.p.c”, promosso da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] - lettera: 43, rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Giuliana Diana Bandinu (C.F.: , elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del difensore, in Olbia, Viale Aldo Moro nr. 78;
ricorrente pagina 1 di 14
Olbia, Via Punta Saline nr. 21, rappresentato e difeso dall'Avvocato Graziella Putzu (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Piazza C.F._4
Regina Margherita, Angolo Via Fausania nr. 3;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 giugno 2025;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
B) addebitare la separazione al sig. in ragione delle condotte vessatorie inflitte alla ricorrente;
C) P_
condannare al risarcimento del danno biologico conseguito alle condotte vessatorie P_
poste in essere in violazione dei doveri coniugali;
C) disporre la modalità di affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre;
D) assegnare alla signora la casa familiare, Parte_1
sita in Olbia, Località punta Saline n.21, lett. 43, con tutti gli arredi ed i beni presenti, ove continuerà
a vivere unitamente alle figlie;
D) accogliere le seguenti condizioni in ordine alla gestione del diritto di visita (piano genitoriale) e di mantenimento: 1) Le figlie e saranno affidate ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, ma collocate presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa familiare. Il sig. trasferirà altrove la propria residenza e lascerà la casa familiare, libera dai propri effetti P_
personali, entro un mese dalla comunicazione della sentenza ovvero dei provvedimenti temporanei ed urgenti che dovessero essere emessi nelle more del procedimento;
2) Il padre potrà vedere e tenere con pagina 2 di 14 sé le figlie ogni volta che lo desideri, nel rispetto del loro stato di salute e degli impegni scolastici, sportivi e ludici già assunti dalle minori ovvero di quelli già precedentemente concordati con la madre;
in ogni caso il padre potrà tenerle con sé: il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola e sino alle 21.00 nel periodo invernale, e sino alle 23.00 in quello estivo;
a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, fino alle 21 in inverno e alle 23 in estate. fatti salvi imprevisti gravi e urgenti, i genitori dovranno comunicarsi, con congruo anticipo, non inferiore a due giorni, eventuali impedimenti e concordare le conseguenti variazioni del calendario di visita che, in caso di disaccordo, continuerà a restare quello di cui al punto precedente;
3) Le figlie trascorreranno le festività con ciascun genitore nel rispetto del principio della turnazione: la metà delle vacanze di
Natale con ciascun genitore (il primo anno dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre ); i giorni delle vacanze di Pasqua, delle festività dei Santi, dell' , del 25 aprile e del 1 maggio, del 15 maggio (festa del santo patrono), del 2 giugno, Per_3
del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa). Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con le figlie;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno delle figlie, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre;
4) Le vacanze estive saranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno e ciascun genitore potrà trascorrere con le figlia due settimane consecutive;
5) Le questioni di maggiore importanza relative alle figlie saranno prese di comune accordo tra i genitori con l'impegno di consultarsi periodicamente. In caso di contrasti, prima di rivolgersi al giudice, i genitori cercheranno di trovare una soluzione condivisa nel precipuo interesse del minore;
6) I genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
7) Il SI. corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, un contributo P_ Parte_1 mensile di € 1.500 a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie. Il mantenimento sarà erogato secondo le seguenti modalità: a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestata,
IBAN: [...], Detta somma sarà adeguata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese straordinarie, così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale
Forense del 29 novembre 2017, che si allegano per formare parte integrante del presente atto, saranno ripartire nella misura del 20% a carico della signora e del 80% a carico del sig. 8) Parte_1 P_
i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori;
9) In caso di viaggio all'estero e in Italia con il minore, ciascun genitore pagina 3 di 14 chiederà il formale consenso all'altro, fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconsigliati” dalla
. In caso di disaccordo, i genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare;
10) disporre ogni CP_2 altra condizione ritenuta opportuna nell'interesse del nucleo familiare. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. * * * Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa difesa, altresì CHIEDE Che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, l'On.
Le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Olbia, il 02.05.2004, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 3, parte II, Seria A, anno 2004, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare le condizioni della separazione nei termini di cui al presente ricorso”.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “RELATIVE ALLA SEPARAZIONE I. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Controparte_1 Parte_1
cod. civ. II. Ordinare al Comune di Olbia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE in via principale:
1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in espositiva, con vittoria di spese.
3. Accogliere le seguenti condizioni relative al collocamento e mantenimento delle figlie e : a) Disporre l'affidamento condiviso e Per_1 Per_2
paritetico delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa familiare sita in Olbia,
Loc. Punta Saline n. 21, lett. 43 che sarà assegnata al SInor La SInora lascerà la P_ Parte_1 casa coniugale entro un mese dall'emissione del relativo provvedimento. b) Le ragazze riceveranno da entrambi i genitori, educazione ed istruzione conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Le parti dovranno adottare, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative. c) La permanenza delle ragazze presso ciascun genitore sarà regolata in misura paritetica e verrà adattata ai turni lavorativi di entrambi i quali dovranno a comunicarsi con largo anticipo i propri orari professionali e, più specificamente: a settimane alterne, dal lunedì con prelievo presso l'istituto scolastico al lunedì successivo con pagina 4 di 14 accompagnamento alla scuola, nel principio dell'alternanza. Per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno con pernottamento: le figlie pertanto resteranno dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, facendo salva l'alternanza annuale. Perciò a partire dall'anno in corso le ragazze trascorreranno con la madre il primo segmento di vacanza e con il padre il secondo. Identico meccanismo varrà a regolamentare anche le vacanze pasquali, perciò, ed trascorreranno dette festività ad anni alterni Per_1 Per_2
con la madre o con il padre. Il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti. d)
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé le minori per trenta giorni, anche non consecutivi compatibilmente con le proprie giornate di ferie;
le date dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno tenendo comunque nel giusto conto le esigenze delle ragazze. e) Le parti avranno diritto di trascorrere con e degli ulteriori periodi di Per_1 Per_2
vacanza nel corso dell'anno, di dieci giorni anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che delle ragazze, pertanto, nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che i genitori dovranno comunicarsi con un preavviso di almeno dieci giorni le eventuali date ed i luoghi della villeggiatura rendendosi comunque reperibili telefonicamente. f) Durante il soggiorno delle minori presso un genitore, l'altro avrà la facoltà di chiamare o videochiamare le figlie;
tali contatti dovranno avvenire senza interferenze delle parti le quali si dovranno attivare nel sensibilizzare le ragazze nelle ipotesi in cui queste ultime non intendano farlo spontaneamente;
i genitori sono obbligati inoltre ad allontanarsi dal luogo in cui avviene la conversazione lasciando così e Per_1
libere di esprimersi senza alcun condizionamento. g) Qualora per circostanze imprevedibili (es. Per_2 malattia, ecc.) le ragazze siano costrette ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo dovrà consentire all'altro una visita quotidiana nella propria abitazione della durata non inferiore ad un'ora. h) Nel caso in cui le minori frequentino un'attività sportiva, ludica o extrascolastica, il genitore si impegna ad accompagnarle e riprenderle nei giorni in cui si trovano presso di sé. i) Il
SInor continuerà a sostenere tutte le spese, ordinarie e straordinarie, della figlia maggiore P_
, attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio, provvedendo all'accredito delle somme Per_1 necessarie direttamente sul suo conto e ciò sino al completamento degli studi all'estero. j) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie. k) Le spese straordinarie per le figlie - così come individuate nelle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense (all.4), saranno divise nella giusta metà tra i genitori. l) In caso di iscrizione all'università delle ragazze, i genitori provvederanno a ripartirsi equamente, e quindi al 50% ciascuno, le spese per l'alloggio, i testi, i trasferimenti e per le spese straordinarie. m) L'assegno unico familiare e ogni altro contributo pubblico erogato in favore pagina 5 di 14 delle minori saranno divisi al 50%tra i genitori;
il signor si obbliga a fornire in tempo utile la P_
documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni. n) Il signor si obbliga ad P_
accollarsi totalmente i mutui ipotecari n. 652429 e n. 1647046per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare in essere presso l'Istituto bancario BNL fino a estinzione, con l'impegno ad ottenere dall'istituto di credito predetto la liberazione da ogni obbligazione della signora e Parte_1
comunque manlevandola da ogni responsabilità. o) I genitori si impegnano a garantire per le minori il mantenimento di rapporti costanti e significativi con i nonni sia materni che paterni e con l'intera compagine parentale. in via riconvenzionale:
4. Addebitare la separazione alla SInora per Parte_1 violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c. (…) che, pronunciata la sentenza parziale di omologa della separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: - fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il Giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito: - rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni rassegnate dal nell'ambito della separazione ed accolga le ulteriori CONCLUSIONI PER LA P_
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Olbia tra i Dottori e in data 2 P_ Parte_1 maggio 2004, in regime di separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del medesimo Comune al N. 3, P. 2, S. A, anno 2004. 2) Ordinare al Comune di Olbia di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili a margine dell'atto di matrimonio. 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Nelle more del procedimento, le parti rilevavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, per cui chiedevano la definizione consensuale del procedimento, con l'accoglimento delle condizioni di cui al verbale di conciliazione allegato alle note scritte depositate il
5 dicembre 2024.
Con successiva ordinanza, il Giudice Relatore, ritenuto che le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti non fossero conformi all'interesse della prole, prevedendo gli accordi tra i coniugi una data di scadenza per il rilascio, da parte della ricorrente, dell'immobile adibito a casa familiare, con facoltà, per il di domandare il rilascio coattivo del bene, invitava le medesime a rideterminare, P_
complessivamente, la condizione di cui al punto B) del verbale di conciliazione, e rinviava il procedimento per la verifica delle richieste delle parti in ordine alla prosecuzione del giudizio.
pagina 6 di 14 All'udienza del 12 giugno 2025, le parti davano atto che la loro figlia aveva raggiunto la Per_1
maggiore età, ma non era economicamente indipendente. Rilevavano altresì di avere modificato le condizioni oggetto di richiesta di omologa, nei seguenti termini:
“DICHIARANO
Di voler convertire il procedimento giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
B) Il SInor si impegna, al momento della sottoscrizione del presente accordo, a lasciare P_
temporaneamente la casa familiare, sita in Olbia, Località Punta Saline n.21, lett. 43, alla signora che vi abiterà, con le figlie, sino al termine essenziale del 30.04.2026. Detto termine Parte_1
potrà essere prorogato di ulteriori due mesi (30.06.2026) – e su accordo delle parti di un periodo ulteriore – qualora la nuova abitazione della signora fosse consegnata successivamente Parte_1
al 30.04.2026; tale circostanza dovrà essere documentata dalla signora al sig. Parte_1 P_
entro il 30.04.2026.
All'udienza del divorzio e comunque entro il 30.04.2026 la signora s'impegna a Parte_1 comunicare al sig. l'indirizzo della nuova casa familiare che avrà individuato. P_
Nel corso di detto periodo, la SInora dovrà avere cura dell'immobile provvedendo alla manutenzione ordinaria. Decorso il 30.06.2026 (o ulteriore termine eventualmente concordato tra le parti), alla scadenza del diritto di abitazione limitato alla SInora e alle figlie, qualora la non dovesse liberare l'immobile, si conviene sin d'ora la corresponsione al SInor Parte_1 di un importo mensile di € 1.500,00, quale occupazione senza titolo. P_
Il da atto di avere già rilasciato l'immobile adibito a casa familiare libero dai propri P_
effetti personali, per farvi rientro inderogabilmente entro il 30.04.2026.
La signora provvederà, a partire dal 15.12.2024, a farsi carico delle utenze relative alla Parte_1
casa familiare fino al rilascio nella disponibilità del SInor che, a sua volta, continuerà a P_
corrispondere la TARI.
Ciascun coniuge rientrerà nel possesso personale e a uso esclusivo dei doni di nozze ricevuti dalla propria famiglia d'origine, compreso il pianoforte che la signora ha ricevuto in dono Parte_1
dalla propria madre per la minore.
pagina 7 di 14 C) La figlia minore resterà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori. Per_2
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta lo desideri, nel rispetto del suo stato di salute e degli impegni scolastici, sportivi e ludici già assunti dalla minore, ovvero di quelli già precedentemente concordati con la madre;
in ogni caso il padre potrà tenerla con sé:
- il martedì dall'uscita della scuola sino alle 21.00 nel periodo invernale e alle 23.00 in quello estivo;
- nei weekend in cui la minore starà con la madre, il giovedì dalle ore 8.00 con prelievo presso la casa materna, pernottamento e riaccompagnamento presso l'istituto scolastico il giorno successivo alle ore 8.00;
- nei weekend in cui la minore starà con il padre, il giovedì, dall'uscita della scuola e sino alle
21.00 nel periodo invernale e sino alle 23.00 in quello estivo.
- Nel periodo estivo il prelievo avverrà alle ore 14.00 presso la casa materna con riaccompagnamento sempre alle ore 14.00 del giorno successivo.
- A fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica, fino alle 21 in inverno e alle
23 in estate.
Fatti salvi imprevisti gravi e urgenti, i genitori dovranno comunicarsi, con congruo anticipo, non inferiore a due giorni, eventuali impedimenti e concordare le conseguenti variazioni del calendario di visita che, in caso di disaccordo, continuerà a restare quello di cui al punto precedente.
D) La figlia minore trascorrerà le festività con ciascun genitore nel rispetto del principio della turnazione: la metà delle vacanze di Natale con ciascun genitore (il primo anno dal 23 dicembre al
30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre); i giorni delle vacanze di
Pasqua, delle festività dei Santi, dell' , del 25 aprile e del 1 maggio, del 15 maggio Per_3
(festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa). Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della
Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con la figlia;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno della figlia, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre. Gli orari di prelievo e riaccompagnamento devono intendersi i medesimi di cui al punto C).
pagina 8 di 14 E) Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé la minore per trenta giorni, anche non consecutivi compatibilmente con le proprie giornate di ferie;
le date dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze della ragazza.
F) Le questioni di maggiore importanza relative alla figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori con l'impegno di consultarsi periodicamente. In caso di contrasti, prima di rivolgersi al giudice, i genitori cercheranno di trovare una soluzione condivisa nel precipuo interesse della minore.
G) Qualora per circostanze imprevedibili (es. malattia, ecc.) la ragazza sia costretta ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro una visita quotidiana nella propria abitazione della durata non inferiore ad un'ora.
H) Nel caso in cui la minore frequenti un'attività sportiva, ludica o extrascolastica, il genitore si impegna ad accompagnarla e riprenderla nei giorni in cui si trova presso di sé.
I) In alternativa a quanto fissato nelle lettere da d) ad h), tenuto conto delle rispettive esigenze personali, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che gli interessi della minore siano tutelati al meglio.
J) I genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto con i parenti ed affini dei rispettivi nuclei parentali dei genitori.
K) Il SI. corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, un P_ Parte_1 contributo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie, fino al rilascio della casa familiare. A seguito della riconsegna della casa familiare, il contributo per il mantenimento sarà di euro 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascuna); detto importo, adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT, sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto della ricorrente IBAN: [...].
L) Si dà atto che il SInor continuerà a sostenere tutte le spese, ordinarie e straordinarie, P_
della figlia maggiore , attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio, circoscritte al Per_1 suo soggiorno all'estero, rinunciando ad ogni diritto di ripetizione verso la signora Parte_1
pagina 9 di 14 Tra le parti viene stabilito che il SInor limitatamente a detto periodo di permanenza negli P_
U.S.A., provvederà a bonificare la quota di € 300,00, di mantenimento della figlia maggiore, direttamente sul conto corrente di quest'ultima.
M) Le spese straordinarie, così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del
29 novembre 2017 che, accettate dalle parti, formano parte integrante del presente accordo (all.
4), saranno ripartite nella misura del 50% fino al rilascio della casa familiare e nella misura del
30% a carico della signora e del 70% a carico del sig. in seguito al rilascio Parte_1 P_
della casa familiare.
N) L'assegno unico familiare e ogni altro emolumento erogato nell'interesse delle figlie sarà percepito dalla signora che lo utilizzerà nel loro esclusivo interesse. Parte_1
O) In caso di viaggio all'estero o in Italia con il minore, ciascun genitore chiederà il formale consenso all'altro, fermo restando l'obbligo per entrambi di indicare i luoghi in cui si recherà (località e albergo) evitare i luoghi compresi nell'elenco di quelli “sconsigliati” dalla . In caso di CP_2
disaccordo, i genitori potranno rivolgersi al giudice tutelare.
P) In ordine alle questioni patrimoniali, le parti convengono che il signor erogherà alla P_
signora la somma complessiva di euro 60.000,00 di cui euro 10.000,00 alla Parte_1
sottoscrizione del presente accordo ed euro 50.000,00 al rilascio della casa da parte della SInora
Nell'ipotesi in cui quest'ultima individuasse altra idonea abitazione prima del termine Parte_1
concordato per il rilascio, il signor erogherà, a richiesta della medesima, da comunicarsi P_
con un preavviso di almeno trenta giorni, il saldo concordato. Tali somme saranno versate a tacitazione di ogni pretesa della SInora anche in relazione ai fatti e alle circostanze di Parte_1 cui agli atti del presente giudizio, da valere pure in sede di divorzio. I coniugi dichiarano sin d'ora, ai fini del riconoscimento del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previsto per i trasferimenti effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio, di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, che il presente accordo patrimoniale raggiunto ai fini della separazione consensuale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
pagina 10 di 14 Q) In caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal signor di cui al punto precedente, P_
la signora continuerà a vivere nella casa familiare insieme alle figlie fino a quando le Parte_1
somme non saranno erogate e la stessa non avrà individuato altra idonea abitazione.
R) Il SInor si impegna ad accollarsi totalmente il mutuo ipotecario cointestato n. 652429 per P_
l'acquisto della casa familiare, in essere presso l'Istituto bancario BNL, fino all'estinzione, con l'impegno ad ottenere dall'istituto di credito predetto, nei tempi tecnici di quest'ultimo, la liberazione da ogni obbligazione della signora manlevandola da ogni responsabilità. La Parte_1
procedura per ottenere detto accollo liberatorio è stata posta in essere sin dalla data odierna e sarà perfezionata a seguito del deposito presso l'istituto bancario del presente accordo tramutato in sentenza di separazione. Ferme restando le condizioni di cui sopra, la signora e le Parte_1 figlie potranno usare l'abitazione familiare gratuitamente fino alla definizione della procedura di accollo liberatorio o comunque di qualunque altra procedura di pari efficacia (ad esempio surroga o estinzione anticipata del mutuo), che consenta alla la liberazione dall'obbligazione Parte_1
contrattuale del predetto mutuo ipotecario e ciò se la predetta non fosse conclusa entro la data del
30.04.2026.
S) Con il presente accordo i SInori e danno atto di aver provveduto a Parte_1 P_
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e personale, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo.
T) Tutte le clausole sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione e potranno essere derogate concordemente in un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente della prole, ed eventualmente per ragioni di lavoro.
U) Le parti, preventivamente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione.
V) Spese di lite integralmente compensate”.
Le parti, pertanto, chiedevano la definizione del procedimento rispetto alla domanda di separazione, con l'omologa delle condizioni sopraindicate, rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., e la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 11 di 14 Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio, in via preliminare, prende atto della conversione del presente procedimento, da giudiziale a consensuale.
Nel merito, ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti acclarano l'insorgenza, tra le medesime, di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dedotto dalle stesse nei rispettivi atti difensivi.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che le condizioni della separazione concordate tra i coniugi, dedotte nel verbale di udienza del 12 giugno 2025, e riportate in premessa, possano essere integralmente recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando conformi all'interesse della prole.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dai rispettivi atti introduttivi.
Di fatto, nel caso di specie risulta applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), laddove recita:
“Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge,
e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, avendo le parti regolamentato le medesime con i rispettivi accordi.
pagina 12 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale di:
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
e
, nata il [...] in [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto il 2/05/2004 in Olbia, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto N. 3 parte II serie A - anno 2004;
CONFERMA le condizioni di cui al verbale di udienza del 12 giugno 2025, e riportate in premessa;
SPESE come da accordi tra le parti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 18 giugno 2025
pagina 13 di 14 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
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