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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2025 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AL MI
e
(c.f.: , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Dario Colucci e Elena Tedoldi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Collesalvetti (LI) in data 12.09.1998, sentenza del Tribunale di Livorno n. 876/2018 depositata in data 24.7.2018
(procedimento n. 1738/2018), rilevata l'assunzione a tempo indeterminato ed il passaggio di retribuzione da nove a tredici mensilità ottenuto dalla signora il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della Parte_2 figlia dei ricorrenti, (indipendenza tuttavia non ancora raggiunta Per_1 dall'altro figlio dei ricorrenti, , seppur maggiorenne e con alle spalle Per_2 pregressi impieghi lavorativi a tempo determinato), rilevato altresì il peggioramento delle condizioni economiche da parte del signor in Pt_1 ragione di un nuovo matrimonio da lui contratto in data 21.6.2019 dal quale
1 sono nati due figli ad oggi, rispettivamente, di cinque e due anni, quali circostanze sopravvenute rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste, con ricorso congiunto depositato in data 16.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori Parte_1
e chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio
[...] Parte_3 rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] Voglia il Tribunale di Livorno, modificando le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 876/2018 del
Tribunale di Livorno, pubblicata in data 30.07.2018, omologare e/o prendere atto dei seguenti accordi intercorsi tra le parti: - a decorrere dalla pronuncia del Tribunale sul presente ricorso, 1) non sarà più tenuto a versare ad Parte_1 Parte_2
l'assegno mensile di € 100,00 previsto dagli accordi di divorzio, che dunque - a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche - dovrà intendersi revocato;
2) non sarà più tenuto a versare ad Parte_1 Pt_2 il contributo mensile di € 300,00 (oltre il 50% delle spese straordinarie
[...] scolastiche, mediche e sportive), previsto dagli accordi di divorzio per il mantenimento della figlia che dunque - a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento Per_1 che recepisce le presenti modifiche - dovrà intendersi revocato;
si obbliga tuttavia a contribuire - per il 50% - alle spese documentate per la sola iscrizione al corso di laurea magistrale che la stessa vorrà eventualmente frequentare presso atenei pubblici tradizionali, con l'intesa che tale impegno deve intendersi limitato alla durata prevista per tale corso di laurea. Si obbliga inoltre a contribuire - per il 50% - alle spese documentate per la sola iscrizione ad eventuali corsi di specializzazione, a condizione che ne vengano preventivamente precisati i costi e dunque siano espressamente concordati, potendosi - in ipotesi - esimersi dal relativo contributo;
3) Parte_1 si impegna e si obbliga a versare a l'importo di € Parte_1 Parte_2
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) convenuto tra le Parti quale rimborso per la mancata rivalutazione delle somme dallo stesso dovute in ragione degli accordi economici recepiti nella sentenza di divorzio. Tale importo sarà versato da Parte_1
a che, una volta ricevuto lo stesso, si riterrà integralmente
[...] Parte_2 soddisfatta null'altro avendo da pretendere per tale ragione, in unica soluzione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche;
4) Sino alla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche, si impegna e si obbliga a versare a la Parte_1 Parte_2 complessiva somma - non rivalutata - di € 700,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e e di assegno divorzile, così come statuito Per_1 Per_2 nella sentenza di divorzio n. 876/2018 del Tribunale di Livorno;
5) Rimane valida ed invariata ogni altra statuizioni già prevista nella sentenza di divorzio, compreso
l'obbligo per di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2 versando a l'importo già previsto dalla sentenza di divorzio che, Parte_2 applicata la rivalutazione monetaria, sarà fissato - a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche - nella misura di € 353,10 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese
2 straordinarie scolastiche, mediche e sportive, purché previamente concordate. Spese legali compensate tra le parti.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. n. 876/2018 depositata in data 24.7.2018
(procedimento n. 1738/2018), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 in favore della signora a decorrere dalla pubblicazione del Parte_2 presente provvedimento;
b) revoca il contributo al mantenimento mensile di € 300,00 (oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive), previsto in favore della figlia a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
Per_1 fatta eccezione per il 50% delle spese documentate per la sola iscrizione al corso di laurea magistrale che la stessa vorrà eventualmente frequentare presso atenei pubblici tradizionali, con l'intesa che tale impegno deve intendersi limitato alla durata prevista per tale corso di laurea e, per il 50% delle spese documentate, per la sola iscrizione ad eventuali corsi di specializzazione, a condizione che ne vengano preventivamente precisati i costi e dunque siano espressamente concordati;
c) il signor verserà alla signora l'importo di € Parte_1 Parte_2
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) convenuto tra le Parti quale rimborso per la mancata rivalutazione delle somme dallo stesso dovute in ragione degli accordi economici recepiti nella sentenza di divorzio. Tale importo sarà versato in unica soluzione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
b) fermo il resto, compreso l'obbligo per di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio , versando a l'importo già Per_2 Parte_2 previsto dalla sentenza di divorzio che, applicata la rivalutazione monetaria, sarà fissato - a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento nella misura di € 353,10 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
3 oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive, purché previamente concordate.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 18/9/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2025 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AL MI
e
(c.f.: , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Dario Colucci e Elena Tedoldi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Collesalvetti (LI) in data 12.09.1998, sentenza del Tribunale di Livorno n. 876/2018 depositata in data 24.7.2018
(procedimento n. 1738/2018), rilevata l'assunzione a tempo indeterminato ed il passaggio di retribuzione da nove a tredici mensilità ottenuto dalla signora il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della Parte_2 figlia dei ricorrenti, (indipendenza tuttavia non ancora raggiunta Per_1 dall'altro figlio dei ricorrenti, , seppur maggiorenne e con alle spalle Per_2 pregressi impieghi lavorativi a tempo determinato), rilevato altresì il peggioramento delle condizioni economiche da parte del signor in Pt_1 ragione di un nuovo matrimonio da lui contratto in data 21.6.2019 dal quale
1 sono nati due figli ad oggi, rispettivamente, di cinque e due anni, quali circostanze sopravvenute rispetto al tempo del divorzio con conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste, con ricorso congiunto depositato in data 16.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori Parte_1
e chiedevano la modifica delle condizioni del divorzio
[...] Parte_3 rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] Voglia il Tribunale di Livorno, modificando le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 876/2018 del
Tribunale di Livorno, pubblicata in data 30.07.2018, omologare e/o prendere atto dei seguenti accordi intercorsi tra le parti: - a decorrere dalla pronuncia del Tribunale sul presente ricorso, 1) non sarà più tenuto a versare ad Parte_1 Parte_2
l'assegno mensile di € 100,00 previsto dagli accordi di divorzio, che dunque - a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche - dovrà intendersi revocato;
2) non sarà più tenuto a versare ad Parte_1 Pt_2 il contributo mensile di € 300,00 (oltre il 50% delle spese straordinarie
[...] scolastiche, mediche e sportive), previsto dagli accordi di divorzio per il mantenimento della figlia che dunque - a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento Per_1 che recepisce le presenti modifiche - dovrà intendersi revocato;
si obbliga tuttavia a contribuire - per il 50% - alle spese documentate per la sola iscrizione al corso di laurea magistrale che la stessa vorrà eventualmente frequentare presso atenei pubblici tradizionali, con l'intesa che tale impegno deve intendersi limitato alla durata prevista per tale corso di laurea. Si obbliga inoltre a contribuire - per il 50% - alle spese documentate per la sola iscrizione ad eventuali corsi di specializzazione, a condizione che ne vengano preventivamente precisati i costi e dunque siano espressamente concordati, potendosi - in ipotesi - esimersi dal relativo contributo;
3) Parte_1 si impegna e si obbliga a versare a l'importo di € Parte_1 Parte_2
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) convenuto tra le Parti quale rimborso per la mancata rivalutazione delle somme dallo stesso dovute in ragione degli accordi economici recepiti nella sentenza di divorzio. Tale importo sarà versato da Parte_1
a che, una volta ricevuto lo stesso, si riterrà integralmente
[...] Parte_2 soddisfatta null'altro avendo da pretendere per tale ragione, in unica soluzione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche;
4) Sino alla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche, si impegna e si obbliga a versare a la Parte_1 Parte_2 complessiva somma - non rivalutata - di € 700,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e e di assegno divorzile, così come statuito Per_1 Per_2 nella sentenza di divorzio n. 876/2018 del Tribunale di Livorno;
5) Rimane valida ed invariata ogni altra statuizioni già prevista nella sentenza di divorzio, compreso
l'obbligo per di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2 versando a l'importo già previsto dalla sentenza di divorzio che, Parte_2 applicata la rivalutazione monetaria, sarà fissato - a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento che recepisce le presenti modifiche - nella misura di € 353,10 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese
2 straordinarie scolastiche, mediche e sportive, purché previamente concordate. Spese legali compensate tra le parti.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. n. 876/2018 depositata in data 24.7.2018
(procedimento n. 1738/2018), il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 in favore della signora a decorrere dalla pubblicazione del Parte_2 presente provvedimento;
b) revoca il contributo al mantenimento mensile di € 300,00 (oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive), previsto in favore della figlia a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
Per_1 fatta eccezione per il 50% delle spese documentate per la sola iscrizione al corso di laurea magistrale che la stessa vorrà eventualmente frequentare presso atenei pubblici tradizionali, con l'intesa che tale impegno deve intendersi limitato alla durata prevista per tale corso di laurea e, per il 50% delle spese documentate, per la sola iscrizione ad eventuali corsi di specializzazione, a condizione che ne vengano preventivamente precisati i costi e dunque siano espressamente concordati;
c) il signor verserà alla signora l'importo di € Parte_1 Parte_2
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) convenuto tra le Parti quale rimborso per la mancata rivalutazione delle somme dallo stesso dovute in ragione degli accordi economici recepiti nella sentenza di divorzio. Tale importo sarà versato in unica soluzione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
b) fermo il resto, compreso l'obbligo per di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio , versando a l'importo già Per_2 Parte_2 previsto dalla sentenza di divorzio che, applicata la rivalutazione monetaria, sarà fissato - a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento nella misura di € 353,10 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
3 oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive, purché previamente concordate.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 18/9/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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