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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2922/2025
promossa da
, rappr. e dif. Parte_1 dall'avv.to CAVALLARO GIULIA giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI Controparte_1
IE LU ( - fax 095367630 - p.e.c. C.F._1
t ) per procura generale alle liti nn. Email_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di frequenza
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione
1 chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del figlio minore della indennità di frequenza.
Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo al minore CP_1 [...]
dei presupposti per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso. Pt_1
All'udienza del 18 novembre 2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note sostitutive di udienza, tenuto conto dell'accertamento compiuto dal CTU nominato in sede di opposizione ad ATP, la causa è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il predetto non fosse invalido. Pt_1
La ricorrente, nella qualità, ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali il figlio è affetto.
2 Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando l'attribuzione all'opponente della predetta percentuale di invalidità e negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione.
In particolare il consulente dell'ufficio, muovendo dalla diagnosi di ““Insufficienza surrenalica parziale, crisi parziali di assenza con saltuaria generalizzazione” ha quindi concluso nel senso che l'assenza di elementi che depongono a favore di una necessità riabilitativa specifica, cosa ben diversa dalla necessità terapeutica del quadro patologico, e in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 289/90, non è possibile riconoscere il beneficio della “indennità di frequenza”.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa RA DA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2922/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA DA
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In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2922/2025
promossa da
, rappr. e dif. Parte_1 dall'avv.to CAVALLARO GIULIA giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI Controparte_1
IE LU ( - fax 095367630 - p.e.c. C.F._1
t ) per procura generale alle liti nn. Email_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di frequenza
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione
1 chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in favore del figlio minore della indennità di frequenza.
Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo al minore CP_1 [...]
dei presupposti per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso. Pt_1
All'udienza del 18 novembre 2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note sostitutive di udienza, tenuto conto dell'accertamento compiuto dal CTU nominato in sede di opposizione ad ATP, la causa è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il predetto non fosse invalido. Pt_1
La ricorrente, nella qualità, ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali il figlio è affetto.
2 Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando l'attribuzione all'opponente della predetta percentuale di invalidità e negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione.
In particolare il consulente dell'ufficio, muovendo dalla diagnosi di ““Insufficienza surrenalica parziale, crisi parziali di assenza con saltuaria generalizzazione” ha quindi concluso nel senso che l'assenza di elementi che depongono a favore di una necessità riabilitativa specifica, cosa ben diversa dalla necessità terapeutica del quadro patologico, e in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 289/90, non è possibile riconoscere il beneficio della “indennità di frequenza”.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa RA DA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2922/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA DA
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