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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/12/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281-SEXIES, COMMA 3, C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1235 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione al termine di discussione orale all'udienza del 3.11.2025 con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, pendente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1
TO e UG DE IC n. 31, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Stella che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE CONTRO
( .I. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cornelio Nepote n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Carla Siciliani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE NONCHE' CONTRO (C.F. P.I. Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Latina, piazza Dante P.IVA_3
n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Pedrizzi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria – accertamento negativo del credito. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. n. 69/2009. 1.1. Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 3.11.2023, Parte_1 conveniva in giudizio l (di seguito anche ”) e la Controparte_3 CP_4 [...] Contr (d'ora innanzi pure ), proponendo opposizione Controparte_5 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritirata in data 15.10.2023, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 36.380,03. La ricorrente esponeva che la pretesa creditoria si fondava sulla cartella di pagamento n. 030 2019 00009043430002 per un importo di euro 35.994,60, relativa a un presunto credito della
[...]
a titolo di “revoca del contributo”. Controparte_5
A fondamento della propria opposizione, la deduceva: 1) l'omessa notifica della suddetta cartella Pt_1 di pagamento, con conseguente nullità dell'atto presupposto e dell'atto consequenziale (il preavviso di
1 ipoteca); 2) l'inesigibilità, l'incertezza e l'illiquidità del credito vantato dalla
[...]
stante la sua natura privatistica e la conseguente necessità, ai sensi dell'art. Controparte_5
21 del D. Lgs. n. 46/1999, di un preventivo titolo esecutivo, nella specie assente. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento negativo del credito della Controparte_5
e l'inibitoria dell'iscrizione ipotecaria preannunciata.
[...]
1.2. Si costituiva in giudizio l' , con comparsa di risposta del 24.3.2024, Controparte_7 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria. Nel merito, contestava tutte le deduzioni avversarie, affermando la regolare notifica della cartella di pagamento n. 030 2019 00009043430002 in data 8.12.2019 e la natura privilegiata del credito, riscuotibile a mezzo ruolo ai sensi dell'art.
8-bis del D.L. n. 3/2015. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, il tutto con il successo delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. 1.3. Resisteva alla pretesa della parte ricorrente anche la Controparte_5
con memoria difensiva del 5.4.2024, la quale, dopo aver illustrato il proprio ruolo di gestore del
[...]
Fondo di Garanzia per le PMI, eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito, stante la definitività della pretesa per mancata impugnazione della cartella di pagamento, regolarmente notificata. Nel merito, sosteneva la natura pubblicistica del proprio credito, derivante da surroga legale a seguito dell'escussione della garanzia pubblica, e la conseguente legittimità della riscossione mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, in deroga alla previsione generale dell'art. 21 del medesimo decreto, come confermato da specifica normativa e giurisprudenza ritenuta consolidata. La banca opposta, quindi, concludeva per il rigetto dell'opposizione avversaria con liquidazione a suo favore delle spese di lite.
1.2. La causa, istruita su base puramente documentale, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 3.11.2025, svoltasi mediante deposito di note scritte. All'esito, la causa era stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2.1. In primo luogo, occorre qualificare la domanda proposta dalla . Pt_1
L'attrice ha rivolto le proprie contestazioni avverso l'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, per i motivi di cui nella parte motiva. In via preliminare, è necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22.7.2015, che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati (cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria) ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione”. Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493 del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata come azione ordinaria di accertamento della pretesa azionata dall'agente della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25745 del 22.12.2015: “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine
2 decadenziale ex art. 617 c.p.c.”). Pertanto, per giurisprudenza ormai granitica, l'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria (come quella di fermo amministrativo), sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo o ipoteca, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 18041 del 4.7.2019 e Cass. n. 7756 del 8.4.2022). In ragione, dunque, della qualificazione attribuita alla domanda formulata dalla parte attrice, va osservato che l'agente della riscossione ha prodotto l'estratto di ruolo relativo al credito portato dalla cartella di pagamento n. 030 2019 00009043430002 (cfr. “estratto ruolo” fascicolo ). CP_4
La domanda di accertamento negativo della , quindi, non può trovare accoglimento in parte qua, Pt_1 avendo la parte convenuta assolto all'onere probatorio, a norma dell'art. 2697 c.c. E ciò, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella di pagamento, circostanza che assume valore unicamente ai fini della procedura di espropriazione forzata, e non nel presente procedimento di accertamento del credito sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (v. in caso del tutto analogo Tribunale di Napoli Nord sentenza n. 1384/2025). 2.2. Vi è, in ogni caso, che tutte le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente sono prive di fondamento giuridico. 2.3. Anzitutto si rileva che l'attrice ha lamentato l'illegittimità della procedura di riscossione in quanto la agendo per il recupero di un credito di natura Controparte_5 privatistica, avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo giudiziale ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 46/1999. La doglianza è infondata. Sebbene il rapporto negoziale sottostante (contratto di finanziamento) abbia natura privatistica, il credito Contr Contr azionato da assume natura pubblicistica. Come correttamente dedotto dalla difesa di l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (istituito ex L. 662/1996) persegue finalità di pubblico Contr interesse. Nel momento in cui il Fondo, tramite il suo gestore onora la garanzia a seguito dell'inadempimento del debitore, esso utilizza risorse pubbliche. L'azione di recupero che ne consegue è, pertanto, volta alla reintegrazione di fondi pubblici. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente e definitivamente chiarito la questione, affermando che, a seguito della surroga, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse di natura pubblica. Di conseguenza, «il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di pre-costituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica» (Cass. Civ., Sez. 3, n. 5786 del 4.3.2025). La procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo, prevista da norme speciali quali l'art. 9, comma 5, del D.lgs. 123/1998, costituisce una deroga tipizzata alla disciplina generale dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, deroga peraltro fatta salva dalla stessa norma invocata dall'opponente (“Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge...”). Pertanto, il postulato di parte ricorrente deve essere rigettato. Contr 2.4. Peraltro, dalla documentazione in atti emerge che ha rispettato il dettato normativo. Infatti: 1) il Comitato di Gestione del Fondo, con delibera del 26.9.2012, ha ammesso all'intervento agevolativo la concedendo una garanzia diretta del 70% sul finanziamento erogato Parte_2 Contr dalla CA Carime s.p.a., poi divenuta UB CA s.p.a. (cfr. doc. 2 fascicolo di parte;
2) a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la UB CA ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo tanto Contr che con delibera del 14.3.2018 deliberava la liquidazione della perdita per l'importo di euro
3 Contr 32.845,89 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte e con lettera del 18.5.2018 ne dava comunicazione ad UB CA, precisando di aver disposto ordinativo di accredito con valuta 26.04.2018 (cfr. doc. 4 fascicolo di Contr Contr parte;
3) a seguito di tale erogazione in favore di UB CA, ha acquisito per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Contr Pertanto, si è surrogata nei diritti della CA finanziatrice, inviando il 10.8.2018 all'impresa debitrice ed ai garanti la comunicazione di surroga, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo nei confronti dei medesimi, invitandoli all'adempimento spontaneo del debito (cfr. doc. 5 fascicolo di parte . In mancanza di pagamenti da parte dei soggetti obbligati, ha provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo. Contr 2.5. L'opponente ha altresì contestato di essere obbligata nei confronti di asserendo di essere mera socia di capitali della società debitrice e negando di aver prestato alcuna garanzia Parte_2 nelle note sostitutive di udienza del 12.4.2024. Anche tale doglianza è infondata. Infatti, l'esistenza della fideiussione rilasciata dalla ricorrente a garanzia del finanziamento di euro 80.000,00 concesso dalla CA Carime non è stata contestata nel ricorso introduttivo dalla , Pt_1 potendosi considerare, di conseguenza, la circostanza pacifica perché non contrastata tempestivamente. La banca opposta, ad ogni buon conto, ha prodotto in giudizio, nella prima difesa utile rispetto a quella che può ritenersi una tardiva contestazione da parte della ricorrente, il contratto di “fidejussione specifica di euro 120.000,00 a favore di , datato 1.10.2012, che reca in calce la sottoscrizione, tra Parte_2 gli altri, della odierna opponente (v. “fideiussione specifica” allegata alle note sostitutive di udienza del Contr 28.10.2025 di . In forza di tale atto, l'opponente si è costituita garante per le obbligazioni della società derivanti dal finanziamento. La sua posizione di coobbligata solidale per il Parte_2 debito principale, dunque, è documentalmente provata e ogni diversa deduzione sul punto appare priva di fondamento alcuno. Contr 2.6. Infine, la circostanza che seppur invitata, non abbia partecipato alla mediazione attivata per il contenzioso sul finanziamento e non sia intervenuta nel giudizio di opposizione a d.i., è del tutto irrilevante dal momento che la banca resistente non era stata citata nel giudizio di opposizione a d.i. e non era obbligata giuridicamente ad intervenirvi. Del resto, la pendenza della controversia sul rapporto bancario è giudicata irrilevante nel giudizio di opposizione all'iscrizione ipotecaria. Essa non incide sull'efficacia esecutiva del titolo (il ruolo) e attiene a un rapporto giuridico diverso, intercorrente tra altre parti (istituto mutuante e debitori). L'esito di quel giudizio potrebbe avere efficacia sul rapporto di garanzia solo nell'ipotesi estrema in cui venisse accertata l'inesistenza stessa della garanzia, ma non per le contestazioni relative al rapporto sottostante, rispetto al quale il gestore del fondo di garanzia ( un soggetto terzo (v. Tribunale di Napoli, sentenza n. CP_6
9265/2022 del 20-10-2022). 3. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più
4 risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
4. L'opposizione, pertanto, deve essere respinta perché infondata in fatto e in diritto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Le spese vanno distratte in favore dei procuratori delle parti resistenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: 1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_3
, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carla Siciliani difensore antistatario;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per Controparte_5 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Pedrizzi dichiaratosi difensore anticipatario;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 28 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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