Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA IA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 814/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 25.03.2024 da appresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
LANZONE IDA e D'GO IA NN rappresentata e difesa dall'avv.to D'AVINO
ANTONIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pontelatone (CE) in data 23.06.2015, dalla cui unione è nato il figlio (il 27.12.2018); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n. 10828/2022 del 29/06/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 giugno 2015 in Pontelatone e trascritto al n. 2 del registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
a UA (CE) il 14.10.1985;
B) Il sig. continuerà a corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese alla sig.ra Parte_1
D'ST AR Giovanna, a titolo di mantenimento per il figlio minore , la Persona_2
somma mensile di € 200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, a mezzo bonifico sul c.c. bancario intestato a quest'ultima, IBAN: [...].;
C) Poiché il sig. è dipendente dell'azienda DIQUIGIOVANNI S.r.l. presso la sede di Parte_1
Gambellara (VI), mentre la sig.ra D'GO IA NN è disoccupata, stante la tenera età del piccolo , il primo, a titolo di mantenimento del coniuge, Per_1
corrisponderà altresì alla sig.ra D'ST, la somma mensile di € 200,00, a mezzo bonifico sul medesimo c.c. bancario indicato al capo che precede;
D) Il minore è affidato congiuntamente ai genitori con domicilio presso la madre, residente in
Pontelatone (CE), alla via San Vito snc;
qualora la stessa dovesse cambiare luogo di residenza, domicilio o dimora la D'ST comunicherà prontamente al Sig. il nuovo indirizzo;
Il Pt_1
padre che inizialmente dimorava in Vicenza nella casa coniugale condotta in locazione dal medesimo, ad oggi si è trasferito in Altavilla Vicentina (VI) e come già stabilito in sede di separazione consensuale, potrà tenere con sé il figlio nei periodi di vacanze scolastiche, ogni qualvolta rientri al paese di origine che orientativamente è a weekend alterni ovvero su libero accordo tra le parti. Qualora il sig. dovesse trasferirsi per lavoro nel comune di Pt_1
residenza effettiva del minore e/o in comuni vicini, potrà tenere con sé il figlio, prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio della madre, a fine settimana (venerdì sabato e domenica) alterni. Nella settimana in cui il minore resterà con la madre per il venerdì, sabato e la domenica, il padre potrà vedere e tenere con se il figlio il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento, precisandosi che sarà il padre ad accompagnare il minore a scuola a Liberi, ove il piccolo frequenta l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia, il giorno successivo a quello in cui lo stesso pernotti presso di lui;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
altresì riguardo le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il piccolo per quindici giorni consecutivi;
infine, ogni Per_1 genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico del piccolo , che andranno festeggiati con entrambi i Per_1
genitori, salvo diversi accordi tra le parti. Il minore trascorrerà con il padre la Festa del Papà
e il giorno del compleanno, così come per la mamma. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente il luogo in cui si trova il minore nel periodo nel quale lo stesso
è assegnato alle cure dell'uno e dell'altro genitore, in particolare in occasione dei periodi di vacanza, nonché a tenersi reciprocamente informati, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente. I coniugi si obbligano tra loro a cooperare e pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del piccolo;
I genitori si impegnano, nell'interesse Per_1
del figlio di concordare e comunicare l'un l'altro le attività sportive, le visite mediche, etc.
Inoltre, i genitori si impegnano altresì a tenersi vicendevolmente informati sull'andamento scolastico del piccolo e sulle date fissate per i colloqui dei genitori con gli insegnanti Per_1
oltre che relativamente alle decisioni prese dal Parroco in relazione al catechismo ed alla
Prima Comunione e Cresima. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare per garantire lo sviluppo sereno e costruttivo del minore nonché a garantire il diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambe le famiglie di origine favorendone la frequentazione.
E) Le spese di lite sono integralmente compensate e i difensori rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale.
F) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontelatone
(CE), affinché proceda alle annotazioni previste dalla legge 898/70 (artt. 3 e 10). rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pontelatone (CE) il
23.06.2015 da nato a [...] l'[...], e D'GO IA NN, Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontelatone (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno
2015);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa AR UA Vetere nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio