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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2509/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18781/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077419474000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento in esso contenute"; " Resistente: "dichiarare che alcuna prescrizione è maturata in ordine al credito sotteso all'intimazione impugnata"; "condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90774194 74/000 recante l'addebito di complessivi € 2.949,59 pari alla somma delle 8 cartelle di pagamento ivi elencate.
In data 17 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la suspecificata intimazione di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente,
l'apposito ricorso.
In buona sostanza, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese all'atto esattivo opposto.
In particolare, egli ha circoscritto le doglianze alle cartelle relative alla tassa automobilistica (anni 2009,
2010, 2011 e 2012), per un totale indicato in ricorso pari ad € 1.030,15, sostenendo che tra le notifiche delle cartelle e l'intimazione del 2024 non sarebbero intervenuti atti interruttivi utili (se non tenendo conto del periodo COVID-19).
Ha inoltre invocato l'inesigibilità / annullamento automatico dei carichi 2009–2010 ai sensi della normativa di “stralcio” fino a € 1.000,00.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità / tardività delle doglianze nella parte in cui rivolte a vizi degli atti presupposti e, nel merito, contestando la prescrizione, richiamando la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti della riscossione (intimazioni e preavviso di fermo), nonché la disciplina emergenziale di sospensione dei termini della riscossione nel periodo 8 marzo 2020–31 agosto 2021.
3. In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Oggetto del giudizio, giurisdizione e limiti dell'impugnazione.
1.1. L'atto impugnato è un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, impugnabile dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria nei limiti dell'art. 2 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
1.2. Dalla stessa intimazione risulta che nel medesimo atto sono cumulate pretese di diversa natura: tributi regionali (tassa automobilistica – Regione Lazio) e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada e relativi accessori, di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
1.3. Ne consegue che la giurisdizione tributaria sussiste esclusivamente con riguardo ai crediti di natura tributaria;
per le pretese non tributarie deve dichiararsi il difetto di giurisdizione.
Quanto ai crediti tributari, l'impugnazione dell'intimazione consente la proposizione di censure per vizi propri dell'atto e l'eccezione di fatti estintivi sopravvenuti, ferma la regola di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui l'atto successivo non può essere utilizzato per aggirare i termini di impugnazione degli atti presupposti autonomamente impugnabili.
2) Sulla dedotta prescrizione della tassa automobilistica (anni 2009–2012) e sulla preclusione derivante da precedente intimazione non impugnata.
2.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 (conv. in L. 53/1983), il diritto al pagamento della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La prescrizione è interrotta dagli atti idonei a costituire in mora il debitore (artt. 2943 e 2944 c.c.), tra i quali rientrano gli atti della riscossione contenenti una chiara intimazione di pagamento.
2.2. Nel caso di specie il ricorrente assume che, per le cartelle relative alle tasse automobilistiche e annualità
2009–2012, l'ultimo atto rilevante sarebbe risalente al 2018, con conseguente maturazione della prescrizione alla data dell'intimazione del 12 novembre 2024.
Tuttavia, l'Agente della riscossione ha dedotto – e documentato in atti – la notifica, in relazione alle medesime cartelle, di una precedente intimazione di pagamento in data 4 gennaio 2023 (oltre ad atti anteriori).
Il ricorrente non ha fornito prova di aver impugnato tale intimazione nei termini di legge, sicché essa risulta divenuta definitiva.
2.3. In punto di diritto, la Corte di cassazione ha recentemente precisato (Cass. civ., sez. V, ord. 10/03/2025,
n. 6436) che, qualora il contribuente intenda far valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e la notifica di una intimazione di pagamento, egli ha l'onere di impugnare tale intimazione;
l'omessa impugnazione determina la definitività dell'atto e preclude la deduzione, in occasione di un successivo atto della riscossione, di vicende estintive anteriori (tra cui la prescrizione) già verificatisi prima dell'atto rimasto incontestato.
2.4. Applicando tale principio, l'eccezione di prescrizione – nella parte in cui assume la maturazione anteriormente al 4 gennaio 2023 – risulta preclusa e, pertanto, inammissibile.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla predetta preclusione, dalla notifica dell'intimazione del 4 gennaio
2023 alla notifica dell'intimazione oggi impugnata (12 novembre 2024) non è decorso il termine triennale, con conseguente infondatezza dell'eccezione anche sotto il profilo della prescrizione eventualmente maturata successivamente.
2.5. Deve, inoltre, respingersi la domanda subordinata di annullamento / inesigibilità dei carichi per le annualità 2009–2010 in forza del c.d. “stralcio” fino a € 1.000,00, atteso che la normativa invocata presuppone, tra l'altro, l'affidamento del singolo carico all'agente della riscossione nel periodo temporalmente delimitato dalla legge, nonché un importo residuo entro soglia;
nel caso di specie le cartelle richiamate nell'intimazione risultano notificate in anni successivi (2012–2015) e il ricorrente non allega né prova i presupposti applicativi, limitandosi a richiamare l'annualità d'imposta (2009–2010), dato di per sé non decisivo.
3) Spese di lite.
La soccombenza del ricorrente impone la condanna alle spese in favore del resistente, liquidate in relazione al valore e alla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai carichi non tributari (sanzioni amministrative / contravvenzioni Codice della Strada) recati nell'avviso di intimazione n. 097 2024 90774194
74 / 000;
2) dichiara inammissibile, perché preclusa dalla mancata impugnazione dell'intimazione del 4 gennaio 2023,
e comunque rigetta nel resto, l'impugnazione relativa ai carichi tributari (tassa automobilistica Regione Lazio anni 2009–2012);
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
OL AR
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MA PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18781/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249077419474000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento in esso contenute"; " Resistente: "dichiarare che alcuna prescrizione è maturata in ordine al credito sotteso all'intimazione impugnata"; "condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90774194 74/000 recante l'addebito di complessivi € 2.949,59 pari alla somma delle 8 cartelle di pagamento ivi elencate.
In data 17 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la suspecificata intimazione di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente,
l'apposito ricorso.
In buona sostanza, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese all'atto esattivo opposto.
In particolare, egli ha circoscritto le doglianze alle cartelle relative alla tassa automobilistica (anni 2009,
2010, 2011 e 2012), per un totale indicato in ricorso pari ad € 1.030,15, sostenendo che tra le notifiche delle cartelle e l'intimazione del 2024 non sarebbero intervenuti atti interruttivi utili (se non tenendo conto del periodo COVID-19).
Ha inoltre invocato l'inesigibilità / annullamento automatico dei carichi 2009–2010 ai sensi della normativa di “stralcio” fino a € 1.000,00.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità / tardività delle doglianze nella parte in cui rivolte a vizi degli atti presupposti e, nel merito, contestando la prescrizione, richiamando la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti della riscossione (intimazioni e preavviso di fermo), nonché la disciplina emergenziale di sospensione dei termini della riscossione nel periodo 8 marzo 2020–31 agosto 2021.
3. In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Oggetto del giudizio, giurisdizione e limiti dell'impugnazione.
1.1. L'atto impugnato è un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, impugnabile dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria nei limiti dell'art. 2 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
1.2. Dalla stessa intimazione risulta che nel medesimo atto sono cumulate pretese di diversa natura: tributi regionali (tassa automobilistica – Regione Lazio) e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada e relativi accessori, di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
1.3. Ne consegue che la giurisdizione tributaria sussiste esclusivamente con riguardo ai crediti di natura tributaria;
per le pretese non tributarie deve dichiararsi il difetto di giurisdizione.
Quanto ai crediti tributari, l'impugnazione dell'intimazione consente la proposizione di censure per vizi propri dell'atto e l'eccezione di fatti estintivi sopravvenuti, ferma la regola di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui l'atto successivo non può essere utilizzato per aggirare i termini di impugnazione degli atti presupposti autonomamente impugnabili.
2) Sulla dedotta prescrizione della tassa automobilistica (anni 2009–2012) e sulla preclusione derivante da precedente intimazione non impugnata.
2.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 (conv. in L. 53/1983), il diritto al pagamento della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La prescrizione è interrotta dagli atti idonei a costituire in mora il debitore (artt. 2943 e 2944 c.c.), tra i quali rientrano gli atti della riscossione contenenti una chiara intimazione di pagamento.
2.2. Nel caso di specie il ricorrente assume che, per le cartelle relative alle tasse automobilistiche e annualità
2009–2012, l'ultimo atto rilevante sarebbe risalente al 2018, con conseguente maturazione della prescrizione alla data dell'intimazione del 12 novembre 2024.
Tuttavia, l'Agente della riscossione ha dedotto – e documentato in atti – la notifica, in relazione alle medesime cartelle, di una precedente intimazione di pagamento in data 4 gennaio 2023 (oltre ad atti anteriori).
Il ricorrente non ha fornito prova di aver impugnato tale intimazione nei termini di legge, sicché essa risulta divenuta definitiva.
2.3. In punto di diritto, la Corte di cassazione ha recentemente precisato (Cass. civ., sez. V, ord. 10/03/2025,
n. 6436) che, qualora il contribuente intenda far valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e la notifica di una intimazione di pagamento, egli ha l'onere di impugnare tale intimazione;
l'omessa impugnazione determina la definitività dell'atto e preclude la deduzione, in occasione di un successivo atto della riscossione, di vicende estintive anteriori (tra cui la prescrizione) già verificatisi prima dell'atto rimasto incontestato.
2.4. Applicando tale principio, l'eccezione di prescrizione – nella parte in cui assume la maturazione anteriormente al 4 gennaio 2023 – risulta preclusa e, pertanto, inammissibile.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla predetta preclusione, dalla notifica dell'intimazione del 4 gennaio
2023 alla notifica dell'intimazione oggi impugnata (12 novembre 2024) non è decorso il termine triennale, con conseguente infondatezza dell'eccezione anche sotto il profilo della prescrizione eventualmente maturata successivamente.
2.5. Deve, inoltre, respingersi la domanda subordinata di annullamento / inesigibilità dei carichi per le annualità 2009–2010 in forza del c.d. “stralcio” fino a € 1.000,00, atteso che la normativa invocata presuppone, tra l'altro, l'affidamento del singolo carico all'agente della riscossione nel periodo temporalmente delimitato dalla legge, nonché un importo residuo entro soglia;
nel caso di specie le cartelle richiamate nell'intimazione risultano notificate in anni successivi (2012–2015) e il ricorrente non allega né prova i presupposti applicativi, limitandosi a richiamare l'annualità d'imposta (2009–2010), dato di per sé non decisivo.
3) Spese di lite.
La soccombenza del ricorrente impone la condanna alle spese in favore del resistente, liquidate in relazione al valore e alla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai carichi non tributari (sanzioni amministrative / contravvenzioni Codice della Strada) recati nell'avviso di intimazione n. 097 2024 90774194
74 / 000;
2) dichiara inammissibile, perché preclusa dalla mancata impugnazione dell'intimazione del 4 gennaio 2023,
e comunque rigetta nel resto, l'impugnazione relativa ai carichi tributari (tassa automobilistica Regione Lazio anni 2009–2012);
3) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
OL AR