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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo Dott. Marco Di Biase, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente, sentenza
nella causa civile iscritta al nr. 666/2022 tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Faieta ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Pescara, Viale Pindaro nr. 19, giusto mandato in atti;
-ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t.., rappresentata e difesa dall' Avv. Gaetano Biocca ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Via Stazio nr. 22, giusto mandato in atti;
Pt_1
-CONVENUTO
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.02.22 l' di adiva Codesto Tribunale Parte_1 Pt_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis - accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione da parte della
[...] dei locali e degli spazi situati all'interno dell' di Controparte_1 Controparte_2
1 Controparte_3 dell' di e dell' Pt_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
di , dislocati al piano terra dei rispettivi Ospedali, tutti di proprietà della
[...] CP_7 [...]
; - per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni, CP_8 Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, che si quantificano in via prudenziale in € 88.226,82, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà reputata di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
Con condanna della convenuta alla refusione delle spese e competenze legali ”. Con comparsa di costituzione e risposta dell' 08.06.22 si costituiva in giudizio la società Controparte_9 la quale così concludeva : “affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, condannando parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA come per legge ed IVA ove dovuta ”. All' udienza del 09.06.22 il G.I. rinviava la causa, al fine di esaminare le richieste preliminari delle parti, all' udienza dell' 11.07.22. A tale udienza il G.I., rilevato come la materia oggetto del presente giudizio fosse soggetta alla normativa vigente in materia di mediazione obbligatoria disciplinata dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, invitava parte attrice all'esperimento della procedura di mediazione concedendo termine di gg. 15 e rinviava, ai fini della verifica dell'esito di tale procedura, all' udienza del 15.12.22. A tale udienza il G.I., verificato l'esito negativo della procedura di mediazione espletata, concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 13.03.23. A tale udienza il G.I. si riservava e , con ordinanza , a scioglimento della riserva assunta, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti nonché le richieste di istruttoria orale dalle medesime avanzate riservando l'ammissione della CTU all' esito dell'espletamento della predetta istruttoria e rinviava per l'audizione dei testi all' udienza del 19.06.23. A tale udienza venivano auditi i testi ammessi e il G.I., all' esito, si riservava. Con ordinanza del 05.03.24, a scioglimento della riserva assunta, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 30.09.24 ove tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc .
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento
La fondatezza della domanda avanzata da parte attrice relativa all' accertamento con conseguente declaratoria dell''illegittima occupazione, ad opera della Controparte_10 dei locali e degli spazi di proprietà della di situati all'interno dell' CP_8 Pt_1 Controparte_2 di dell' di e
[...] Pt_1 Controparte_4 CP_5 dell' di al fine di esercitare in essi la propria attività bancaria, si Controparte_6 CP_7
configura nella totale assenza in parte qua di necessaria contrattazione fra le parti. Infatti solo attraverso
2 un contratto che regolasse l'esercizio dell'attività bancaria effettivamente espletata in parte qua ratione temporis nei suddetti locali di proprietà di parte attrice, parte convenuta avrebbe potuto disporre dell' unico titolo legittimante la propria occupazione nel tempo degli stessi che, in difetto del predetto titolo, si è rilevata illegittima.
Invero va rilevato sul punto come è solo con la sottoscrizione del contratto, a cura del soggetto autorizzato e munito dei poteri necessari, che è possibile vincolare l'Amministrazione Pubblica e la sua controparte negoziale, in quanto solo con la firma del contratto, in un unico documento, si definiscono le condizioni disciplinanti il rapporto e tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione (ex art. 97 Cost.) in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli Enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex plurimis Cons. Stato, sez.III, nr. 5272 del 17.11.15).
Alla luce dunque dei suesposti principi e da un'attenta analisi degli atti di causa, si può rilevare come parte convenuta abbia nel tempo continuato ad esercitare illegittimamente la propria attività bancaria nei sopraccitati locali di proprietà dell' di stante appunto l'assenza di adeguata Parte_2 Pt_1 contrattazione disciplinante l'utilizzo degli stessi ad opera della medesima evincibile non solo e non tanto dal mancato assolvimento della prova della sua esistenza da parte della Controparte_1
quanto piuttosto dalla sua esplicita ammissione relativa ad un'assenza, ratione temporis, di una contrattualizzazione fra le parti del presente giudizio in relazione all'utilizzo dei locali adibiti a sportello bancario siti in ed a nonché a quelli siti in S.Omero e utilizzati per Pt_1 CP_5
Parte l'espletamento di attività di . Né sul punto può ritenersi argomentazione valida atta a legittimare Cont l'occupazione operata ad opera di parte convenuta, il fatto che la avesse previsto, nel corso del rapporto di tesoreria 2011-2015 , gestito in proroga sino al nuovo contratto, sottoscritto il 20.02.2018, la possibilità di mettere a disposizione i locali di sua proprietà previa corresponsione di un congruo canone di locazione, la cui misura doveva, però, essere concordata e formalizzata in apposito contratto;
né tantomeno che, sempre a parere di parte convenuta, era evidente e pacifico tra le parti che i servizi bancari offerti nei locali di cui al presente giudizio erano stati da sempre considerati come una forma di utilitas a beneficio dell'Ente attore e dei suoi dipendenti, né che alcuna richiesta o proposta era mai pervenuta alla medesima convenuta da parte della a titolo di canone per l'utilizzo dei CP_8
locali oggetto di causa , con ciò dunque, in ciascuna di tali asserzioni dell'istituto di credito ut supra specificato, far prefigurare che la predetta legittimità potesse fondarsi su manifestazioni di volontà
Cont implicite dell' medesima o, peggio ancora, su un consenso all'occupazione dei medesimi locali esplicitato per facta concludentia. Sul punto infatti va sottolineato come sia inammissibile il
3 perfezionamento dell'accordo con una Pubblica Amministrazione sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi, atteso che i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (ex plurimis Cass.Civ.,sez. II, ordinanza del 22.03.19; Cass. Civ. nr. 27910/2018; Cass.Civ. nr. 19410/2016; Cass.Civ. nr.
21477/2013; Cass. Civ. nr. 8539/2011; Cass. Civ. nr. 1606/2007; Cass.Civ. nr. 22537/2007 ; Cass.
Civ. nr.8621/2006 ; Cass.Civ. nr. 17646/2002; Cass.Civ. nr. 13039/1999).
Peraltro, sempre sul punto, anche la Giurisprudenza amministrativa ha ribadito come la conclusione tacita per facta concludentia non sia possibile posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3507). Conseguentemente, acclarata, per le ragioni ut supra specificate, la configurazione in parte qua di un'illegittima occupazione, in quanto sine titulo, del compendio immobiliare oggetto di causa realizzata ratione temporis da parte dell' istituto di credito odierno convenuto, si ritiene sussistente il danno causalmente derivante a parte attrice da tale predetta occupazione, atteso che nel caso di occupazione senza titolo, vi
è una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale normalità del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto, quest'ultimo mediante concessione dell'uso a terzi dietro corrispettivo
(ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. nr. 33645 del 15.11.22). E tale sussistenza non può in alcun modo essere messa in discussione dalle asserzioni di parte convenuta circa un asserito totale disinteresse posto in essere nel tempo dalla circa la sua volontà di regolamentare il corrispettivo di CP_8
una eventuale locazione degli immobili di cui in causa utilizzati dalla stessa considerato il fatto CP_1
che la presunzione ut supra specificata non può essere vinta o superata dalla mera affermazione di un intenzionale disinteresse del proprietario, in quanto non avrebbe allegato o dimostrato la volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o porre in locazione, (ex plurimis Cass. Civ. nr. 30984 del
07.11.23).
Così, accertato il danno occorso a parte attrice, esso determina in capo alla medesima un diritto al risarcimento il cui fatto costitutivo risiede nella concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che è andata perduta, danno che è stato correttamente quantificato da parte attrice in € 88.226,82 tenendo conto dei valori di mercato delle locazioni nelle zone ove insistono gli immobili oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, e ciò atteso che
4 se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Civ. SS.UU. nr. 33645 del 15.11.22).
Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice . Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte attrice.
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro , disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.In accoglimento della domanda di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione, Accerta e
Dichiara l'illegittimità dell'occupazione da parte della per azioni dei Controparte_10 locali e degli spazi situati all'interno dell' di dell' Controparte_2 Pt_1 [...]
di e dell' di , Controparte_4 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
dislocati al piano terra dei rispettivi Ospedali, tutti di proprietà della di CP_8 Pt_1
2. Conseguentemente Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 88.226,82, come determinata in parte motiva, a titolo di risarcimento danni da perdita subita in seguito all' illegittima occupazione del compendio immobiliare in parte qua effettuata dalla medesima convenuta, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione Istat dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna parte convenuta, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del procedimento che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
Così deciso in Teramo, il 27 Febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo Dott. Marco Di Biase, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente, sentenza
nella causa civile iscritta al nr. 666/2022 tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Faieta ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Pescara, Viale Pindaro nr. 19, giusto mandato in atti;
-ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t.., rappresentata e difesa dall' Avv. Gaetano Biocca ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Via Stazio nr. 22, giusto mandato in atti;
Pt_1
-CONVENUTO
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.02.22 l' di adiva Codesto Tribunale Parte_1 Pt_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis - accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione da parte della
[...] dei locali e degli spazi situati all'interno dell' di Controparte_1 Controparte_2
1 Controparte_3 dell' di e dell' Pt_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
di , dislocati al piano terra dei rispettivi Ospedali, tutti di proprietà della
[...] CP_7 [...]
; - per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i danni, CP_8 Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, che si quantificano in via prudenziale in € 88.226,82, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà reputata di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
Con condanna della convenuta alla refusione delle spese e competenze legali ”. Con comparsa di costituzione e risposta dell' 08.06.22 si costituiva in giudizio la società Controparte_9 la quale così concludeva : “affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, condannando parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA come per legge ed IVA ove dovuta ”. All' udienza del 09.06.22 il G.I. rinviava la causa, al fine di esaminare le richieste preliminari delle parti, all' udienza dell' 11.07.22. A tale udienza il G.I., rilevato come la materia oggetto del presente giudizio fosse soggetta alla normativa vigente in materia di mediazione obbligatoria disciplinata dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, invitava parte attrice all'esperimento della procedura di mediazione concedendo termine di gg. 15 e rinviava, ai fini della verifica dell'esito di tale procedura, all' udienza del 15.12.22. A tale udienza il G.I., verificato l'esito negativo della procedura di mediazione espletata, concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 13.03.23. A tale udienza il G.I. si riservava e , con ordinanza , a scioglimento della riserva assunta, ammetteva la documentazione prodotta dalle parti nonché le richieste di istruttoria orale dalle medesime avanzate riservando l'ammissione della CTU all' esito dell'espletamento della predetta istruttoria e rinviava per l'audizione dei testi all' udienza del 19.06.23. A tale udienza venivano auditi i testi ammessi e il G.I., all' esito, si riservava. Con ordinanza del 05.03.24, a scioglimento della riserva assunta, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 30.09.24 ove tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc .
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento
La fondatezza della domanda avanzata da parte attrice relativa all' accertamento con conseguente declaratoria dell''illegittima occupazione, ad opera della Controparte_10 dei locali e degli spazi di proprietà della di situati all'interno dell' CP_8 Pt_1 Controparte_2 di dell' di e
[...] Pt_1 Controparte_4 CP_5 dell' di al fine di esercitare in essi la propria attività bancaria, si Controparte_6 CP_7
configura nella totale assenza in parte qua di necessaria contrattazione fra le parti. Infatti solo attraverso
2 un contratto che regolasse l'esercizio dell'attività bancaria effettivamente espletata in parte qua ratione temporis nei suddetti locali di proprietà di parte attrice, parte convenuta avrebbe potuto disporre dell' unico titolo legittimante la propria occupazione nel tempo degli stessi che, in difetto del predetto titolo, si è rilevata illegittima.
Invero va rilevato sul punto come è solo con la sottoscrizione del contratto, a cura del soggetto autorizzato e munito dei poteri necessari, che è possibile vincolare l'Amministrazione Pubblica e la sua controparte negoziale, in quanto solo con la firma del contratto, in un unico documento, si definiscono le condizioni disciplinanti il rapporto e tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione (ex art. 97 Cost.) in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli Enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex plurimis Cons. Stato, sez.III, nr. 5272 del 17.11.15).
Alla luce dunque dei suesposti principi e da un'attenta analisi degli atti di causa, si può rilevare come parte convenuta abbia nel tempo continuato ad esercitare illegittimamente la propria attività bancaria nei sopraccitati locali di proprietà dell' di stante appunto l'assenza di adeguata Parte_2 Pt_1 contrattazione disciplinante l'utilizzo degli stessi ad opera della medesima evincibile non solo e non tanto dal mancato assolvimento della prova della sua esistenza da parte della Controparte_1
quanto piuttosto dalla sua esplicita ammissione relativa ad un'assenza, ratione temporis, di una contrattualizzazione fra le parti del presente giudizio in relazione all'utilizzo dei locali adibiti a sportello bancario siti in ed a nonché a quelli siti in S.Omero e utilizzati per Pt_1 CP_5
Parte l'espletamento di attività di . Né sul punto può ritenersi argomentazione valida atta a legittimare Cont l'occupazione operata ad opera di parte convenuta, il fatto che la avesse previsto, nel corso del rapporto di tesoreria 2011-2015 , gestito in proroga sino al nuovo contratto, sottoscritto il 20.02.2018, la possibilità di mettere a disposizione i locali di sua proprietà previa corresponsione di un congruo canone di locazione, la cui misura doveva, però, essere concordata e formalizzata in apposito contratto;
né tantomeno che, sempre a parere di parte convenuta, era evidente e pacifico tra le parti che i servizi bancari offerti nei locali di cui al presente giudizio erano stati da sempre considerati come una forma di utilitas a beneficio dell'Ente attore e dei suoi dipendenti, né che alcuna richiesta o proposta era mai pervenuta alla medesima convenuta da parte della a titolo di canone per l'utilizzo dei CP_8
locali oggetto di causa , con ciò dunque, in ciascuna di tali asserzioni dell'istituto di credito ut supra specificato, far prefigurare che la predetta legittimità potesse fondarsi su manifestazioni di volontà
Cont implicite dell' medesima o, peggio ancora, su un consenso all'occupazione dei medesimi locali esplicitato per facta concludentia. Sul punto infatti va sottolineato come sia inammissibile il
3 perfezionamento dell'accordo con una Pubblica Amministrazione sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi, atteso che i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (ex plurimis Cass.Civ.,sez. II, ordinanza del 22.03.19; Cass. Civ. nr. 27910/2018; Cass.Civ. nr. 19410/2016; Cass.Civ. nr.
21477/2013; Cass. Civ. nr. 8539/2011; Cass. Civ. nr. 1606/2007; Cass.Civ. nr. 22537/2007 ; Cass.
Civ. nr.8621/2006 ; Cass.Civ. nr. 17646/2002; Cass.Civ. nr. 13039/1999).
Peraltro, sempre sul punto, anche la Giurisprudenza amministrativa ha ribadito come la conclusione tacita per facta concludentia non sia possibile posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3507). Conseguentemente, acclarata, per le ragioni ut supra specificate, la configurazione in parte qua di un'illegittima occupazione, in quanto sine titulo, del compendio immobiliare oggetto di causa realizzata ratione temporis da parte dell' istituto di credito odierno convenuto, si ritiene sussistente il danno causalmente derivante a parte attrice da tale predetta occupazione, atteso che nel caso di occupazione senza titolo, vi
è una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale normalità del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto, quest'ultimo mediante concessione dell'uso a terzi dietro corrispettivo
(ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. nr. 33645 del 15.11.22). E tale sussistenza non può in alcun modo essere messa in discussione dalle asserzioni di parte convenuta circa un asserito totale disinteresse posto in essere nel tempo dalla circa la sua volontà di regolamentare il corrispettivo di CP_8
una eventuale locazione degli immobili di cui in causa utilizzati dalla stessa considerato il fatto CP_1
che la presunzione ut supra specificata non può essere vinta o superata dalla mera affermazione di un intenzionale disinteresse del proprietario, in quanto non avrebbe allegato o dimostrato la volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o porre in locazione, (ex plurimis Cass. Civ. nr. 30984 del
07.11.23).
Così, accertato il danno occorso a parte attrice, esso determina in capo alla medesima un diritto al risarcimento il cui fatto costitutivo risiede nella concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo che è andata perduta, danno che è stato correttamente quantificato da parte attrice in € 88.226,82 tenendo conto dei valori di mercato delle locazioni nelle zone ove insistono gli immobili oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, e ciò atteso che
4 se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Civ. SS.UU. nr. 33645 del 15.11.22).
Pertanto, in ragione dell'esito complessivo della lite, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice . Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte attrice.
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro , disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.In accoglimento della domanda di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione, Accerta e
Dichiara l'illegittimità dell'occupazione da parte della per azioni dei Controparte_10 locali e degli spazi situati all'interno dell' di dell' Controparte_2 Pt_1 [...]
di e dell' di , Controparte_4 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
dislocati al piano terra dei rispettivi Ospedali, tutti di proprietà della di CP_8 Pt_1
2. Conseguentemente Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 88.226,82, come determinata in parte motiva, a titolo di risarcimento danni da perdita subita in seguito all' illegittima occupazione del compendio immobiliare in parte qua effettuata dalla medesima convenuta, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione Istat dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna parte convenuta, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del procedimento che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti;
Così deciso in Teramo, il 27 Febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
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