CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2124/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'istanza di sospensione del giudizio formulata ai sensi dell'articolo 39 del Dlgs 546/92 e/o art. 295 cpc, in relazione al giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione;
In via principale e nel merito annullare integralmente l'intimazione di pagamento n. 06820239006614023/000 poiché contenente pretese tributarie oggetto già del procedimento pendente avanti la Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento
Resistente/Appellato: dichiarare il giudicato interno sulla sentenza impugnata relativamente alle cartelle non oggetto di altro contenzioso;
dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 546/92 non vertendosi in ipotesi di pregiudizialità; rigettare il ricorso perchè inammissibile e infondato.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano notificava al signor Ricorrente_1 in data 11 aprile 2024 l'intimazione di pagamento n. 06820239006614023/000 per l'importo complessivo di
€2.168.153,23 in relazione ai debiti fiscali rinvenienti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento di seguito specificati:
1. Cartella n. 06820130187373762000, notificata in data 1/10/2014 relativa a crediti per Addizionale regionale all'IRPEF (€ 4.563,02).
2. Cartella n. 068201400189638227005, notificata in data 06/12/2014 relativa a crediti per Addizionale regionale all'IRPEF (€ 8.078,32) e a Sanzione pecuniaria DPR n. 602/73 (€ 8.078,05).
3. Cartella di pagamento n. 06820170013926767001, notificata in data 26/10/2017 relativa a crediti per
Imposta di registro locazione fabbricati (€ 113,60).
4. Cartella di pagamento n. 06820170084580281001, notificata in data 28/04/2018 relativa a crediti per
Imposta di registro locazione fabbricati (€ 110,76).
5. Cartella di pagamento n. 06820190020363848002, notificata in data 4/03/2019 relativa a crediti per Diritto annuale Camera di Commercio (€ 363,47).
6. Cartella di pagamento n. 06820190110345901002, notificata in data 14/10/2021 relativa a crediti per Diritto annuale Camera di Commercio (€177,85).
7. Avviso di accertamento n. T9B03NM02969/2013, notificato in data 5/08/2013 relativo a crediti per Imposta sul valore aggiunto (€ 1.087.388,80).
8. Avviso di accertamento n. T9B01PR05771/2013, notificato in data 10/12/2013 relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF (€ 416.402,76).
9. Avviso di accertamento n. T9B07NE00359/2014, notificato in data 30/05/2014 relativo a Ritenute IRPEF
(€ 98.179,34).
10. Avviso di accertamento n. T9B03NE02412/2014, notificato in data 29/11/2014 relativo a crediti per
Imposta sul valore aggiunto (€ 408.217,59).
11. Avviso di accertamento n. T9B01LD05940/2014, notificato in data 2/12/2014 relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF (€ 121.121,49).
Il Contribuente incardinava ricorso avanti alla CGT di primo grado di Milano, adducendo che l'intimazione di pagamento doveva ritenersi viziata in quanto fondata su crediti tributari portati da cartelle e avvisi di accertamento per i quali era già stata notificata in precedenza l'intimazione di pagamento n.
06820229003913707/000, fatta oggetto di impugnazione avanti la CGT di primo grado di Milano con successivo giudizio di appello proposto da AdE-R avverso la sentenza n. 276/2023 di parziale annullamento dei debiti prescritti. Il ricorrente chiedeva che fosse disposta la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione inerente alla precedente intimazione.
AdE-R si costituiva in giudizio precisando che l'avviso impugnato conteneva, per mero errore materiale, anche le medesime posizioni debitorie oggetto della precedente intimazione, ma recava altresì nuove e diverse posizioni debitorie sufficienti a legittimare l'avviso in questione. Concludeva, pertanto, con la richiesta di limitare l'efficacia della decisione alle sole nuove posizioni debitorie, giacché per le posizioni debitorie oggetto della precedente causa l'Agenzia aveva già inibito d'ufficio qualsivoglia ulteriore azione esecutiva e/o cautelare.
Con sentenza n. 42 del 4 gennaio 2024 la Corte di primo grado, previa reiezione della domanda di sospensione del giudizio, affermava:
che l'efficacia dell'avviso impugnato deve ritenersi limitata alle sole nuove posizioni debitorie;
di aderire, con riferimento alle posizioni debitorie oggetto della precedente intimazione, a quanto deciso
-
dalla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia che, medio tempore, aveva definito il giudizio sull'appello AdE-R con la sentenza n. 2901/2023 di parziale accoglimento del gravame;
- l'infondatezza dei motivi di ricorso inerenti alle sole due cartelle di pagamento n. 06820140089638227005 e n. 06820190110345901002 (sopra indicate ai nn. 2 e 6), non comprese nella precedente intimazione, essendo state entrambe le cartelle notificate nei termini e non essendo maturati i termini di prescrizione dei crediti in esse portati.
II) Con l'appello in epigrafe, il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di sospensione del giudizio vigente qualora la decisione della causa dipenda dalla decisione di altra causa connessa.
Assume l'appellante che sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e il giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa impositiva di cui alla precedente intimazione di pagamento n.
06820229003913707/000 con ricorso attualmente pendente presso la Corte di cassazione proposto avverso la sentenza n. 2901/23 di questa Corte. Da ciò l'obbligo di dare attivazione alle previsioni di cui all'art. 295 c.p.c. applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall'art. 1 del d.lgs. 546/92, che il primo giudice avrebbe erroneamente disatteso omettendo di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Suprema Corte. L'appellante conclude chiedendo in via preliminare che in riforma della decisione impugnata il processo sia sospeso in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto le stesse cartelle elencate nell'intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, che l'intimazione sia annullata perché contenente pretese tributarie oggetto del procedimento pendente presso la Corte di Cassazione.
Contestualmente al deposito dell'appello la parte versava in giudizio istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni, evidenziando che la Corte di primo grado ha espressamente circoscritto la propria decisione alle sole cartelle non comprese nella precedente intimazione, in relazione alle quali non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente in Cassazione.
Osserva, inoltre, di aver disposto la sospensione delle cartelle oggetto del precedente giudizio come comprovato dall'estratto di ruolo depositato in atti e ribadisce che, anche per tale motivo, non sussistono i presupposti per l'invocata sospensione dell'attuale giudizio che riguarda titoli già stralciati.
Precisa, infine, in relazione alle nuove posizioni debitorie, che la sentenza di primo grado ha espressamente giudicato infondati i motivi di impugnazione sollevati dal ricorrente circa le asserite irregolarità della notifica e maturazione dei termini di prescrizione, e deduce che, in relazione a tali profili, l'appellante non ha mosso alcuna censura.
Con ordinanza 1043 del 14 agosto 2024 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare proposta dall'appellante.
L'ADE-R ha depositato in data 15 dicembre 2025 atto di costituzione con patrocinio di nuovo difensore a causa del decesso in data 4 novembre 2025 del precedente procuratore.
All'udienza odierna, dopo la discussione delle parti, l'appello veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III) L'appello è inammissibile.
In punto di fatto va innanzitutto precisato che tutti gli avvisi di accertamento e le cartelle elencati nell'intimazione di pagamento impugnata n. 06820239006614023/000 (inclusa la n. 068201400189638227005, indicata sopra al n. 2 ed elencata al n. 4 della sentenza n. 276/23) sono già compresi nella precedente intimazione 06820229003913707/000, ad eccezione della sola cartella n. 06820190110345901002 (al n. 6 dell'elencazione sopra sub I). In tal senso va quindi precisata la portata della sentenza di primo grado.
In relazione agli atti impositivi reiterati, l'intimazione di pagamento oggetto dell'attuale controversia presenta natura di atto meramente confermativo della precedente intimazione, privo di autonoma potata lesiva, non derivando da essa alcun effetto modificativo della situazione giuridica del destinatario, già incisa dall'atto anteriormente notificato.
La validità e l'efficacia delle posizioni debitorie contenute nei suindicati atti impositivi (id est tutti quelli di cui all'elencazione sub I, tranne la cartella n. 6) rimangono quindi legate unicamente alla sorte del giudizio avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 06820229003913707/000 attualmente pendente in Corte di Cassazione il cui esito, qualora favorevole al contribuente, esplicherà effetti invalidanti sulle pretese fiscali portate dagli atti impositivi indicati anche nell'intimazione qui impugnata. Il che conferisce, da un lato, concretezza al principio, immanente all'ordinamento tributario quale espressione dei canoni di imparzialità
e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), del ne bis in idem sostanziale, che vieta la duplicazione d'imposta a fronte di un unico presupposto di fatto e costituisce, al contempo, il naturale precipitato dell'affermazione con cui i primi giudici hanno inteso aderire e conformarsi a quanto deciso dalla sentenza n. 2901/2023 di questa Corte, oggetto del giudizio di legittimità pendente.
In ragione di ciò l'Agente della riscossione ha autonomamente disposto lo stralcio dei titoli già compresi nella precedente intimazione e sospeso le procedure esecutive ad essi inerenti.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta di sospensione del presente giudizio, alla cui definizione può pervenirsi indipendentemente dall'esito dell'altra controversia, tenuto anche conto che non sussiste alcun rischio di decisioni contrastanti non avendo l'odierno appellante formulato alcuna censura riferibile agli atti impositivi di cui trattasi.
Quanto sopra evidenzia l'inammissibilità del gravame (e della istanza di sospensione del giudizio) anche con riferimento alla parte dell'intimazione che contiene nuove posizioni debitorie riferibili alla cartella n.
06820190110345901002, avendo l'appellante omesso di dedurre motivi di appello avverso il capo della decisione che ha ritenuto (correttamente) applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai crediti per diritti camerali 2017, escludendone l'avvenuta maturazione alla data di notifica della cartella (14 ottobre 2021).
Le argomentazioni che precedono palesano la manifesta inammissibilità della domanda proposta in sede di appello, va quindi respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ossequio al disposto di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002.
IV) In conclusione l'appello del contribuente deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria. Dall'importo complessivo liquidato in favore di AdE-R va detratta la quota di € 2.949,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge da distrarsi in favore del nuovo difensore dichiaratosi antistatario, per l'attività da ultimo prestata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado;
- respinge l'istanza dell'appellante di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 9.211,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario della quota di € 2.949,00 allo stesso spettante, come indicato in motivazione.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
IC AN
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2124/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239006614023000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'istanza di sospensione del giudizio formulata ai sensi dell'articolo 39 del Dlgs 546/92 e/o art. 295 cpc, in relazione al giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione;
In via principale e nel merito annullare integralmente l'intimazione di pagamento n. 06820239006614023/000 poiché contenente pretese tributarie oggetto già del procedimento pendente avanti la Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento
Resistente/Appellato: dichiarare il giudicato interno sulla sentenza impugnata relativamente alle cartelle non oggetto di altro contenzioso;
dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 546/92 non vertendosi in ipotesi di pregiudizialità; rigettare il ricorso perchè inammissibile e infondato.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano notificava al signor Ricorrente_1 in data 11 aprile 2024 l'intimazione di pagamento n. 06820239006614023/000 per l'importo complessivo di
€2.168.153,23 in relazione ai debiti fiscali rinvenienti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento di seguito specificati:
1. Cartella n. 06820130187373762000, notificata in data 1/10/2014 relativa a crediti per Addizionale regionale all'IRPEF (€ 4.563,02).
2. Cartella n. 068201400189638227005, notificata in data 06/12/2014 relativa a crediti per Addizionale regionale all'IRPEF (€ 8.078,32) e a Sanzione pecuniaria DPR n. 602/73 (€ 8.078,05).
3. Cartella di pagamento n. 06820170013926767001, notificata in data 26/10/2017 relativa a crediti per
Imposta di registro locazione fabbricati (€ 113,60).
4. Cartella di pagamento n. 06820170084580281001, notificata in data 28/04/2018 relativa a crediti per
Imposta di registro locazione fabbricati (€ 110,76).
5. Cartella di pagamento n. 06820190020363848002, notificata in data 4/03/2019 relativa a crediti per Diritto annuale Camera di Commercio (€ 363,47).
6. Cartella di pagamento n. 06820190110345901002, notificata in data 14/10/2021 relativa a crediti per Diritto annuale Camera di Commercio (€177,85).
7. Avviso di accertamento n. T9B03NM02969/2013, notificato in data 5/08/2013 relativo a crediti per Imposta sul valore aggiunto (€ 1.087.388,80).
8. Avviso di accertamento n. T9B01PR05771/2013, notificato in data 10/12/2013 relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF (€ 416.402,76).
9. Avviso di accertamento n. T9B07NE00359/2014, notificato in data 30/05/2014 relativo a Ritenute IRPEF
(€ 98.179,34).
10. Avviso di accertamento n. T9B03NE02412/2014, notificato in data 29/11/2014 relativo a crediti per
Imposta sul valore aggiunto (€ 408.217,59).
11. Avviso di accertamento n. T9B01LD05940/2014, notificato in data 2/12/2014 relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF (€ 121.121,49).
Il Contribuente incardinava ricorso avanti alla CGT di primo grado di Milano, adducendo che l'intimazione di pagamento doveva ritenersi viziata in quanto fondata su crediti tributari portati da cartelle e avvisi di accertamento per i quali era già stata notificata in precedenza l'intimazione di pagamento n.
06820229003913707/000, fatta oggetto di impugnazione avanti la CGT di primo grado di Milano con successivo giudizio di appello proposto da AdE-R avverso la sentenza n. 276/2023 di parziale annullamento dei debiti prescritti. Il ricorrente chiedeva che fosse disposta la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione inerente alla precedente intimazione.
AdE-R si costituiva in giudizio precisando che l'avviso impugnato conteneva, per mero errore materiale, anche le medesime posizioni debitorie oggetto della precedente intimazione, ma recava altresì nuove e diverse posizioni debitorie sufficienti a legittimare l'avviso in questione. Concludeva, pertanto, con la richiesta di limitare l'efficacia della decisione alle sole nuove posizioni debitorie, giacché per le posizioni debitorie oggetto della precedente causa l'Agenzia aveva già inibito d'ufficio qualsivoglia ulteriore azione esecutiva e/o cautelare.
Con sentenza n. 42 del 4 gennaio 2024 la Corte di primo grado, previa reiezione della domanda di sospensione del giudizio, affermava:
che l'efficacia dell'avviso impugnato deve ritenersi limitata alle sole nuove posizioni debitorie;
di aderire, con riferimento alle posizioni debitorie oggetto della precedente intimazione, a quanto deciso
-
dalla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia che, medio tempore, aveva definito il giudizio sull'appello AdE-R con la sentenza n. 2901/2023 di parziale accoglimento del gravame;
- l'infondatezza dei motivi di ricorso inerenti alle sole due cartelle di pagamento n. 06820140089638227005 e n. 06820190110345901002 (sopra indicate ai nn. 2 e 6), non comprese nella precedente intimazione, essendo state entrambe le cartelle notificate nei termini e non essendo maturati i termini di prescrizione dei crediti in esse portati.
II) Con l'appello in epigrafe, il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di sospensione del giudizio vigente qualora la decisione della causa dipenda dalla decisione di altra causa connessa.
Assume l'appellante che sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e il giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa impositiva di cui alla precedente intimazione di pagamento n.
06820229003913707/000 con ricorso attualmente pendente presso la Corte di cassazione proposto avverso la sentenza n. 2901/23 di questa Corte. Da ciò l'obbligo di dare attivazione alle previsioni di cui all'art. 295 c.p.c. applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall'art. 1 del d.lgs. 546/92, che il primo giudice avrebbe erroneamente disatteso omettendo di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Suprema Corte. L'appellante conclude chiedendo in via preliminare che in riforma della decisione impugnata il processo sia sospeso in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto le stesse cartelle elencate nell'intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, che l'intimazione sia annullata perché contenente pretese tributarie oggetto del procedimento pendente presso la Corte di Cassazione.
Contestualmente al deposito dell'appello la parte versava in giudizio istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni, evidenziando che la Corte di primo grado ha espressamente circoscritto la propria decisione alle sole cartelle non comprese nella precedente intimazione, in relazione alle quali non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente in Cassazione.
Osserva, inoltre, di aver disposto la sospensione delle cartelle oggetto del precedente giudizio come comprovato dall'estratto di ruolo depositato in atti e ribadisce che, anche per tale motivo, non sussistono i presupposti per l'invocata sospensione dell'attuale giudizio che riguarda titoli già stralciati.
Precisa, infine, in relazione alle nuove posizioni debitorie, che la sentenza di primo grado ha espressamente giudicato infondati i motivi di impugnazione sollevati dal ricorrente circa le asserite irregolarità della notifica e maturazione dei termini di prescrizione, e deduce che, in relazione a tali profili, l'appellante non ha mosso alcuna censura.
Con ordinanza 1043 del 14 agosto 2024 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare proposta dall'appellante.
L'ADE-R ha depositato in data 15 dicembre 2025 atto di costituzione con patrocinio di nuovo difensore a causa del decesso in data 4 novembre 2025 del precedente procuratore.
All'udienza odierna, dopo la discussione delle parti, l'appello veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III) L'appello è inammissibile.
In punto di fatto va innanzitutto precisato che tutti gli avvisi di accertamento e le cartelle elencati nell'intimazione di pagamento impugnata n. 06820239006614023/000 (inclusa la n. 068201400189638227005, indicata sopra al n. 2 ed elencata al n. 4 della sentenza n. 276/23) sono già compresi nella precedente intimazione 06820229003913707/000, ad eccezione della sola cartella n. 06820190110345901002 (al n. 6 dell'elencazione sopra sub I). In tal senso va quindi precisata la portata della sentenza di primo grado.
In relazione agli atti impositivi reiterati, l'intimazione di pagamento oggetto dell'attuale controversia presenta natura di atto meramente confermativo della precedente intimazione, privo di autonoma potata lesiva, non derivando da essa alcun effetto modificativo della situazione giuridica del destinatario, già incisa dall'atto anteriormente notificato.
La validità e l'efficacia delle posizioni debitorie contenute nei suindicati atti impositivi (id est tutti quelli di cui all'elencazione sub I, tranne la cartella n. 6) rimangono quindi legate unicamente alla sorte del giudizio avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 06820229003913707/000 attualmente pendente in Corte di Cassazione il cui esito, qualora favorevole al contribuente, esplicherà effetti invalidanti sulle pretese fiscali portate dagli atti impositivi indicati anche nell'intimazione qui impugnata. Il che conferisce, da un lato, concretezza al principio, immanente all'ordinamento tributario quale espressione dei canoni di imparzialità
e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), del ne bis in idem sostanziale, che vieta la duplicazione d'imposta a fronte di un unico presupposto di fatto e costituisce, al contempo, il naturale precipitato dell'affermazione con cui i primi giudici hanno inteso aderire e conformarsi a quanto deciso dalla sentenza n. 2901/2023 di questa Corte, oggetto del giudizio di legittimità pendente.
In ragione di ciò l'Agente della riscossione ha autonomamente disposto lo stralcio dei titoli già compresi nella precedente intimazione e sospeso le procedure esecutive ad essi inerenti.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta di sospensione del presente giudizio, alla cui definizione può pervenirsi indipendentemente dall'esito dell'altra controversia, tenuto anche conto che non sussiste alcun rischio di decisioni contrastanti non avendo l'odierno appellante formulato alcuna censura riferibile agli atti impositivi di cui trattasi.
Quanto sopra evidenzia l'inammissibilità del gravame (e della istanza di sospensione del giudizio) anche con riferimento alla parte dell'intimazione che contiene nuove posizioni debitorie riferibili alla cartella n.
06820190110345901002, avendo l'appellante omesso di dedurre motivi di appello avverso il capo della decisione che ha ritenuto (correttamente) applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai crediti per diritti camerali 2017, escludendone l'avvenuta maturazione alla data di notifica della cartella (14 ottobre 2021).
Le argomentazioni che precedono palesano la manifesta inammissibilità della domanda proposta in sede di appello, va quindi respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ossequio al disposto di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002.
IV) In conclusione l'appello del contribuente deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria. Dall'importo complessivo liquidato in favore di AdE-R va detratta la quota di € 2.949,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge da distrarsi in favore del nuovo difensore dichiaratosi antistatario, per l'attività da ultimo prestata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado;
- respinge l'istanza dell'appellante di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 9.211,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario della quota di € 2.949,00 allo stesso spettante, come indicato in motivazione.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
IC AN