Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 113
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Pregiudizialità con giudizio pendente in Cassazione

    La Corte ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione poiché l'intimazione impugnata è in gran parte un atto confermativo di una precedente intimazione già oggetto di giudizio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha autonomamente disposto lo stralcio dei titoli reiterati. Inoltre, non sono state mosse censure specifiche relative alle nuove posizioni debitorie.

  • Inammissibile
    Duplicazione di pretese tributarie

    La Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello nel suo complesso, ritenendo che l'intimazione impugnata sia un atto meramente confermativo di una precedente intimazione, salvo per una singola cartella. Per le posizioni debitorie reiterate, la sorte del credito dipende dall'esito del giudizio pendente in Cassazione. Per la cartella non inclusa nella precedente intimazione, l'appellante non ha sollevato censure specifiche avverso la decisione di primo grado che ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello

    La Corte respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ossequio all'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, data l'inammissibilità della domanda proposta in sede di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 113
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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