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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore - Giudice
nel procedimento n N. V.G. 4735/2023 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GATTI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaggiano MI – Via Italia n.31
RICORRENTE
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la revisione delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
dispensando i figli , e dalla loro Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 permanenza presso l'abitazione del padre e che qualora il padre dovesse fare richiesta di incontrare i minori, detti incontri possano avvenire solo in Spazio Neutro e previo consenso della madre -affidataria esclusiva dei minori- e dei minori stessi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12 novembre 2023, la sig.ra ha presentato ricorso per chiedere la Parte_1
modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 555/2023, con la quale l'intestato
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la medesima ed il sig. e disposto l'affidamento esclusivo dei figli Controparte_1
minori , e alla madre, riconoscendo al padre il diritto di visita a Per_1 Per_2 Per_3
weekend alternati (sabato ore 13:00 – domenica ore 18:00) nonché secondo la regolamentazione prevista per le festività ed i periodi di vacanza.
Con riferimento a tale diritto di visita, la ricorrente chiedeva che gli incontri tra i figli ed il sig. presso l'abitazione di quest'ultimo fossero monitorati degli operatori dei CP_1
servizi sociali territorialmente competenti, in ragione di gravi criticità evidenziate dai minori durante le sedute con la loro psicoterapeuta di riferimento, dott.ssa
[...]
e riportate dettagliatamente nella relazione da lei redatta. Per_4
In particolare, i tre figli hanno riferito una generale condizione di trascuratezza da parte del padre, segnalando la mancata preparazione dei pasti, l'assenza di attività condivise ed il fatto che il genitore trascorresse gran parte della giornata dormendo e consumando bevande alcoliche sin dalle ore del mattino;
ulteriori preoccupazioni sono state espresse riguardo alle scarse condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, documentate da varie
Per_ fotografie, ed al maltrattamento della cagnolina fonte di grande turbamento per i minori.
Tali circostanze avevano portato i figli a voler interrompere le visite presso l'abitazione paterna, ma la paura di subire aggressioni da parte del padre - che li aveva minacciati può volte – li aveva spinti, sino ad allora, a non denunciare la situazione vissuta.
A fronte di tali gravi elementi, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2024, preso atto dell'assenza del convenuto - dichiarato contumace - e sentita la madre dei minori, ha disposto con ordinanza la sospensione delle visite padre-figli, incaricando i Servizi Sociali dei Comuni di VI (residenza dei minori) e CI (domicilio paterno) di effettuare un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare e di indagare, in particolare, sulle capacità genitoriali del padre nonché sulle riferite problematiche connesse ad una presunta dipendenza da alcool, disponendo una possibile ripresa degli incontri padre- figli solo all'esito di un percorso riabilitativo
Pag. 2 di 6 del sig. presso il SERD territorialmente competente e comunque secondo CP_1
modalità protette su valutazione dei Servizi incaricati.
In data 14 maggio 2024, a seguito di un episodio che vedeva il figlio vittima Per_1
di violenza fisica da parte del padre, la sig.ra ha presentato ulteriore istanza volta Pt_1
ad integrare l'ordinanza emessa, chiedendo, ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c.,
l'adozione di un ordine di protezione nei confronti del sig. al fine di impedire CP_1
Con allo stesso avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai minori.
Il Giudice, riqualificando l'istanza come richiesta di provvedere inaudita altera parte, ha ritenuto sussistente, sulla base degli atti, il rischio del compimento di condotte lesive da parte del convenuto e quindi ha disposto l'immediato divieto di avvicinamento del medesimo alla ricorrente e ai minori per un raggio di almeno 500 metri dai luoghi da essi frequentati (luogo di residenza, lavoro, scuola, svago).
A seguito del colloquio tra il sig. ed i servizi incaricati, durante il quale lo Pt_2
stesso aveva confermato l'episodio di aggressione nei confronti del figlio, il Giudice con ordinanza del 25 giugno 2024 convalidava l'ordine di protezione, disponendo altresì la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi competenti e fissando l'udienza del 6 novembre 2024 per l'audizione dei figli e . Per_1 Per_2
Nel corso dell'ascolto, entrambi i minori hanno manifestato la volontà di non incontrare il padre, con il quale non avevano più alcun contatto dall'episodio verificatosi nel maggio 2024, precisando che il loro legame risultavano già gravemente compromesso ormai da anni, a causa, in particolare, delle condotte di quest'ultimo caratterizzate da incuria e abuso di sostanze alcoliche.
Del resto, lo stesso sig. non ha mostrato interesse nel ristabilire i rapporti con i CP_1
figli, rendendosi di fatto irreperibile, come si evince dalle relazioni depositate dai servizi sociali di CI, i quali davano atto che, nonostante fosse stata avviata la richiesta di presa in carico del convenuto presso il Serd di Pavia - a seguito della sua dichiarata disponibilità a sottoporsi a controlli durante l'unico colloquio intercorso - non era stato poi possibile procedere a causa dell'impossibilità di rintracciare l'interessato.
Parimenti, il Servizio del comune di VI, competente per la residenza della madre e dei figli minori, ha riferito di aver proseguito la presa in carico del nucleo familiare,
Pag. 3 di 6 evidenziando, sulla base delle dichiarazioni acquisite, che il padre non ha più intrattenuto alcun tipo di contatto né con la madre né con i figli, né si è presentato nei luoghi abitualmente da loro frequentati.
Con riferimento, invece, al rapporto alla tra la madre ed i figli, dalle relazioni depositate e dall'ascolto diretto della prole è emerso un quadro positivo e rassicurante, in cui la sig.ra si presenta come una figura genitoriale attenta e protettiva, capace di Pt_1
soddisfare adeguatamente i bisogni affettivi ed educativi dei figli, i quali hanno dichiarato di mantenere con lei un rapporto sereno e collaborativo, nonché di aver accolto favorevolmente il suo nuovo compagno, con il quale coabitano stabilmente.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio, condividendo le considerazioni esposte dai servizi incaricati, ritiene che l'attuale collocamento dei minori presso la madre ed il regime di affido alla stessa continuino a rappresentare la soluzione maggiormente idonea a garantire il benessere e la tutela dei minori, non ravvisandosi elementi che giustifichino modifiche delle disposizioni attuali, specificando che l'affido alla ricorrente debba intendersi nella sua forma “ rafforzata” o “ super esclusiva”.
Come noto, il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce un'ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare che il minore subisca un pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso, che viene ravvisato laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr. Cass. Civ. n. 27/2017).
Tuttavia, questo regime implica che le decisioni di maggior importanza per i figli continuano comunque ad essere prese di comune accordo tra i genitori, a differenza dell'affidamento esclusivo nella sua forma rafforzata, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale ogni decisione viene assunta solo dal genitore affidatario, senza il coinvolgimento dell'altro, poiché considerato totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo.
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'inidoneità educativa del convenuto e delle misure già adottate nei suoi confronti, visto che lo stesso ha confermato il proprio disinteresse per i figli decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento ed interrompendo ogni comunicazione con Servizi Sociali, il Collegio ritiene di dover prevedere che la madre affidataria possa adottare, senza la necessità del consenso del
Pag. 4 di 6 padre, ogni decisione che riguarda i figli in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative agli stessi in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre dei figli.
In merito ai tempi di frequentazione dei minori con il convenuto, tenuto conto dell'attuale interruzione dei rapporti padre- figli e del pregiudizio subito agli stessi a causa delle condotte paterne, il Collegio ritiene che, previa verifica dell'effettiva volontà del padre di reinstaurare una relazione stabile con i minori, debba delegarsi ai servizi sociali del luogo di residenza di questi ultimi il compito di regolamentare le modalità e i tempi di ripresa del diritto di visita paterno, da svolgersi nell'interesse esclusivo della prole, in modo graduale e, particolarmente nei primi tempi, in sede protetta.
In punto di spese, secondo il principio della soccombenza, il convenuto va interamente condannato alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del
Tribunale di Pavia n. 555/2023, così statuisce:
- Dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, sospendendo gli incontri tra la prole ed il genitore non collocatario, che potranno essere ripristinati nell'interesse esclusivo dei figli, previa verifica dell'effettiva volontà del convenuto di reinstaurare una relazione stabile con questi ultimi e comunque secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Condanna a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_1
procedimento, che liquida in 3.500,00 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore - Giudice
nel procedimento n N. V.G. 4735/2023 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GATTI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaggiano MI – Via Italia n.31
RICORRENTE
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la revisione delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
dispensando i figli , e dalla loro Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 permanenza presso l'abitazione del padre e che qualora il padre dovesse fare richiesta di incontrare i minori, detti incontri possano avvenire solo in Spazio Neutro e previo consenso della madre -affidataria esclusiva dei minori- e dei minori stessi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12 novembre 2023, la sig.ra ha presentato ricorso per chiedere la Parte_1
modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 555/2023, con la quale l'intestato
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la medesima ed il sig. e disposto l'affidamento esclusivo dei figli Controparte_1
minori , e alla madre, riconoscendo al padre il diritto di visita a Per_1 Per_2 Per_3
weekend alternati (sabato ore 13:00 – domenica ore 18:00) nonché secondo la regolamentazione prevista per le festività ed i periodi di vacanza.
Con riferimento a tale diritto di visita, la ricorrente chiedeva che gli incontri tra i figli ed il sig. presso l'abitazione di quest'ultimo fossero monitorati degli operatori dei CP_1
servizi sociali territorialmente competenti, in ragione di gravi criticità evidenziate dai minori durante le sedute con la loro psicoterapeuta di riferimento, dott.ssa
[...]
e riportate dettagliatamente nella relazione da lei redatta. Per_4
In particolare, i tre figli hanno riferito una generale condizione di trascuratezza da parte del padre, segnalando la mancata preparazione dei pasti, l'assenza di attività condivise ed il fatto che il genitore trascorresse gran parte della giornata dormendo e consumando bevande alcoliche sin dalle ore del mattino;
ulteriori preoccupazioni sono state espresse riguardo alle scarse condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, documentate da varie
Per_ fotografie, ed al maltrattamento della cagnolina fonte di grande turbamento per i minori.
Tali circostanze avevano portato i figli a voler interrompere le visite presso l'abitazione paterna, ma la paura di subire aggressioni da parte del padre - che li aveva minacciati può volte – li aveva spinti, sino ad allora, a non denunciare la situazione vissuta.
A fronte di tali gravi elementi, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2024, preso atto dell'assenza del convenuto - dichiarato contumace - e sentita la madre dei minori, ha disposto con ordinanza la sospensione delle visite padre-figli, incaricando i Servizi Sociali dei Comuni di VI (residenza dei minori) e CI (domicilio paterno) di effettuare un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare e di indagare, in particolare, sulle capacità genitoriali del padre nonché sulle riferite problematiche connesse ad una presunta dipendenza da alcool, disponendo una possibile ripresa degli incontri padre- figli solo all'esito di un percorso riabilitativo
Pag. 2 di 6 del sig. presso il SERD territorialmente competente e comunque secondo CP_1
modalità protette su valutazione dei Servizi incaricati.
In data 14 maggio 2024, a seguito di un episodio che vedeva il figlio vittima Per_1
di violenza fisica da parte del padre, la sig.ra ha presentato ulteriore istanza volta Pt_1
ad integrare l'ordinanza emessa, chiedendo, ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c.,
l'adozione di un ordine di protezione nei confronti del sig. al fine di impedire CP_1
Con allo stesso avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai minori.
Il Giudice, riqualificando l'istanza come richiesta di provvedere inaudita altera parte, ha ritenuto sussistente, sulla base degli atti, il rischio del compimento di condotte lesive da parte del convenuto e quindi ha disposto l'immediato divieto di avvicinamento del medesimo alla ricorrente e ai minori per un raggio di almeno 500 metri dai luoghi da essi frequentati (luogo di residenza, lavoro, scuola, svago).
A seguito del colloquio tra il sig. ed i servizi incaricati, durante il quale lo Pt_2
stesso aveva confermato l'episodio di aggressione nei confronti del figlio, il Giudice con ordinanza del 25 giugno 2024 convalidava l'ordine di protezione, disponendo altresì la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi competenti e fissando l'udienza del 6 novembre 2024 per l'audizione dei figli e . Per_1 Per_2
Nel corso dell'ascolto, entrambi i minori hanno manifestato la volontà di non incontrare il padre, con il quale non avevano più alcun contatto dall'episodio verificatosi nel maggio 2024, precisando che il loro legame risultavano già gravemente compromesso ormai da anni, a causa, in particolare, delle condotte di quest'ultimo caratterizzate da incuria e abuso di sostanze alcoliche.
Del resto, lo stesso sig. non ha mostrato interesse nel ristabilire i rapporti con i CP_1
figli, rendendosi di fatto irreperibile, come si evince dalle relazioni depositate dai servizi sociali di CI, i quali davano atto che, nonostante fosse stata avviata la richiesta di presa in carico del convenuto presso il Serd di Pavia - a seguito della sua dichiarata disponibilità a sottoporsi a controlli durante l'unico colloquio intercorso - non era stato poi possibile procedere a causa dell'impossibilità di rintracciare l'interessato.
Parimenti, il Servizio del comune di VI, competente per la residenza della madre e dei figli minori, ha riferito di aver proseguito la presa in carico del nucleo familiare,
Pag. 3 di 6 evidenziando, sulla base delle dichiarazioni acquisite, che il padre non ha più intrattenuto alcun tipo di contatto né con la madre né con i figli, né si è presentato nei luoghi abitualmente da loro frequentati.
Con riferimento, invece, al rapporto alla tra la madre ed i figli, dalle relazioni depositate e dall'ascolto diretto della prole è emerso un quadro positivo e rassicurante, in cui la sig.ra si presenta come una figura genitoriale attenta e protettiva, capace di Pt_1
soddisfare adeguatamente i bisogni affettivi ed educativi dei figli, i quali hanno dichiarato di mantenere con lei un rapporto sereno e collaborativo, nonché di aver accolto favorevolmente il suo nuovo compagno, con il quale coabitano stabilmente.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio, condividendo le considerazioni esposte dai servizi incaricati, ritiene che l'attuale collocamento dei minori presso la madre ed il regime di affido alla stessa continuino a rappresentare la soluzione maggiormente idonea a garantire il benessere e la tutela dei minori, non ravvisandosi elementi che giustifichino modifiche delle disposizioni attuali, specificando che l'affido alla ricorrente debba intendersi nella sua forma “ rafforzata” o “ super esclusiva”.
Come noto, il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce un'ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare che il minore subisca un pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso, che viene ravvisato laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr. Cass. Civ. n. 27/2017).
Tuttavia, questo regime implica che le decisioni di maggior importanza per i figli continuano comunque ad essere prese di comune accordo tra i genitori, a differenza dell'affidamento esclusivo nella sua forma rafforzata, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale ogni decisione viene assunta solo dal genitore affidatario, senza il coinvolgimento dell'altro, poiché considerato totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo.
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dell'inidoneità educativa del convenuto e delle misure già adottate nei suoi confronti, visto che lo stesso ha confermato il proprio disinteresse per i figli decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento ed interrompendo ogni comunicazione con Servizi Sociali, il Collegio ritiene di dover prevedere che la madre affidataria possa adottare, senza la necessità del consenso del
Pag. 4 di 6 padre, ogni decisione che riguarda i figli in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative agli stessi in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre dei figli.
In merito ai tempi di frequentazione dei minori con il convenuto, tenuto conto dell'attuale interruzione dei rapporti padre- figli e del pregiudizio subito agli stessi a causa delle condotte paterne, il Collegio ritiene che, previa verifica dell'effettiva volontà del padre di reinstaurare una relazione stabile con i minori, debba delegarsi ai servizi sociali del luogo di residenza di questi ultimi il compito di regolamentare le modalità e i tempi di ripresa del diritto di visita paterno, da svolgersi nell'interesse esclusivo della prole, in modo graduale e, particolarmente nei primi tempi, in sede protetta.
In punto di spese, secondo il principio della soccombenza, il convenuto va interamente condannato alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla Sentenza di Divorzio del
Tribunale di Pavia n. 555/2023, così statuisce:
- Dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, sospendendo gli incontri tra la prole ed il genitore non collocatario, che potranno essere ripristinati nell'interesse esclusivo dei figli, previa verifica dell'effettiva volontà del convenuto di reinstaurare una relazione stabile con questi ultimi e comunque secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Condanna a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_1
procedimento, che liquida in 3.500,00 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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