Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6840 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
* * * A e 74776 R T S 0 68407 02 I . G R . E P . R L L D A A L . E D B D NO DE PO POLO, TALA A E I T S T A N 1 N I E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 3 S R 1 S Oggetto I E E . A Trilati- T N A SEZIONE TRIBUTARIA M Loy Terrimmliche Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4245/01 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 18413 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere Rep. Ud. 30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74776 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente - 459
contro
IA IO;
ww intimato avversO la sentenza n. 447/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 16.12.1999, la Commis- sione tributaria regionale di Perugia ha rigettato l'appello del locale Ufficio imposte dirette motivando che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione dell'impo- nibile per Irpef e Ilor, e correttamente erano state dedotte da FA IO nella dichiarazione dei reddi- ti. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- 2 siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363; 3, com- ma 2 bis, d.1. 30.12.1985 n. 791; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. in 1. 293/89, SO- stiene il carattere solo provvisorio della sospensione delle imposte, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini Irpef e Ilor, va consi- 3 derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- consistente nella rideterminazioneriore agevolazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Cantillo Stefano Benini تبة سما الان RE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / . A 4 N R / 6 T 2 S A I B . I . G .R R L E .P L R A D A T . L A U B E D B D A I T I E A S R T 1 I N T 3 E N R 1 S E E S . I T E A N A M