Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11578 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1 578 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Ogg.: Lavoro LA LAVORO SEZIONE R. G. 13536/00 Cron. N. 25453 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.Ciciretti 1. Dott. Stefano -Presidente- 2. " Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 25.2.2003 3. Donato Figurelli -Consigliere- 4. " Luciano Vigolo -Consigliere- 66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA REVER Soc. Coop. a r.l., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore DO NI, elettivamente domi- ciliata in Roma, Via Federico Confalonieri 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende disgiunta- mente e congiuntamente all'Avv. Gianfranco Magalini del foro di Verona come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1202 ( INPS), (INPS), in persona legale rappresentante pro tempore, rappre- 2 sentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al controri- corso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Fonzo, Clementina Pulli ed Antonietta Coretti con elezione di domicilio in Roma, Via della Frezza 17, nel loro Ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 14 del Tribunale del Lavoro di Verona del 4.2.2000/21.2.2000 nella causa iscritta al n. 50 R.G. anno 1999. Conclusioni del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Um- berto De Augustinis, in data 21.11.2002: "La Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio, visto l'art. 375 C.P.C., voglia dichiarare con ordinanza inammissibile il ricorso o, in subordine, voglia rigettarlo con sentenza per mancanza dei requisiti di cui all'art. 360 n. 5 C.P.C.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Verona con sentenza n. 14 del 2000 rigettava l'appello proposto dalla Rever Cop. a r.l. e per l'effetto confer- mava la sentenza del Pretore di Verona n. 411 del 1998, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dalla società an- zidetta e dal suo presidente Ivano Donatello avverso ordinanza ingiunzione n. 6045/63234 e avverso decreto ingiuntivo del 21.12.1996. Con tali provvedimenti era stato ingiunto di pagare all'INPS l'importo specificato negli stessi atti per contributi evasi ed ac- 3 cessori in relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato dalla medesima società con DO RI per il periodo dal gennaio 1991 al febbraio 1993. In particolare il Tribunale osservava che sulla base del materiale probatorio acquisito risultava che il rapporto tra l'anzidetto RI e la società ricorrente era da qualificare in termini di la- voro subordinato, e ciò in relazione agli indici sintomatici, come l'identità dell'orario di lavoro degli altri dipendenti, la presta- zione continua durante tutto l'arco dell'anno, il corrispettivo orario, la presenza di un "superiore" a cui fare riferimento. La Rever ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 C.P.C. L'INPS resiste con controricorso. 11 P.G. ha presentato ai sensi dell'art. 375 C.P.C. le conclusioni riportate in epigrafe, MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 209 C.P.C., nonché vizio motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). In particolare la ricorrente rileva che il giudice di appello ha fatto un uso distorto del potere di chiudere l'istruttoria, con il ritenere superflua, per i risultati raggiunti, la ulteriore assunzio- ne di prova e con il fare riferimento alla sola testimonianza di RI. Aggiunge che valore probatorio assolutamente nullo avrebbe, 4 nella presente fattispecie, il verbale di accertamento degli ispet- tori dell'INPS del 20.1.1996, posto che gli ispettori espongono rilievi inerenti unicamente ai compensi e si limitano a riportare le dichiarazioni dello RI da loro raccolte. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 Cod. Civ. in tema di lavoro subordi- nato, degli artt. 1362 e 1363 Cod. Civ. in tema di interpretazione della volontà contrattuale, dell'art. 116 C.P.C. in tema di valuta- zione delle prove, nonché vizio di motivazione su più punti deci- sivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). Sostiene sotto tale profilo che il giudice di appello è pervenuto a qualificare la vicenda contrattuale in termini di subordinazione, benché lo stesso RI avesse esplicitamente ammesso che la mancata instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti era stata sua precisa volontà ed inequivoca scelta. Le censure esposte sono prive di pregio e vanno disattese. Al riguardo si osserva che secondo costante indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, la valutazione delle risultan- ze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che altri- come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sor- reggere la motivazione- involgono apprezzamenti di fatto riser- vati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, 5 senza essere tenuto a discutere ogni elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (in questo senso ex plurimis Cass. senten- za n. 11479 del 12 ottobre 1999; Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996). Orbene nel caso di specie il giudice di merito ha fatto corretto uso del suo potere discrezionale nell'ammissione delle prove e nel ritenere la superfluità di altri mezzi istruttori, oltre quelli già espletati, ha proceduto all'esame del materiale probatorio rac- colto (in particolare dichiarazioni del test RI ed elementi documentali), indicando in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento, mentre la ricorrente ha proposto una diversa va- lutazione delle risultanze istruttorie ed un riesame dei fatti, il che, come già si è detto, non è consentito al giudice di legittimi- tà. D'altro canto il ragionamento seguito dal Tribunale non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà nel giungere ad affermare la sussistenza della subordinazione in base al concreto svolgimento del rapporto, caratterizzato, tra l'altro, da un penetrante potere di vigilanza da parte della società sul lavoro eseguito e da un controllo della presenza del lavoratore in cantiere. In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo. 6
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 10,00, oltre € 2000/00 per onorario. Così deciso in Roma addi 25 febbraio 2003 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Gu n th Alessandro be penzi's alites IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 LUG. 2003 R oggi, E IL CANCELLIERE R P T R O C I D , A O S L S 0 L A 1 O T . 3 B , T 3 I A R 5 S D E 'A . P A L S T N L I S E N 3 O D P G -7 I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R N O T G E T IS E S IT E L G IR E R A D L L O E D