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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7194/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAGHO' Parte_1 C.F._1
DIEGO GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 20122 MILANO presso il difensore avv. BRAGHO' DIEGO GAETANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI KAREN e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ORSINI, 195 GIULIANOVA presso il difensore avv.
RAIMONDI KAREN
CONVENUTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n.7/2024 del 2.1.2024 – n.34296/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 27.5.2025:
Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge, in considerazione delle deduzioni formulate dall'opponente;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle deduzioni formulate dall'opponente;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inesattezza del credito azionato;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato, quale diretta conseguenza della nullità del contratto di cessione dei crediti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II
n. 77 del 01/07/2021) stipulato in data 25.06.2021 tra la la e Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 la a causa della violazione dell'art.
7.1 della legge 130/1999, avendo omesso la Controparte_3 pubblicazione della lista dei rapporti ceduti sia in Gazzetta Ufficiale sia sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it dalla stessa indicato nel ricorso monitorio e sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it/ indicato in Gazzetta Ufficiale.
4) vittoria di spese e competenze di causa da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Diego
Gaetano Braghò, che se ne dichiara antistatario.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti, in via principale e nel merito:
- in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 7/2024 (R.G. 34296/2023);
- nel merito: accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'opposizione promossa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni promosse dal signor;
Parte_1
- in via subordinata, accertato il diritto di credito vantato dalla rappresentata Controparte_1 dalla modificare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il Sig. CP_4
al pagamento della somma di € 15.522,11 ovvero la somma maggiore o Parte_1 minore che verrà determinata nel corso del presente giudizio oltre interessi.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge
FATTO E DIRITTO
Questo Tribunale ha emesso su ricorso di rappresentata da Controparte_1 CP_4
cessionaria di (incorporante a sua volta incorporante di Controparte_5 Controparte_6 [...]
, decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della somma Controparte_7 Parte_1 di € 15.522,11 a saldo di quanto dovuto in relazione a rapporto di conto corrente e apertura di credito, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Ha tempestivamente proposto opposizione il sig. che ha contestato la pretesa per Parte_1
diverse ragioni: 1) insussistenza del credito per nullità contratto cessione;
2) illegittimità del decreto per carenza di legittimazione processuale attiva per nullità del mandato ad litem;
3) illecito utilizzo dei dati personali dell'attore: nei contratti azionati è riportato il seguente codice fiscale C.F._2
del signor mentre in ricorso è indicato con il codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
disconoscimento delle firme apposte alle pagine 36, 43 e 44 del doc.1 del fascicolo monitorio;
4) contestazione saldo passivo mai prima richiesto e carenza della documentazione inefficace perché “non sottoscritta a norma di legge” e dichiarazione ex art.50 TUB non “munita di firma digitale”.
pagina 2 di 5 Ha concluso come riportato in epigrafe.
Si è costituita la società rappresentata da che ha contestato la Controparte_1 CP_4
fondatezza di tutti i motivi di opposizione, ha prodotto nuovi documenti a sostegno della pretesa e, in via preliminare, ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa giudice con ordinanza del
15.10.2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, preso atto che solo la convenuta opposta ha depositato memorie ex art.171 ter c.p.c. e ritenuto di poter decidere la causa senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 maggio 2025.
All'esito della discussione, ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
L'opposizione non è fondata sotto alcuno dei profili denunciati per le ragioni già indicate nell'ordinanza ex art.648 c.p.c. rispetto alle quali parte opponente non ha svolto alcuna ulteriore argomentazione in contrario.
Pertanto si ribadisce che:
-la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione è idonea e sufficiente per ritenere la validità del contratto di cessione e la censura relativa alla mancata prova che nella cessione sia ricompreso anche il credito vantato nei confronti del sig. è smentita sia dalla puntuale dichiarazione della cedente (doc.7 già depositato in sede Parte_1
monitoria) sia dall'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito internet (doc.2 con la comparsa) dal quale si rileva la cessione del rapporto “14432” corrispondente al numero del conto corrente intestato al sig. ; Parte_1
ha agito in via monitoria quale procuratrice speciale di cessionaria Controparte_4 Controparte_1
del credito (all. D fascicolo monitorio), che a sua volta ha nominato un procuratore speciale (dott.ssa all. A fascicolo monitorio) che ha quindi conferito all'avv. Karen Raimondi procura alle Persona_1
liti (all. B fascicolo monitorio). Alla luce dei richiamati documenti non è comprensibile il rilievo attoreo di “inesistenza del mandato ad litem”;
-la contestazione relativa all' “illecito utilizzo dei dati personali dell'opponente” che, per sua stessa ammissione, risulterebbe titolare di due distinti codici fiscali, non risulta avere alcuna rilevanza in merito alla pretesa azionata. Inoltre, ricordato che il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico pagina 3 di 5 che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche dello Stato e che un soggetto non può che avere uno e un solo codice fiscale, va considerata la precisazione della in merito al codice fiscale Controparte_8
utilizzabile dal sig. ) e a quello non più utilizzabile e Parte_1 C.F._1
sostituito ) (doc. 10 convenuta). Anche in tal caso è incomprensibile la C.F._2
doglianza di “illecito utilizzo dei dati personali”;
-l'opponente ha altresì allegato la “apposizione di firme apocrife su un contratto” e ha dichiarato che
“non riconosce proprie” le firme “apposte alle pagine 36, 43 e 44 del doc.1 allegato al fascicolo monitorio”, ossia del contratto di conto corrente. Nella contestazione non è configurabile un valido disconoscimento sia per la sua genericità sia per la contraddittorietà con la mancata contestazione di altre firme apposte sul contratto (a pag.38 e 42) e delle firme apposte sul contratto di apertura di credito a valere sul predetto conto corrente nonché con la stessa ammissione del sig. Parte_1
contenuta nella mail inviata al legale di contestazione relativa al codice fiscale, ove si legge che “ho verificato che la è la cessionaria dei crediti della Controparte_9 P.IVA_1 CP_6
con cui ho sottoscritto i contratti che Lei ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo” (doc.6 convenuta);
-il credito azionato risulta ben documentato dai docc.1, 2, 3 e 8 prodotti in sede monitoria (il contratto di conto corrente n. 14432, apertura di credito a valere sul predetto conto corrente n. 14432, estratto conto certificato dell'istituto cedente, l'estratto conto relativo all'ultimo anno di svolgimento effettivo del rapporto, prima del passaggio a sofferenza), nonché dagli estratti del conto corrente dalla apertura alla chiusura (doc.11 prodotto con la costituzione). Infondata pertanto anche la dedotta “insufficienza della documentazione” -oltre che affatto generica- e, ancora una volta, scarsamente comprensibile la doglianza relativa alla “omissione della necessaria autenticazione”.
Conclusivamente l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, compenso determinato secondo le cause di media complessità del valore desunto dal decreto ingiuntivo, ridotti i compensi per l'attività istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 -rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.7/2024 del Parte_1
2.1.2024 - n.34296/2023 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 28 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7194/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAGHO' Parte_1 C.F._1
DIEGO GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 20122 MILANO presso il difensore avv. BRAGHO' DIEGO GAETANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI KAREN e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ORSINI, 195 GIULIANOVA presso il difensore avv.
RAIMONDI KAREN
CONVENUTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n.7/2024 del 2.1.2024 – n.34296/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 27.5.2025:
Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge, in considerazione delle deduzioni formulate dall'opponente;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle deduzioni formulate dall'opponente;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inesattezza del credito azionato;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato, quale diretta conseguenza della nullità del contratto di cessione dei crediti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II
n. 77 del 01/07/2021) stipulato in data 25.06.2021 tra la la e Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 la a causa della violazione dell'art.
7.1 della legge 130/1999, avendo omesso la Controparte_3 pubblicazione della lista dei rapporti ceduti sia in Gazzetta Ufficiale sia sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it dalla stessa indicato nel ricorso monitorio e sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it/ indicato in Gazzetta Ufficiale.
4) vittoria di spese e competenze di causa da distrarre ex art 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Diego
Gaetano Braghò, che se ne dichiara antistatario.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti, in via principale e nel merito:
- in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 7/2024 (R.G. 34296/2023);
- nel merito: accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'opposizione promossa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni promosse dal signor;
Parte_1
- in via subordinata, accertato il diritto di credito vantato dalla rappresentata Controparte_1 dalla modificare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il Sig. CP_4
al pagamento della somma di € 15.522,11 ovvero la somma maggiore o Parte_1 minore che verrà determinata nel corso del presente giudizio oltre interessi.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge
FATTO E DIRITTO
Questo Tribunale ha emesso su ricorso di rappresentata da Controparte_1 CP_4
cessionaria di (incorporante a sua volta incorporante di Controparte_5 Controparte_6 [...]
, decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della somma Controparte_7 Parte_1 di € 15.522,11 a saldo di quanto dovuto in relazione a rapporto di conto corrente e apertura di credito, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Ha tempestivamente proposto opposizione il sig. che ha contestato la pretesa per Parte_1
diverse ragioni: 1) insussistenza del credito per nullità contratto cessione;
2) illegittimità del decreto per carenza di legittimazione processuale attiva per nullità del mandato ad litem;
3) illecito utilizzo dei dati personali dell'attore: nei contratti azionati è riportato il seguente codice fiscale C.F._2
del signor mentre in ricorso è indicato con il codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
disconoscimento delle firme apposte alle pagine 36, 43 e 44 del doc.1 del fascicolo monitorio;
4) contestazione saldo passivo mai prima richiesto e carenza della documentazione inefficace perché “non sottoscritta a norma di legge” e dichiarazione ex art.50 TUB non “munita di firma digitale”.
pagina 2 di 5 Ha concluso come riportato in epigrafe.
Si è costituita la società rappresentata da che ha contestato la Controparte_1 CP_4
fondatezza di tutti i motivi di opposizione, ha prodotto nuovi documenti a sostegno della pretesa e, in via preliminare, ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa giudice con ordinanza del
15.10.2024 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, preso atto che solo la convenuta opposta ha depositato memorie ex art.171 ter c.p.c. e ritenuto di poter decidere la causa senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 maggio 2025.
All'esito della discussione, ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
L'opposizione non è fondata sotto alcuno dei profili denunciati per le ragioni già indicate nell'ordinanza ex art.648 c.p.c. rispetto alle quali parte opponente non ha svolto alcuna ulteriore argomentazione in contrario.
Pertanto si ribadisce che:
-la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione è idonea e sufficiente per ritenere la validità del contratto di cessione e la censura relativa alla mancata prova che nella cessione sia ricompreso anche il credito vantato nei confronti del sig. è smentita sia dalla puntuale dichiarazione della cedente (doc.7 già depositato in sede Parte_1
monitoria) sia dall'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito internet (doc.2 con la comparsa) dal quale si rileva la cessione del rapporto “14432” corrispondente al numero del conto corrente intestato al sig. ; Parte_1
ha agito in via monitoria quale procuratrice speciale di cessionaria Controparte_4 Controparte_1
del credito (all. D fascicolo monitorio), che a sua volta ha nominato un procuratore speciale (dott.ssa all. A fascicolo monitorio) che ha quindi conferito all'avv. Karen Raimondi procura alle Persona_1
liti (all. B fascicolo monitorio). Alla luce dei richiamati documenti non è comprensibile il rilievo attoreo di “inesistenza del mandato ad litem”;
-la contestazione relativa all' “illecito utilizzo dei dati personali dell'opponente” che, per sua stessa ammissione, risulterebbe titolare di due distinti codici fiscali, non risulta avere alcuna rilevanza in merito alla pretesa azionata. Inoltre, ricordato che il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico pagina 3 di 5 che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche dello Stato e che un soggetto non può che avere uno e un solo codice fiscale, va considerata la precisazione della in merito al codice fiscale Controparte_8
utilizzabile dal sig. ) e a quello non più utilizzabile e Parte_1 C.F._1
sostituito ) (doc. 10 convenuta). Anche in tal caso è incomprensibile la C.F._2
doglianza di “illecito utilizzo dei dati personali”;
-l'opponente ha altresì allegato la “apposizione di firme apocrife su un contratto” e ha dichiarato che
“non riconosce proprie” le firme “apposte alle pagine 36, 43 e 44 del doc.1 allegato al fascicolo monitorio”, ossia del contratto di conto corrente. Nella contestazione non è configurabile un valido disconoscimento sia per la sua genericità sia per la contraddittorietà con la mancata contestazione di altre firme apposte sul contratto (a pag.38 e 42) e delle firme apposte sul contratto di apertura di credito a valere sul predetto conto corrente nonché con la stessa ammissione del sig. Parte_1
contenuta nella mail inviata al legale di contestazione relativa al codice fiscale, ove si legge che “ho verificato che la è la cessionaria dei crediti della Controparte_9 P.IVA_1 CP_6
con cui ho sottoscritto i contratti che Lei ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo” (doc.6 convenuta);
-il credito azionato risulta ben documentato dai docc.1, 2, 3 e 8 prodotti in sede monitoria (il contratto di conto corrente n. 14432, apertura di credito a valere sul predetto conto corrente n. 14432, estratto conto certificato dell'istituto cedente, l'estratto conto relativo all'ultimo anno di svolgimento effettivo del rapporto, prima del passaggio a sofferenza), nonché dagli estratti del conto corrente dalla apertura alla chiusura (doc.11 prodotto con la costituzione). Infondata pertanto anche la dedotta “insufficienza della documentazione” -oltre che affatto generica- e, ancora una volta, scarsamente comprensibile la doglianza relativa alla “omissione della necessaria autenticazione”.
Conclusivamente l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, compenso determinato secondo le cause di media complessità del valore desunto dal decreto ingiuntivo, ridotti i compensi per l'attività istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 -rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.7/2024 del Parte_1
2.1.2024 - n.34296/2023 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 28 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
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