TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13286/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRADO IURI MARIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZAMBONI BARBARA ( ) FORO BUONAPARTE 53 MILANO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 53 20100 MILANO, presso il difensore avv. PRADO IURI MARIA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: abuso del diritto e concorrenza sleale.
Rimessa al Collegio all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4.12.2025, sulla base degli atti depositati nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno così precisato le conclusioni nei fogli di p.c.:
Per parte attrice
“Conclusioni: Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Ritenere e dichiarare il convenuto responsabile della commissione, in danno dell'attrice, degli illeciti di cui in narrativa.
2) Condannare il convenuto al risarcimento del danno, in favore dell'attrice, nella misura di euro 100.000 (centomila). pagina 1 di 6 3) Condannare il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di causa. In via istruttoria: Si chiede che, occorrendo, vengano ammessi i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) Vero che il contenuto della dichiarazione da me rilasciata e che mi si rammostra (doc. 29 di parte attrice) corrisponde a verità. Teste: Ing. , domiciliato presso Testimone_1 CP_1
2) Vero che il contenuto della dichiarazione da me rilasciata e che mi si rammostra (doc. 30 di parte attrice) corrisponde a verità. Teste: dott. domiciliato presso Testimone_2 CP_1
2) Vero che il contenuto della dichiarazione da me rilasciata e che mi si rammostra (doc. 30-bis di parte attrice) corrisponde a verità. Teste: sig. , domiciliato presso ” Testimone_3 CP_1
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi l'intestata sezione specializzata in materia di impresa CP_1 chiedendo, previo accertamento del compimento di atti di abuso del diritto Controparte_2
e di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2593 nn. 2 e 3 c.c., la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato nella misura di € 100.000,00; con vittoria di spese.
In particolare, l'attrice esponeva:
- di essere un'impresa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di impianti di miscelazione, macchine per l'industria delle costruzioni e relativi servizi e che in questo ambito, da anni, realizzava e commercializzava dispositivi di essiccazione, da inserire nel quadro di più ampi e complessi impianti produttivi, oggetto di tutela brevettuale (EP n. …946,
EP n. …944 ed EP n. …945);
- da un po' di tempo, vantando la titolarità del brevetto italiano per Controparte_2 invenzione industriale n. …796, di cui alla domanda n. 102001900966877, depositata in data
31.10.2001 e recante il titolo “Miscelatore essiccatore per impianti di produzione di conglomerati bituminosi” aveva intrapreso in danno dell'attrice diverse temerarie iniziative, giudiziarie e non, abusando del proprio diritto di privativa;
- il brevetto di titolarità del convenuto era, al momento della proposizione della presente domanda, non più in vigore, per esaurimento del termine temporale, e, al momento delle intraprese iniziative in danno dell'attrice, gli residuavano pochi giorni di validità;
- le iniziative giudiziarie intraprese dal ontro l'attrice si erano sostanziate in tre CP_2 procedimenti cautelari presso il Tribunale di Venezia, segnatamente: un primo ricorso per pagina 2 di 6 descrizione depositato in data 12.8.2021, accolto e confermato all'esito del contraddittorio in data 6.10.2021, con secretazione della documentazione tecnico/contabile acquisita;
un secondo ricorso per sequestro delle scritture contabili e ritiro dal commercio dei prodotti di CP_1 in assunta violazione del brevetto in data 13.10.2021, strumentalmente CP_2 promosso per ottenere la desecretazione della documentazione tecnico/contabile acquisita con la descrizione;
un terzo ricorso in data 20.10.2021 per il sequestro conservativo nei confronti di fino alla concorrenza di € 500.000,00, anch'esso volto a ottenere surrettiziamente la CP_1 desecretazione della documentazione acquisita in sede di descrizione;
- il convenuto aveva anche intrapreso un'iniziativa stragiudiziale nei confronti di ed CP_1 aveva inviato una comunicazione alla società AN BauAusrüstung AG, casa madre dell'attrice, in data 27.10.2021, a quattro giorni dalla scadenza del brevetto, segnalando la pendenza dei procedimenti di descrizione e sequestro;
tale comunicazione era stata fraudolentemente mandata dal il quale scientemente ometteva di riferire CP_2 dell'imminente scadenza del suo brevetto e della consequenziale inutilità dei procedimenti cautelari promossi;
la comunicazione era inoltre lesiva dell'immagine di CP_1 rappresentata come soggetto certamente responsabile di contraffazione brevettuale;
- l'attività posta in essere dal costituiva un'ipotesi di abuso del diritto CP_2
(segnatamente, abuso di privativa), in violazione dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. o, in ogni caso, dell'art. 2043 c.c.;
- il presente giudizio era stato anticipato da un ricorso cautelare promosso da nei CP_1 confronti del n.r.g. 12878/2021), ricorso accolto dal giudice della cautela con CP_2 conseguente inibitoria al dal compiere nuove ed ulteriori attività ed iniziative CP_2 abusive” quali quelle descritte ai punti precedenti;
- l'attività posta in essere dal veva causato un danno all'attrice quantificabile in CP_2 via equitativa in € 100.000,00 e, comunque, non inferiore a € 50.000,00, sicché l'attrice chiedeva pertanto di accertarsi l'abuso di privativa, la concorrenza sleale e la denigrazione posta in essere dal convenuto e conseguentemente di condannarlo a risarcire il danno causatole pari a
€ 100.000,00, con vittoria di spese.
Non si costituiva, nonostante rituale notifica, di talché in data 29.1.2025, Controparte_2 con decreto ex art. 171-bis c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, previo deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., omessa ogni attività istruttoria, era posta in decisone all'udienza cartolare del 4.12.2025.
*** pagina 3 di 6 A giudizio del collegio la domanda attorea non può essere accolta.
Deduce l'attrice di essere stata vittima di atti abusivi e di una comunicazione illecita da parte di
[...] il quale, in virtù del titolo brevettuale detenuto, intraprendeva, ai danni della società CP_2 una serie di iniziative processuali dal carattere meramente Controparte_3 strumentale/defatigatorio e inviava alla casa madre dell'attrice una comunicazione denigratoria nella quale, millantando la pendenza di due procedimenti cautelari azionati nei confronti di CP_1 lasciava intendere che l'attività contraffattiva di quest'ultima fosse già stata accertata in sede giudiziale, omettendo volutamente di riferire che il brevetto azionato era prossimo alla scadenza.
Tali attività integrerebbero, in tesi attorea, gli estremi dell'abuso di diritto, segnatamente dell'abuso di privativa, poiché compiute in violazione del generale dovere di buona fede e correttezza in quanto intraprese in prossimità della perdita di efficacia del brevetto, nonché di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di notizie screditanti volte a ledere l'immagine di agli occhi della casa madre AN BauAusrüstung AG. CP_1
Come noto, si ha abuso del diritto ogniqualvolta il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di buona fede e correttezza, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (cfr. Cassazione civile sez. lav., 07/05/2013, n. 10568).
Nel caso di specie, non si ravvisa, a giudizio del collegio, il perseguimento da parte del i risultati diversi e ulteriori rispetto alla mera tutela dei diritti derivanti dalla titolarità CP_2 di una privativa industriale, né è ravvisabile uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio dei diritti della controparte CP_1
È vero che le iniziative cautelari di cui si discute (ossia, ricorso per descrizione, per sequestro conservativo e giudiziario ai danni di venivano intraprese dal in CP_1 CP_2 prossimità della scadenza, per decorso del termine ventennale, del brevetto IT. n. …796
(rispettivamente in data 12.8.2021, 13.10.2021 e 20.10.2021, mentre la scadenza del brevetto è avvenuta in data 31.10.2021) ed è altresì indubbio che le iniziative cautelari del CP_2 abbiano causato un disagio, anche non trascurabile, in capo alla resistente nondimeno, tali CP_1 iniziative non si palesano come evidentemente volte al perseguimento di fini diversi e ulteriori rispetto alla mera tutela dei diritti derivanti dalla privativa - tutela a cui i rimedi cautelari intrapresi sono senz'altro funzionali - né l'attrice ha allegato di aver subito un sacrificio sproporzionato, diverso e ulteriore rispetto al mero incombente, del tutto fisiologico, di doversi difendere in giudizio.
pagina 4 di 6 Per quanto sia sicuramente stigmatizzabile in termini di opportunità il ricorso da parte del allo strumento giurisdizionale in pendenza della scadenza del titolo brevettuale, non CP_2 può tuttavia dirsi che le iniziative cautelari di cui si discute assurgano ad abuso di privativa, posto che, al momento della proposizione dei ricorsi, in particolare del ricorso per descrizione, il brevetto del convenuto era ancora perfettamente valido e, come tale, azionabile in giudizio dal suo titolare (tant'è che il procedimento per descrizione ha potuto tranquillamente giungere al termine ben prima della scadenza del brevetto).
Le iniziative cautelari intraprese dal rientrano pertanto nel perimetro della legittima CP_2 tutela dei diritti derivanti dal titolo brevettuale, non ravvisandosi in concreto il perseguimento di interessi fraudolenti da parte del convenuto, né un sacrificio eccessivo (ad es. in termini di pregiudizio economico o commerciale) della controparte CP_1
Quanto alla lettera inviata alla casa madre di in data 27.10.2021 deve ritenersi, CP_1 innanzitutto, che non sussistano i requisiti della concorrenza sleale denigratoria di cui all'art. 2598 n. 2
c.c.
In particolare, deve ritenersi che facciano totale difetto i requisiti della pluralità/diffusività delle comunicazioni e della pluralità dei suoi destinatari: la comunicazione in questione è stata inviata ad un unico soggetto, la casa madre dell'attrice, mentre non è stata diffusa al pubblico o a terzi estranei, difettando pertanto il requisito della divulgazione.
A ogni modo, reputa il collegio che non sussista nemmeno la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.: il contenuto della comunicazione si limita a rappresentare circostanze oggettive - la pendenza di diversi procedimenti tra e essendo irrilevante che il CP_1 CP_2 procedimento di descrizione si fosse in realtà concluso (peraltro con un accoglimento ai danni di
- in modo oggettivo e funzionale alla tutela dei legittimi interessi del convenuto (che, con CP_1 la comunicazione de qua, preannuncia la possibilità di un'azione risarcitoria anche nei suoi confronti), senza l'utilizzo di espressioni denigratorie, offensive o eccedenti rispetto allo scopo perseguito.
In conclusione, la condotta tenuta dal per cui è causa non ha causato un danno CP_2 ingiusto e sproporzionato all'attrice, la cui domanda va pertanto rigettata.
Nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1. RIGETTA ogni domanda attorea;
2. NULLA in ordine alle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione specializzata impresa del Tribunale di Bologna, in data 10.12.2025
Il Presidente La Giudice relatrice
dott. Michele Guernelli dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13286/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRADO IURI MARIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZAMBONI BARBARA ( ) FORO BUONAPARTE 53 MILANO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 53 20100 MILANO, presso il difensore avv. PRADO IURI MARIA
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: abuso del diritto e concorrenza sleale.
Rimessa al Collegio all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4.12.2025, sulla base degli atti depositati nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno così precisato le conclusioni nei fogli di p.c.:
Per parte attrice
“Conclusioni: Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Ritenere e dichiarare il convenuto responsabile della commissione, in danno dell'attrice, degli illeciti di cui in narrativa.
2) Condannare il convenuto al risarcimento del danno, in favore dell'attrice, nella misura di euro 100.000 (centomila). pagina 1 di 6 3) Condannare il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di causa. In via istruttoria: Si chiede che, occorrendo, vengano ammessi i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) Vero che il contenuto della dichiarazione da me rilasciata e che mi si rammostra (doc. 29 di parte attrice) corrisponde a verità. Teste: Ing. , domiciliato presso Testimone_1 CP_1
2) Vero che il contenuto della dichiarazione da me rilasciata e che mi si rammostra (doc. 30 di parte attrice) corrisponde a verità. Teste: dott. domiciliato presso Testimone_2 CP_1
2) Vero che il contenuto della dichiarazione da me rilasciata e che mi si rammostra (doc. 30-bis di parte attrice) corrisponde a verità. Teste: sig. , domiciliato presso ” Testimone_3 CP_1
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi l'intestata sezione specializzata in materia di impresa CP_1 chiedendo, previo accertamento del compimento di atti di abuso del diritto Controparte_2
e di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2593 nn. 2 e 3 c.c., la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato nella misura di € 100.000,00; con vittoria di spese.
In particolare, l'attrice esponeva:
- di essere un'impresa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di impianti di miscelazione, macchine per l'industria delle costruzioni e relativi servizi e che in questo ambito, da anni, realizzava e commercializzava dispositivi di essiccazione, da inserire nel quadro di più ampi e complessi impianti produttivi, oggetto di tutela brevettuale (EP n. …946,
EP n. …944 ed EP n. …945);
- da un po' di tempo, vantando la titolarità del brevetto italiano per Controparte_2 invenzione industriale n. …796, di cui alla domanda n. 102001900966877, depositata in data
31.10.2001 e recante il titolo “Miscelatore essiccatore per impianti di produzione di conglomerati bituminosi” aveva intrapreso in danno dell'attrice diverse temerarie iniziative, giudiziarie e non, abusando del proprio diritto di privativa;
- il brevetto di titolarità del convenuto era, al momento della proposizione della presente domanda, non più in vigore, per esaurimento del termine temporale, e, al momento delle intraprese iniziative in danno dell'attrice, gli residuavano pochi giorni di validità;
- le iniziative giudiziarie intraprese dal ontro l'attrice si erano sostanziate in tre CP_2 procedimenti cautelari presso il Tribunale di Venezia, segnatamente: un primo ricorso per pagina 2 di 6 descrizione depositato in data 12.8.2021, accolto e confermato all'esito del contraddittorio in data 6.10.2021, con secretazione della documentazione tecnico/contabile acquisita;
un secondo ricorso per sequestro delle scritture contabili e ritiro dal commercio dei prodotti di CP_1 in assunta violazione del brevetto in data 13.10.2021, strumentalmente CP_2 promosso per ottenere la desecretazione della documentazione tecnico/contabile acquisita con la descrizione;
un terzo ricorso in data 20.10.2021 per il sequestro conservativo nei confronti di fino alla concorrenza di € 500.000,00, anch'esso volto a ottenere surrettiziamente la CP_1 desecretazione della documentazione acquisita in sede di descrizione;
- il convenuto aveva anche intrapreso un'iniziativa stragiudiziale nei confronti di ed CP_1 aveva inviato una comunicazione alla società AN BauAusrüstung AG, casa madre dell'attrice, in data 27.10.2021, a quattro giorni dalla scadenza del brevetto, segnalando la pendenza dei procedimenti di descrizione e sequestro;
tale comunicazione era stata fraudolentemente mandata dal il quale scientemente ometteva di riferire CP_2 dell'imminente scadenza del suo brevetto e della consequenziale inutilità dei procedimenti cautelari promossi;
la comunicazione era inoltre lesiva dell'immagine di CP_1 rappresentata come soggetto certamente responsabile di contraffazione brevettuale;
- l'attività posta in essere dal costituiva un'ipotesi di abuso del diritto CP_2
(segnatamente, abuso di privativa), in violazione dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. o, in ogni caso, dell'art. 2043 c.c.;
- il presente giudizio era stato anticipato da un ricorso cautelare promosso da nei CP_1 confronti del n.r.g. 12878/2021), ricorso accolto dal giudice della cautela con CP_2 conseguente inibitoria al dal compiere nuove ed ulteriori attività ed iniziative CP_2 abusive” quali quelle descritte ai punti precedenti;
- l'attività posta in essere dal veva causato un danno all'attrice quantificabile in CP_2 via equitativa in € 100.000,00 e, comunque, non inferiore a € 50.000,00, sicché l'attrice chiedeva pertanto di accertarsi l'abuso di privativa, la concorrenza sleale e la denigrazione posta in essere dal convenuto e conseguentemente di condannarlo a risarcire il danno causatole pari a
€ 100.000,00, con vittoria di spese.
Non si costituiva, nonostante rituale notifica, di talché in data 29.1.2025, Controparte_2 con decreto ex art. 171-bis c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, previo deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., omessa ogni attività istruttoria, era posta in decisone all'udienza cartolare del 4.12.2025.
*** pagina 3 di 6 A giudizio del collegio la domanda attorea non può essere accolta.
Deduce l'attrice di essere stata vittima di atti abusivi e di una comunicazione illecita da parte di
[...] il quale, in virtù del titolo brevettuale detenuto, intraprendeva, ai danni della società CP_2 una serie di iniziative processuali dal carattere meramente Controparte_3 strumentale/defatigatorio e inviava alla casa madre dell'attrice una comunicazione denigratoria nella quale, millantando la pendenza di due procedimenti cautelari azionati nei confronti di CP_1 lasciava intendere che l'attività contraffattiva di quest'ultima fosse già stata accertata in sede giudiziale, omettendo volutamente di riferire che il brevetto azionato era prossimo alla scadenza.
Tali attività integrerebbero, in tesi attorea, gli estremi dell'abuso di diritto, segnatamente dell'abuso di privativa, poiché compiute in violazione del generale dovere di buona fede e correttezza in quanto intraprese in prossimità della perdita di efficacia del brevetto, nonché di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di notizie screditanti volte a ledere l'immagine di agli occhi della casa madre AN BauAusrüstung AG. CP_1
Come noto, si ha abuso del diritto ogniqualvolta il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di buona fede e correttezza, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (cfr. Cassazione civile sez. lav., 07/05/2013, n. 10568).
Nel caso di specie, non si ravvisa, a giudizio del collegio, il perseguimento da parte del i risultati diversi e ulteriori rispetto alla mera tutela dei diritti derivanti dalla titolarità CP_2 di una privativa industriale, né è ravvisabile uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio dei diritti della controparte CP_1
È vero che le iniziative cautelari di cui si discute (ossia, ricorso per descrizione, per sequestro conservativo e giudiziario ai danni di venivano intraprese dal in CP_1 CP_2 prossimità della scadenza, per decorso del termine ventennale, del brevetto IT. n. …796
(rispettivamente in data 12.8.2021, 13.10.2021 e 20.10.2021, mentre la scadenza del brevetto è avvenuta in data 31.10.2021) ed è altresì indubbio che le iniziative cautelari del CP_2 abbiano causato un disagio, anche non trascurabile, in capo alla resistente nondimeno, tali CP_1 iniziative non si palesano come evidentemente volte al perseguimento di fini diversi e ulteriori rispetto alla mera tutela dei diritti derivanti dalla privativa - tutela a cui i rimedi cautelari intrapresi sono senz'altro funzionali - né l'attrice ha allegato di aver subito un sacrificio sproporzionato, diverso e ulteriore rispetto al mero incombente, del tutto fisiologico, di doversi difendere in giudizio.
pagina 4 di 6 Per quanto sia sicuramente stigmatizzabile in termini di opportunità il ricorso da parte del allo strumento giurisdizionale in pendenza della scadenza del titolo brevettuale, non CP_2 può tuttavia dirsi che le iniziative cautelari di cui si discute assurgano ad abuso di privativa, posto che, al momento della proposizione dei ricorsi, in particolare del ricorso per descrizione, il brevetto del convenuto era ancora perfettamente valido e, come tale, azionabile in giudizio dal suo titolare (tant'è che il procedimento per descrizione ha potuto tranquillamente giungere al termine ben prima della scadenza del brevetto).
Le iniziative cautelari intraprese dal rientrano pertanto nel perimetro della legittima CP_2 tutela dei diritti derivanti dal titolo brevettuale, non ravvisandosi in concreto il perseguimento di interessi fraudolenti da parte del convenuto, né un sacrificio eccessivo (ad es. in termini di pregiudizio economico o commerciale) della controparte CP_1
Quanto alla lettera inviata alla casa madre di in data 27.10.2021 deve ritenersi, CP_1 innanzitutto, che non sussistano i requisiti della concorrenza sleale denigratoria di cui all'art. 2598 n. 2
c.c.
In particolare, deve ritenersi che facciano totale difetto i requisiti della pluralità/diffusività delle comunicazioni e della pluralità dei suoi destinatari: la comunicazione in questione è stata inviata ad un unico soggetto, la casa madre dell'attrice, mentre non è stata diffusa al pubblico o a terzi estranei, difettando pertanto il requisito della divulgazione.
A ogni modo, reputa il collegio che non sussista nemmeno la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.: il contenuto della comunicazione si limita a rappresentare circostanze oggettive - la pendenza di diversi procedimenti tra e essendo irrilevante che il CP_1 CP_2 procedimento di descrizione si fosse in realtà concluso (peraltro con un accoglimento ai danni di
- in modo oggettivo e funzionale alla tutela dei legittimi interessi del convenuto (che, con CP_1 la comunicazione de qua, preannuncia la possibilità di un'azione risarcitoria anche nei suoi confronti), senza l'utilizzo di espressioni denigratorie, offensive o eccedenti rispetto allo scopo perseguito.
In conclusione, la condotta tenuta dal per cui è causa non ha causato un danno CP_2 ingiusto e sproporzionato all'attrice, la cui domanda va pertanto rigettata.
Nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1. RIGETTA ogni domanda attorea;
2. NULLA in ordine alle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione specializzata impresa del Tribunale di Bologna, in data 10.12.2025
Il Presidente La Giudice relatrice
dott. Michele Guernelli dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 6 di 6