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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 marzo 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Codice fiscale[...]); rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gian Ettore Gassani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Podgora n.10, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] (Codice fiscale ); rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. Valentina Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano via Cesare Battisti n.11, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 7 OTTOBRE 2025
************************************************************************************** pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato e la pronuncia di sentenza parziale di separazione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 marzo 2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Randazzo (CT) in data 13 luglio 2013 (trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Randazzo (CT), Anno 2013, N. 12, Parte II, Serie A e successivamente iscritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune di Mombarcaro, Anno 2013, N. 1, Parte II, Serie B nonché presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Genova, Anno 2013, N. 231, Parte II, Serie B); con , dalla cui unione è CP_1 nato il figlio minore (nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Persona_1 pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido condiviso fra i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma mensile di € 1.500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Si costituiva in giudizio parte convenuta che aderiva alla pronuncia sullo status;
chiedeva, altresì, l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e i tempi di frequentazione paterna come indicati in atti. Chiedeva, infine, di disporre a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore nella somma mensile di €
250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi. Anch'egli, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 e 22 c.p.c. del 24 settembre 2024, il Giudice
Delegato prendeva, preliminarmente, atto che le parti confermavano le dichiarazioni già rese davanti al Giudice
Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 12 luglio 2024 e, più nello specifico, confermavano l'accordo ivi raggiunto in punto di responsabilità genitoriale.
Dopo aver ampiamente sentito le parti e aver invitato i difensori ad interloquire sulle domande e sulle istanze istruttorie, autorizzava i coniugi a vivere separarti, pronunciava ordinanza qui integralmente richiamata e rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
In data 24 settembre 2024 il Tribunale di Milano pronunciava sentenza non definitiva di separazione n. 8489/24 pubblicata in data 2 ottobre 2024 (passata in giudicato). In pari data veniva pronunciata ordinanza collegiale di rimessione della causa sul ruolo davanti al Giudice Delegato per la data del 7 ottobre 2025 per procedere al divorzio.
A tale udienza le parti presenti davano atto che la gestione di stava procedendo regolarmente senza che Per_1 venissero rilevate problematiche particolari, riuscendo i genitori ad assumere decisioni abbastanza condivise. In punto economico, invece, permanevano contrasti e contrapposizione come verbalizzate in atti.
pagina 2 di 5 All'esito, il Giudice, anche su richiesta delle parti, ordinava alle parti l'aggiornamento della documentazione reddituale e bancaria con deposito entro il 14 novembre 2025 della seguente documentazione:
- a parte attrice la produzione del PF 2024 (già mancante), ultimo PF 2025 nonché buste paga del 2025 Pt_1
e bollettini della mensa;
- a parte convenuta l'ultimo PF 2025, buste paga 2025 nonché ultimo bilancio al 31.12.2024 della CP_1 società Diginventa Srl;
- documentazione bancaria completa di tutti i conti correnti, conti titoli, depositi intestati e/o cointestati alle parti con movimentazione di tutte le operazioni dalla data del precedente deposito fino alla data del nuovo deposito;
- Compilazione e aggiornamento Modelli Ice.
I difensori delle parti chiedevano, pertanto, che il Giudice fissasse una successiva udienza con le modalità di cui all'art. art. 127 ter c.p.c. onde consentire alle stesse di esaminare la documentazione prodotta e al fine di verificare se nelle more fossero riuscite auspicabilmente a trovare un accordo, fatta salva poi la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. nel caso di esito infruttuoso delle trattative.
Parte attrice chiedeva, comunque, subito la pronuncia di sentenza parziale di divorzio con poi rimessione della causa davanti al giudice delegato per l'udienza fissata. Il difensore di parte convenuta si associava.
Il Giudice, dato atto, viste le richieste concordi delle parti, al fine di consentire alle parti di esaminare la documentazione prodotta e di verificare altresì possibilità auspicabili di accordo, fissava udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 17 dicembre 2025, fatta salva poi la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. in caso di esito infruttuoso delle trattative.
Rimetteva, quindi, la decisione per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio al Collegio, che poi avrebbe pronunciato successiva ordinanza di rimessione su ruolo per l'udienza sopra indicata.
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Randazzo (CT) in data 13 luglio 2013 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Randazzo (CT), Anno 2013, N. 12, Parte II, Serie A e successivamente iscritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune di Mombarcaro, Anno 2013, N. 1, Parte II, Serie B nonché presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Genova, Anno 2013, N. 231, Parte II, Serie B)..
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato il [...]). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Milano n.
8489/24 pubblicata in data 2 ottobre 2024 (passata in giudicato).
pagina 3 di 5 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo dato atto entrambe le parti che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, all'udienza già fissata dal giudice Delegato con il provvedimento sopra riportato del 7 ottobre
2025, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle ulteriori domande delle parti, confidando che le parti possano trovare nelle more possibili e auspicabili accordi, anche parziali.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, dando atto che è stata già pronunciata dal Tribunale di Milano in data 24 settembre 2024 sentenza non definitiva di separazione n. 8489/24 pubblicata in data 2 ottobre 2024 (passata in giudicato).
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Randazzo (CT) in data 13 luglio 2013 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Randazzo (CT), Anno 2013, N. 12, Parte II, Serie A e successivamente iscritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune di Mombarcaro, Anno 2013, N. 1, Parte II, Serie B nonché presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Genova, Anno 2013, N. 231, Parte II, Serie B);
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Randazzo nonché agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Mombarcaro e di Genova, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 marzo 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Codice fiscale[...]); rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gian Ettore Gassani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Podgora n.10, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] (Codice fiscale ); rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. Valentina Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano via Cesare Battisti n.11, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 7 OTTOBRE 2025
************************************************************************************** pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato e la pronuncia di sentenza parziale di separazione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 marzo 2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Randazzo (CT) in data 13 luglio 2013 (trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Randazzo (CT), Anno 2013, N. 12, Parte II, Serie A e successivamente iscritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune di Mombarcaro, Anno 2013, N. 1, Parte II, Serie B nonché presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Genova, Anno 2013, N. 231, Parte II, Serie B); con , dalla cui unione è CP_1 nato il figlio minore (nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Persona_1 pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido condiviso fra i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma mensile di € 1.500,00 oltre al 70% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Si costituiva in giudizio parte convenuta che aderiva alla pronuncia sullo status;
chiedeva, altresì, l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e i tempi di frequentazione paterna come indicati in atti. Chiedeva, infine, di disporre a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore nella somma mensile di €
250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi. Anch'egli, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 e 22 c.p.c. del 24 settembre 2024, il Giudice
Delegato prendeva, preliminarmente, atto che le parti confermavano le dichiarazioni già rese davanti al Giudice
Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 12 luglio 2024 e, più nello specifico, confermavano l'accordo ivi raggiunto in punto di responsabilità genitoriale.
Dopo aver ampiamente sentito le parti e aver invitato i difensori ad interloquire sulle domande e sulle istanze istruttorie, autorizzava i coniugi a vivere separarti, pronunciava ordinanza qui integralmente richiamata e rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
In data 24 settembre 2024 il Tribunale di Milano pronunciava sentenza non definitiva di separazione n. 8489/24 pubblicata in data 2 ottobre 2024 (passata in giudicato). In pari data veniva pronunciata ordinanza collegiale di rimessione della causa sul ruolo davanti al Giudice Delegato per la data del 7 ottobre 2025 per procedere al divorzio.
A tale udienza le parti presenti davano atto che la gestione di stava procedendo regolarmente senza che Per_1 venissero rilevate problematiche particolari, riuscendo i genitori ad assumere decisioni abbastanza condivise. In punto economico, invece, permanevano contrasti e contrapposizione come verbalizzate in atti.
pagina 2 di 5 All'esito, il Giudice, anche su richiesta delle parti, ordinava alle parti l'aggiornamento della documentazione reddituale e bancaria con deposito entro il 14 novembre 2025 della seguente documentazione:
- a parte attrice la produzione del PF 2024 (già mancante), ultimo PF 2025 nonché buste paga del 2025 Pt_1
e bollettini della mensa;
- a parte convenuta l'ultimo PF 2025, buste paga 2025 nonché ultimo bilancio al 31.12.2024 della CP_1 società Diginventa Srl;
- documentazione bancaria completa di tutti i conti correnti, conti titoli, depositi intestati e/o cointestati alle parti con movimentazione di tutte le operazioni dalla data del precedente deposito fino alla data del nuovo deposito;
- Compilazione e aggiornamento Modelli Ice.
I difensori delle parti chiedevano, pertanto, che il Giudice fissasse una successiva udienza con le modalità di cui all'art. art. 127 ter c.p.c. onde consentire alle stesse di esaminare la documentazione prodotta e al fine di verificare se nelle more fossero riuscite auspicabilmente a trovare un accordo, fatta salva poi la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. nel caso di esito infruttuoso delle trattative.
Parte attrice chiedeva, comunque, subito la pronuncia di sentenza parziale di divorzio con poi rimessione della causa davanti al giudice delegato per l'udienza fissata. Il difensore di parte convenuta si associava.
Il Giudice, dato atto, viste le richieste concordi delle parti, al fine di consentire alle parti di esaminare la documentazione prodotta e di verificare altresì possibilità auspicabili di accordo, fissava udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 17 dicembre 2025, fatta salva poi la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. in caso di esito infruttuoso delle trattative.
Rimetteva, quindi, la decisione per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio al Collegio, che poi avrebbe pronunciato successiva ordinanza di rimessione su ruolo per l'udienza sopra indicata.
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Randazzo (CT) in data 13 luglio 2013 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Randazzo (CT), Anno 2013, N. 12, Parte II, Serie A e successivamente iscritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune di Mombarcaro, Anno 2013, N. 1, Parte II, Serie B nonché presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Genova, Anno 2013, N. 231, Parte II, Serie B)..
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato il [...]). Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Milano n.
8489/24 pubblicata in data 2 ottobre 2024 (passata in giudicato).
pagina 3 di 5 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo dato atto entrambe le parti che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, all'udienza già fissata dal giudice Delegato con il provvedimento sopra riportato del 7 ottobre
2025, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle ulteriori domande delle parti, confidando che le parti possano trovare nelle more possibili e auspicabili accordi, anche parziali.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, dando atto che è stata già pronunciata dal Tribunale di Milano in data 24 settembre 2024 sentenza non definitiva di separazione n. 8489/24 pubblicata in data 2 ottobre 2024 (passata in giudicato).
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Randazzo (CT) in data 13 luglio 2013 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Randazzo (CT), Anno 2013, N. 12, Parte II, Serie A e successivamente iscritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune di Mombarcaro, Anno 2013, N. 1, Parte II, Serie B nonché presso i Registri dello Stato
Civile del Comune di Genova, Anno 2013, N. 231, Parte II, Serie B);
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Randazzo nonché agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Mombarcaro e di Genova, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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