Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 7673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D' Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7673/2024 riservata in decisione all'udienza del 18.04.2025 e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv.to Razzano Modestino, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall' Avv.to De Pace Laura, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: per le parti come da accordo raggiunto all'udienza del 18.04.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 20.12.2024, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita con decreto di omologa N. 13574/2019, emesso in data 22.07.2019 all'esito del procedimento RG 8700/2018.
Nello specifico in sede di modifica, parte ricorrente chiedeva determinarsi l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , pari a euro 750,00 a carico di parte resistente Per_1 Per_2 Per_3 nonché, in via principale, l'affido condiviso del predetto figlio minore, la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 100,00 in favore dei figli e a carico di parte Per_3 Per_4 ricorrente.
Si costituiva in qualità di parte resistente il Sig. in data 12.03.2025, chiedendo il rigetto Controparte_1 della richiesta di aumento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento e disporsi un inferiore importo in virtù della compensazione degli importi da versarsi a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
In data 18.04.2025 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al G.I., e all'esito dell'udienza raggiungevano il succitato accordo.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“premesso che nelle more dell'udienza si sono verificati, quali circostanze sopravvenute, il trasferimento di domicilio della figlia mentre il figlio vive ora presso la madre e che precisamente la figlia maggiorenne Per_5 Per_3 non economicamente autosufficiente ha trasferito la propria dimora abituale presso il padre convivente Per_5 con la di lui madre e che invece i figli ancora minore ed maggiorenne agli arresti domiciliari Per_1 Per_3 convivono con la ricorrente;
1. le parti concordano a parziale modifica dell'omologa che il padre si obbliga a provvedere al mantenimento ordinario della figlia e si impegna a trovare una nuova sistemazione abitativa per sé e per la Per_5 figlia ove non vi sia più la disponibilità della nonna paterna e si impegna a chiedere anche il trasferimento di residenza della figlia;
2. le parti concordano pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 previsto a carico del padre in favore della figlia e la revoca dell'assegno di euro 100,00 previsto a carico della madre Per_5 in favore del figlio e del figlio (divenuto economicamente indipendente); Per_3 Per_4
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3. il padre si obbliga a provvedere al 100% delle spese straordinarie in favore della figlia in Per_5
considerazione della disparità reddituale tra le parti;
4. Con decorrenza dalla data odierna il padre si obbliga a versare a titolo di mantenimento in favore del figlio l'assegno di euro 300,00 mensili alla madre oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Per_1
Istat da versare alla ricorrente entro il 27 di ogni mese e con partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio minore (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
5. quanto agli assegni unici erogati dall' la figlia percepirà direttamente l'assegno in quanto Per_5 maggiorenne mentre quanto all'assegno del figlio minore lo percepirà integralmente al 100% la Per_1 ricorrente in quanto convivente con il figlio minore;
6. le parti concordano che invece restano ferme le altre condizioni di cui al decreto di omologa;
7. chiedono compensarsi le spese di lite;
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, queste sono pienamente recepite dal Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 18.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
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