Articolo 1 della Legge 24 luglio 1954, n. 595
Articolo 2
Versione
25 agosto 1954
Art. 1.
Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, indicati nell' art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , sono, a partire dai ruoli principali dell'esercizio finanziario 1952,53, iscritti nei ruoli medesimi per un ammontare corrispondente a quello risultante dal bilancio dell'ente impositore per l'anno di formazione dei ruoli predetti, approvato dai competenti organi di tutela.
Per la quota riferibile ai secondo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione ha carattere provvisorio ed e' suscettibile di conguaglio sulla base dell'ammontare delle imposte, sovrimposte e contributi risultanti dal bilancio dell'ente impositore per l'anno successivo a quello di formazione dei ruoli, approvato dai competenti organi di tutela.
Entrata in vigore il 25 agosto 1954