Articolo 2 della Legge 31 luglio 1954, n. 629
Articolo 1Articolo 3
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29 agosto 1954
Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1954-55 e' autorizzata la spesa di lire 25.255.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) nel limite di un miliardo, al proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224 ;
c) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
d) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
e) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454 , concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 .
Entrata in vigore il 29 agosto 1954