Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle societa' e persone giuridiche con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.