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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 2780/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. SASSANO VALENTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il giorno 01.01.1990 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“nel merito ➢ Disporre ex art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Sig.ra , vista l'assenza del padre Sig. Controparte_2 Parte_1
; ➢ Statuire a carico del padre l'obbligo di contribuire CP_1 CP_1 al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno mensile Controparte_2 dell'importo di €. 100,00 (diconsi euro cento), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla data dell'udienza, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sostenute e documentate, come da protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 8.02.2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., instando per l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con collocazione presso di sé, nonché di porsi a carico del padre il versamento di un assegno di mantenimento per la minore nella misura di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.09.2025 , pur regolarmente citato in giudizio, non CP_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole ed all'educazione di essa.
Ciò posto, e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si osserva che l'affidamento della minore deve essere disposto con modalità super- esclusiva alla madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità e crescita della minore, avuto riguardo al disinteresse morale, materiale ed affettivo dimostrato dal padre in seguito alla cessazione della convivenza.
Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni della madre che non sono al momento contestate e dagli esiti dell'indagine sociale svolta, il sig. ha abbandonato CP_1 la casa familiare nel 2018, trasferendosi in Germania e da allora non ha mai partecipato attivamente alla vita della minore, né ha mai contribuito, se non saltuariamente, al suo mantenimento;
egli, inoltre, non vede la figlia da circa tre anni.
Emerge, dunque, come il sig. abbia trascurato la relazione con la figlia, sia CP_1 sotto il profilo affettivo che materiale.
Come accertato dai Servizi sociali incaricati – i quali non sono riusciti a instaurare alcun contatto con il sig. – non vi è una situazione di pregiudizio della minore, atteso che CP_1 la madre si occupa adeguatamente dell'accudimento e del benessere della figlia, costituendo per la stessa l'unico genitore di riferimento, presso la quale è stabilmente collocata in un appartamento condotto in locazione, unitamente alla sorella nata il [...]. (cfr. relazione sociale agli Per_1 atti).
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà a cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione Pt_1 della minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la minore siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione a quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la sig.ra , presso la quale è collocata sin dalla Pt_1 fine della relazione di convivenza tra le parti.
Quanto al contributo al mantenimento, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, il versamento di un contributo al mantenimento della minore a carico del sig. pari a euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima Parte_1 altresì le decisioni di maggior interesse per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per fase studio € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 2780/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. SASSANO VALENTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il giorno 01.01.1990 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“nel merito ➢ Disporre ex art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Sig.ra , vista l'assenza del padre Sig. Controparte_2 Parte_1
; ➢ Statuire a carico del padre l'obbligo di contribuire CP_1 CP_1 al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno mensile Controparte_2 dell'importo di €. 100,00 (diconsi euro cento), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla data dell'udienza, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sostenute e documentate, come da protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 8.02.2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., instando per l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con collocazione presso di sé, nonché di porsi a carico del padre il versamento di un assegno di mantenimento per la minore nella misura di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.09.2025 , pur regolarmente citato in giudizio, non CP_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole ed all'educazione di essa.
Ciò posto, e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si osserva che l'affidamento della minore deve essere disposto con modalità super- esclusiva alla madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità e crescita della minore, avuto riguardo al disinteresse morale, materiale ed affettivo dimostrato dal padre in seguito alla cessazione della convivenza.
Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni della madre che non sono al momento contestate e dagli esiti dell'indagine sociale svolta, il sig. ha abbandonato CP_1 la casa familiare nel 2018, trasferendosi in Germania e da allora non ha mai partecipato attivamente alla vita della minore, né ha mai contribuito, se non saltuariamente, al suo mantenimento;
egli, inoltre, non vede la figlia da circa tre anni.
Emerge, dunque, come il sig. abbia trascurato la relazione con la figlia, sia CP_1 sotto il profilo affettivo che materiale.
Come accertato dai Servizi sociali incaricati – i quali non sono riusciti a instaurare alcun contatto con il sig. – non vi è una situazione di pregiudizio della minore, atteso che CP_1 la madre si occupa adeguatamente dell'accudimento e del benessere della figlia, costituendo per la stessa l'unico genitore di riferimento, presso la quale è stabilmente collocata in un appartamento condotto in locazione, unitamente alla sorella nata il [...]. (cfr. relazione sociale agli Per_1 atti).
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà a cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione Pt_1 della minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la minore siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione a quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la sig.ra , presso la quale è collocata sin dalla Pt_1 fine della relazione di convivenza tra le parti.
Quanto al contributo al mantenimento, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, il versamento di un contributo al mantenimento della minore a carico del sig. pari a euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida la figlia in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima Parte_1 altresì le decisioni di maggior interesse per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per fase studio € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.