Articolo 323 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 323.
(Visita medica).

L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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