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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2907/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18024/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202300000561418 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/0000141083 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6729/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 propose ricorso avverso il fermo amministrativo n. 202300000561418 riferito al preavviso di fermo amministrativo 2023/0000141083, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. Il contribuente dedusse che in data 22.02.2024 era venuto a conoscenza, mediante consultazione del servizio ACI, che sul veicolo di sua proprietà, tg. Targa_1, era stato iscritto il fermo amministrativo avente n. 202300000561418 del 10.11.2023, e che quindi effettuò un'istanza di accesso agli atti da cui scaturì che tale comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo faceva seguito al preavviso avente n. 2023/0000141083 con cui la Soget S.p.A. gli aveva contestava il mancato pagamento della somma di €. 3.774,33, riferito al presunto mancato pagamento dell'Imu per l'anno di imposta 2012, della Tari per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019. Tanto premesso il contribuente lamentò l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e dell'iscrizione di fermo per omessa notifica del preavviso di fermo e di tutti gli atti presupposti, nonché la decadenza e la prescrizione, nonché la nullità parziale dell'iscrizione di fermo amministrativo a causa dell'avvenuto pagamento dell'Imu relativa all'anno 2012. In subordine il contribuente rappresentò
l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo e del precedente preavviso in quanto parte dell'importo preteso sarebbe stato già versato a seguito di altra iscrizione di fermo amministrativo (n. 363323/2022).
Si costituì in primo grado la SO.G.E.T. S.p.a., nella qualità di Concessionaria del Riscossione per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, eccependo di avere notificato al contribuente non solo l'impugnato fermo amministrativo n. 561418-2023, ma anche il presupposto preavviso di fermo n. 141083 -2023 notificato il 13-03-2023, nonché a loro volta atti presupposti rispetto al preavviso di fermo, quali ingiunzioni di pagamento e avvisi di accertamento.
Il Giudice di primo grado dichiarò l'inammissibilità del ricorso, per la mancata allegazione dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo l'erroneità della sentenza gravata, in quanto non ha impugnato alcun estratto di ruolo, ma il fermo dopo aver appreso della sua esistenza dalla visura ACI. Il contribuente ha poi reiterato le censure articolate in primo grado.
Si è costituita in appello Soget, per resistere alle censure.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
Erroneamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'appello richiamando l'art. 3 bis del D.
L. n. 146/21, convertito nella L. n. 215/21 nel punto in cui ha limitato la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. Il Collegio osserva che la fattispecie concreta in esame è del tutto differente, riguardando l'impugnazione del fermo, della cui esistenza il ricorrente è venuto a conoscenza esaminando una visura del PRA.
La sentenza gravata va quindi riformata, con effetto rescindente sul decisum del primo giudice.
3. Con riguardo al profilo rescissorio, occorre esaminare i motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice in quanto ritenuti assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.
Questo Collegio ritiene dirimente il profilo della prova della notifica del preavviso di fermo sotteso all'impugnato fermo, la quale parte contribuente ha affermato di non avere ricevuto.
È prodotta la cartolina della notifica del preavviso di fermo, da cui risulta annotata la compiuta giacenza.
Manca però la prova dell'invio della raccomandata informativa, la quale è necessaria in quanto nel caso in esame non si tratta di spedizione diretta a mezzo di raccomandata postale ordinaria.
Mancando la prova del perfezionamento del presupposto preavviso di fermo, consegue che è illegittimo il presupponente fermo impugnato.
4. Quindi l'appello è accolto, conseguendone, in ragione della fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'annullamento degli atti tributari impugnati.
5. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna Soget S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di Ricorrente_1, liquidandole in euro 500,00 per il primo grado, e in euro 700,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2907/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18024/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202300000561418 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023/0000141083 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6729/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 propose ricorso avverso il fermo amministrativo n. 202300000561418 riferito al preavviso di fermo amministrativo 2023/0000141083, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. Il contribuente dedusse che in data 22.02.2024 era venuto a conoscenza, mediante consultazione del servizio ACI, che sul veicolo di sua proprietà, tg. Targa_1, era stato iscritto il fermo amministrativo avente n. 202300000561418 del 10.11.2023, e che quindi effettuò un'istanza di accesso agli atti da cui scaturì che tale comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo faceva seguito al preavviso avente n. 2023/0000141083 con cui la Soget S.p.A. gli aveva contestava il mancato pagamento della somma di €. 3.774,33, riferito al presunto mancato pagamento dell'Imu per l'anno di imposta 2012, della Tari per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019. Tanto premesso il contribuente lamentò l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e dell'iscrizione di fermo per omessa notifica del preavviso di fermo e di tutti gli atti presupposti, nonché la decadenza e la prescrizione, nonché la nullità parziale dell'iscrizione di fermo amministrativo a causa dell'avvenuto pagamento dell'Imu relativa all'anno 2012. In subordine il contribuente rappresentò
l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo e del precedente preavviso in quanto parte dell'importo preteso sarebbe stato già versato a seguito di altra iscrizione di fermo amministrativo (n. 363323/2022).
Si costituì in primo grado la SO.G.E.T. S.p.a., nella qualità di Concessionaria del Riscossione per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, eccependo di avere notificato al contribuente non solo l'impugnato fermo amministrativo n. 561418-2023, ma anche il presupposto preavviso di fermo n. 141083 -2023 notificato il 13-03-2023, nonché a loro volta atti presupposti rispetto al preavviso di fermo, quali ingiunzioni di pagamento e avvisi di accertamento.
Il Giudice di primo grado dichiarò l'inammissibilità del ricorso, per la mancata allegazione dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo l'erroneità della sentenza gravata, in quanto non ha impugnato alcun estratto di ruolo, ma il fermo dopo aver appreso della sua esistenza dalla visura ACI. Il contribuente ha poi reiterato le censure articolate in primo grado.
Si è costituita in appello Soget, per resistere alle censure.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
Erroneamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'appello richiamando l'art. 3 bis del D.
L. n. 146/21, convertito nella L. n. 215/21 nel punto in cui ha limitato la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. Il Collegio osserva che la fattispecie concreta in esame è del tutto differente, riguardando l'impugnazione del fermo, della cui esistenza il ricorrente è venuto a conoscenza esaminando una visura del PRA.
La sentenza gravata va quindi riformata, con effetto rescindente sul decisum del primo giudice.
3. Con riguardo al profilo rescissorio, occorre esaminare i motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice in quanto ritenuti assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.
Questo Collegio ritiene dirimente il profilo della prova della notifica del preavviso di fermo sotteso all'impugnato fermo, la quale parte contribuente ha affermato di non avere ricevuto.
È prodotta la cartolina della notifica del preavviso di fermo, da cui risulta annotata la compiuta giacenza.
Manca però la prova dell'invio della raccomandata informativa, la quale è necessaria in quanto nel caso in esame non si tratta di spedizione diretta a mezzo di raccomandata postale ordinaria.
Mancando la prova del perfezionamento del presupposto preavviso di fermo, consegue che è illegittimo il presupponente fermo impugnato.
4. Quindi l'appello è accolto, conseguendone, in ragione della fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'annullamento degli atti tributari impugnati.
5. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna Soget S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di Ricorrente_1, liquidandole in euro 500,00 per il primo grado, e in euro 700,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1