Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1952, n. 1976
Articolo 2
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30 dicembre 1952
Art. 3.
All'onere derivante dall'esecuzione delle Convenzioni suddette, valutato per l'esercizio 1951-52 in lire 6.000.000, si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 dicembre 1952