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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa SI Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1842 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CATANIA GIOVANNA, come da C.F._1
procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SACCA' ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GUALTIERI SICAMINO' il
30/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (nata a [...] il Persona_1
27/10/2000), (nato a [...] P.G. l'8/11/2007) e (nata a Persona_2 CP_1
Milazzo l'1/02/2006);
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1).- Sulla casa coniugale. La casa coniugale sita in Venetico è concessa in comodato a dai propri genitori e la stessa continuerà ad abitarvi con i figli. I coniugi Parte_1
si danno atto di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nell'abitazione nonché ad avere regolato ogni altro loro rapporto economico. 2).- Sui rapporti economici tra i coniugi. Le parti convengono di provvedere ciascuno al proprio mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati. 3).- Sull'affido condiviso del figlio minore Il Per_2
figlio ancora minorenne (compirà 18 anni l'8.11.2025), sarà affidato ad entrambi i Per_2
genitori - nel rispetto del principio della “bigenitorialità”- con domiciliazione privilegiata presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente. La continuità e la qualità dei rapporti tra le parti potrà essere garantita prevedendo tempi e modalità di frequentazione che saranno i più ampi possibili avuto riguardo alle esigenze lavorative del genitore nonché a quelle scolastiche e ludiche del figlio. Per le figlie Per_1
e SI, in quanto maggiorenni, non dovranno essere adottati provvedimenti sul loro affidamento. 4).- Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli e SI entrambi non autonomi economicamente, il padre Per_2
verserà alla madre la somma di euro 300,00 mensili, anticipatamente ed entro il giorno venti di ciascun mese, con adeguamento annuo secondo gli indici Istat. A partire dal mese di settembre 2025, l'assegno anzidetto sarà pari ad euro 350,00. L'assegno al nucleo sarà percepito interamente da . La figlia dopo avere conseguito la laurea Parte_2 Per_1
in Lingue, lavora a Catania ed è autonoma economicamente per cui non dovrà essere previsto alcun contributo per il suo mantenimento. Le spese straordinarie per i due figli saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, previa idonea rendicontazione e/o giustificazione. Devono ritenersi spese ordinarie, come tali ricomprese tra gli oneri coperti dall'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: le spese di vitto, abbigliamento, abitazione, tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, di mensa, di acquisto di medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque, di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), di trasporto urbano, telefoniche, per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
di parrucchiere o estetista, ecc. Per spese straordinarie, a.- da sostenere previo accordo dei coniugi, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese scolastiche relative a iscrizioni e rette di scuole private;
le spese di iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese per il dopo-scuola; le spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica); le spese per frequenza di centri estivi;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico sanitarie non sostenute per il tramite del SSN;
b.- per spese straordinarie, da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese per acquisto di libri scolastici;
le spese per prestazioni medico sanitarie erogate dal SSN;
le spese per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili;
le spese per acquisto di farmaci prescritti;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti;
le spese per cure ortodontiche e odontoiatriche somministrate dal SSN o, in caso di impossibilità, da professionisti privati previa ricerca di mercato. 5).- Le parti si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, prestano il consenso al rilascio dello stesso anche per il figlio minore l solo ed esclusivo scopo turistico”. Per_2
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Parte_2
a CATANIA (CT) il 15/08/1975, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GUALTIERI SICAMINO' di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
30/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa SI Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1842 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CATANIA GIOVANNA, come da C.F._1
procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SACCA' ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di GUALTIERI SICAMINO' il
30/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (nata a [...] il Persona_1
27/10/2000), (nato a [...] P.G. l'8/11/2007) e (nata a Persona_2 CP_1
Milazzo l'1/02/2006);
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1).- Sulla casa coniugale. La casa coniugale sita in Venetico è concessa in comodato a dai propri genitori e la stessa continuerà ad abitarvi con i figli. I coniugi Parte_1
si danno atto di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli arredi presenti nell'abitazione nonché ad avere regolato ogni altro loro rapporto economico. 2).- Sui rapporti economici tra i coniugi. Le parti convengono di provvedere ciascuno al proprio mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati. 3).- Sull'affido condiviso del figlio minore Il Per_2
figlio ancora minorenne (compirà 18 anni l'8.11.2025), sarà affidato ad entrambi i Per_2
genitori - nel rispetto del principio della “bigenitorialità”- con domiciliazione privilegiata presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente. La continuità e la qualità dei rapporti tra le parti potrà essere garantita prevedendo tempi e modalità di frequentazione che saranno i più ampi possibili avuto riguardo alle esigenze lavorative del genitore nonché a quelle scolastiche e ludiche del figlio. Per le figlie Per_1
e SI, in quanto maggiorenni, non dovranno essere adottati provvedimenti sul loro affidamento. 4).- Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli e SI entrambi non autonomi economicamente, il padre Per_2
verserà alla madre la somma di euro 300,00 mensili, anticipatamente ed entro il giorno venti di ciascun mese, con adeguamento annuo secondo gli indici Istat. A partire dal mese di settembre 2025, l'assegno anzidetto sarà pari ad euro 350,00. L'assegno al nucleo sarà percepito interamente da . La figlia dopo avere conseguito la laurea Parte_2 Per_1
in Lingue, lavora a Catania ed è autonoma economicamente per cui non dovrà essere previsto alcun contributo per il suo mantenimento. Le spese straordinarie per i due figli saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, previa idonea rendicontazione e/o giustificazione. Devono ritenersi spese ordinarie, come tali ricomprese tra gli oneri coperti dall'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: le spese di vitto, abbigliamento, abitazione, tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, di mensa, di acquisto di medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque, di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), di trasporto urbano, telefoniche, per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
di parrucchiere o estetista, ecc. Per spese straordinarie, a.- da sostenere previo accordo dei coniugi, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese scolastiche relative a iscrizioni e rette di scuole private;
le spese di iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese per il dopo-scuola; le spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica); le spese per frequenza di centri estivi;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico sanitarie non sostenute per il tramite del SSN;
b.- per spese straordinarie, da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, devono intendersi, a titolo esemplificativo: le spese per acquisto di libri scolastici;
le spese per prestazioni medico sanitarie erogate dal SSN;
le spese per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili;
le spese per acquisto di farmaci prescritti;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti;
le spese per cure ortodontiche e odontoiatriche somministrate dal SSN o, in caso di impossibilità, da professionisti privati previa ricerca di mercato. 5).- Le parti si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, prestano il consenso al rilascio dello stesso anche per il figlio minore l solo ed esclusivo scopo turistico”. Per_2
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Parte_2
a CATANIA (CT) il 15/08/1975, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di GUALTIERI SICAMINO' di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
30/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.