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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14376 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Belmonte Mezzagno ( PA ) nella piazza Anime Sante
n° 22
opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Dolce ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Giuseppe Sciuti n°
164
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att, c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ciò posto, nel caso di specie, a fronte della domanda d'ingiunzione formulata
1 da , la quale ha agito in sede sommaria per ottenere da parte della CP_1
il pagamento della somma di € 33.045,00 ( oltre Parte_1
interessi e spese della procedura monitoria ) in forza di atto di ricognizione di debito contenuto nella pec con cui la suindicata società comunicava la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la impegnandosi a restituire alla CP_1
committenza il superiore importo, l'odierna parte opposta ha aderito alla quantificazione della pretesa creditoria, operata ex adverso in sede di attivazione del presente procedimento di opposizione, nella minor somma di € 26.090,00, oggetto di ordinanza di provvisoria esecuzione parziale, che evidentemente rimane assorbita dalla presente pronuncia.
Da ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 26.090,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo.
Con riguardo alle spese di lite, in ragione della condanna disposta con la presente pronuncia, ancorché per una somma minore rispetto a quella portata dal titolo giudiziale, la va altresì condannata a rifondere a Parte_1
parte opposta le spese della presente fase di cognizione nella misura dell'80%
( compensandosi il restante 20% ), che si liquidano nell'intero in complessivi
€ 4.000,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria, attesa la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3768/23 emesso, su ricorso di CP_1
dal Tribunale di Palermo in data 29.09.23;
2 - condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 26.090,00 oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese della presente fase di opposizione nella misura dell''80%, quantificate come in parte motiva nell'intero in € 4.000,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 24.11.2025
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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