Sentenza 14 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9671 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09671/2025REG.PROV.COLL.
N. 07635/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7635 del 2022, proposto dalla signora NA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Accarino e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n.7;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (sezione seconda) n. 732/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. NA SS e uditi gli avvocati Francesco Accarino per l’appellante e Giuliana Senatore per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. n. 50064 del 29 luglio 2013 con cui il Comune di Cava de' Tirreni ha rigettato l’istanza di condono ex l. 326/2003, relativa ad un fabbricato unifamiliare, su due livelli (per una superficie totale di circa 163,10 mq e per una volumetria complessiva di circa 592,24 mc), realizzato in sostituzione di un piccolo locale terraneo, a vocazione agricola di circa 30 mq, già oggetto di precedente concessione edilizia in sanatoria n. 775 del 1° settembre 1999.
2. Il provvedimento impugnato- dopo aver rilevato che le opere realizzate avevano comportato un incremento di superficie utile e di volumetria e che erano in contrasto con quanto previsto dall’art. 91 NTA del PRG- negava il condono ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) l. 326/2003, ricadendo l’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
3. Il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 732 del 14 marzo 2022, respingeva le plurime censure proposte dalla signora AN, ritenendo dirimente, alla luce della natura plurimotivata del provvedimento di diniego, la mancanza delle condizioni indicate dall’art. 32, comma 27, l. 326/2003 ai fini della condonabilità. Respingeva, inoltre, le censure di violazione del contraddittorio, non essendo l’amministrazione tenuta ad una confutazione analitica delle deduzioni del privato, e di omessa istruttoria con riguardo all’impossibilità di demolizione e ripristino, trattandosi di tematica relativa alla fase esecutiva.
4. La ricorrente ha interposto appello, articolando quattro motivi di gravame e riproponendo, in via devolutiva, le censure non esaminate e dichiarate espressamente assorbite dal T.a.r.
5. Si è costituito il Comune di Cava de’ Tirreni che ha depositato memoria, resistendo al gravame.
6. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento, previa eventuale istruttoria.
7. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ ERRORES IN PROCEDENDO ED IN JUDICANDO - Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 29, 33 e 34, 7, 8, 40 CPA, dell’art. 111 della Costituzione repubblicana, dell’art. 41 della Carta di Nizza e degli artt. 3, 6, 8 e 13 della Convenzione EDU - Violazione art. 112 c.p.c. - Violazione artt. 1, 2, 3 e 88 D.Lgs 02.07.2010, n. 104 – in relazione ai motivi di I grado (artt. 1 e ss. ed, in particolare, artt. 1 e ss. L. 24.11.2003, n. 326 ed, in particolare, art. 32, commi 27 e 35 - Violazione Legge Regionale Campania 18.11.2004, n. 10 ed, in particolare, art. 5 - Violazione artt. 1 e 3 L. 07.08.1990 n. 241 - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento di sanatoria speciale, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, erroneità). ”.
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nell’affermare la natura plurimotivata del diniego, soffermandosi soltanto sul regime vincolistico e non esaminando primo motivo di ricorso relativo alla conformità urbanistica delle opere, atteso che l’art. 32, comma 27, l. 326/03 esclude la sanatoria soltanto nel caso di cumulo e contestuale concorso delle tre condizioni ostative stabilite dal legislatore.
Sotto altro profilo, l’interpretazione fornita dal T.a.r. al citato art. 32, comma 27, l. 326/2003 sarebbe in contrasto con il dato letterale poiché la norma introduce un’eccezione alla non sanabilità delle opere abusive che si applica sia agli abusi maggiori che a quelli minori.
10. Le censure sono infondate.
11. Secondo l’univoca giurisprudenza, l’oggetto del terzo condono è circoscritto nelle aree vincolate alle sole tipologie di abuso di cui ai n.ri 4, 5, 6 dell’allegato 1 della legge 326/2003 (i c.d. “abusi minori”: opere di restauro o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici), mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato; ciò anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato (cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 746 del 2025 e n. 8103 del 2024 e n. 11069 del 2023; sez. II n. 2671 del 2025 e 8314 del 2024; sez. IV n. 2419 del 2025 e la giurisprudenza ivi richiamata).;
12. La creazione di nuovi volumi e di nuove superfici, unita alla preesistenza del vincolo paesaggistico, preclude, pertanto, il condono, ai sensi dell’art. art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003, che testualmente impedisce la realizzazione di nuovi edifici su aree vincolate (Cons. Stato sez. VI, n. 6529 del 23 luglio 2025).
13. È sufficiente che ricorra una sola delle condizioni ostative indicate dalla disposizione per rendere l’opera non sanabile. In tal senso è l’univoca giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. VII n. 10117 del 2024, sez. VI n. 11069 del 2023 e n. 425 del 2020).
14. Inconferente è il precedente giurisprudenziale richiamato dall’appellante (Cons. Stato sez. II 4 agosto 2022 n. 6925) in quanto relativo ad un diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e non ad un diniego di condono. In esso ci si limita a statuire che “ E’ evidente dunque che la (re)introdotta possibilità di sanatoria paesaggistica degli abusi minori non ha certo determinato una generalizzata rimessione in termini ai fini della fruizione di condoni per i quali la relativa tempistica è ampiamente chiusa, tanto più che la legislazione speciale che li ha previsti ne ha declinato anche i presupposti con riferimento alle aree vincolate ” (punto n. 14 della motivazione).
15. La tesi dell’appellante, secondo cui l’opera è sanabile laddove non ricorrano congiuntamente tutte condizioni ostative normativamente previste, è il frutto di un’interpretazione creativa chiaramente smentita dalla lettera della legge che enuclea più fattispecie alternative- e non cumulative- di insanabilità (Cons. Stato sez. II n. 5242 del 16 giugno 2025).
16. Nel caso di specie l’opera oggetto di sanatoria consiste nella realizzazione di un fabbricato unifamiliare per una superficie totale circa 163,10 mq e per una volumetria complessiva di circa 592,24 mc su area assoggettata a vincolo paesaggistico, in sostituzione di un locale terraneo a vocazione agricola di circa 30 mq, come emerge sia dalla domanda di sanatoria che dalla relazione tecnico descrittiva ad essa allegata (entrambe agli atti del fascicolo di primo grado): di qui la radicare insanabilità del manufatto ai sensi del già citato art. 32, comma 27, lett. d) l. 326/2003.
17. Correttamente, quindi, il giudice di primo grado, dopo aver rilevato la natura di abuso “maggiore” dell’opera e la sua realizzazione in area vincolata, ha dichiarato assorbite, in ragione della natura plurimotivata del provvedimento, le ulteriori censure relative alla conformità urbanistica del manufatto.
18. Fermo quanto sopra osservato, ci si limita a rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il diniego di sanatoria si fonda anche sul contrasto delle opere con la strumentazione urbanistica, tant’è che la ricorrente ha formulato sul punto uno specifico motivo di gravame sia in primo grado che in grado di appello (cfr. il secondo motivo di appello).
19. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il primo motivo di appello deve essere respinto.
20. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce “ ERRORES IN PROCEDENDO ED IN JUDICANDO - Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 29, 33 e 34, 7, 8, 40 CPA, dell’art. 111 della Costituzione repubblicana, dell’art. 41 della Carta di Nizza e degli artt. 3, 6, 8 e 13 della Convenzione EDU - Violazione art. 112 c.p.c. - Violazione artt. 1, 2, 3 e 88 D.Lgs 02.07.2010, n. 104 – in relazione ai motivi di I grado (artt. 1 e ss. ed, in particolare, artt. 1 e ss. L. 24.11.2003, n. 326 ed, in particolare, art. 32, commi 27 e 35 - Violazione Legge Regionale Campania 18.11.2004, n. 10 ed, in particolare, art. 5 - Violazione artt. 1 e 3 L. 07.08.1990 n. 241 - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento di sanatoria speciale, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, erroneità) - Omesso esame di un punto decisivo per la controversia – in relazione ai motivi di I grado (Violazione e falsa applicazione art. 32, comma 27, L. 24.11.2003 n. 326 - Violazione art. 31 e ss. ed, in particolare, artt. 32 e 33 L. 28.02.1985 n. 47 - Violazione art. 39 L. 23.12.1994 n. 724 - Violazione artt. 1 e 3 L. 07.08.1990 n. 241 - Violazione e falsa applicazione art. 91 delle N.T.A. al P.R.G. di Cava dei Tirreni - Violazione e falsa applicazione art. 17 L.R.C. n. 35/1987- Eccesso di potere (difetto e carenza di istruttoria - difetto e carenza della motivazione - errore sui presupposti di fatto e di diritto - ingiustizia manifesta - erroneità - omessa valutazione dell’interesse pubblico) ”. Vengono riproposte le censure relative all’asserito contrasto con l’art. 91 NTA, non esaminate dal T.a.r.
21. La censura è inammissibile per difetto di interesse.
22. Come sopra osservato, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in area vincolata è radicalmente ostativa alla sanabilità dell’opera, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) l. 326/2003, indipendentemente dalla conformità urbanistica della medesima.
23. In ogni caso, sul piano urbanistico, ci si limita ad osservare che:
-contrariamente a quanto affermato dall’appellante, l’opera oggetto di condono è stata edificata ex novo , previa demolizione della preesistente struttura (ordinanza di demolizione n. 895 dell’8 novembre 2000, richiamata a pag. 2 del diniego di condono);
- la nuova costruzione ricade in Zona G5 “ Verde pubblico a tutela ” in relazione alla quale l’art. 91 delle NTA del PRG non consente “ alcun intervento edilizio, fatta eccezione per la realizzazione dei servizi igienici che dovranno –di norma- essere realizzati in modo da contenere al massimo il volume ”;
- l’intervento realizzato è, quindi, in contrasto con l’art. 91 NTA del PRG.
24. La censura deve essere respinta.
25. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce “ ERRORES IN PROCEDENDO ED IN JUDICANDO - Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 29, 33 e 34, 7, 8, 40 CPA, dell’art. 111 della Costituzione repubblicana, dell’art. 41 della Carta di Nizza e degli artt. 3, 6, 8 e 13 della Convenzione EDU - Violazione art. 112 c.p.c. - Violazione artt. 1, 2, 3 e 88 D.Lgs 02.07.2010, n. 104 – in relazione ai motivi di I grado (artt. 1 e ss. e, in particolare, artt. 1 e ss. L. 24.11.2003, n. 326 ed, in particolare, art. 32, commi 27 e 35 - Violazione Legge Regionale Campania 18.11.2004, n. 10 ed, in particolare, art. 5 - Violazione artt. 1 e 3 L. 07.08.1990 n. 241 - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento di sanatoria speciale, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, erroneità) - Omesso esame di un punto decisivo per la controversia – in relazione ai motivi di I grado (Violazione e falsa applicazione art. 32, comma 27, L. 24.11.2003 n. 326 - Violazione art. 31 e ss. ed, in particolare, artt. 32 e 33 L. 28.02.1985 n. 47 - Violazione art. 39 L. 23.12.1994 n. 724 - Violazione artt. 1 e 3 L. 07.08.1990 n. 241 - Violazione e falsa applicazione art. 91 delle N.T.A. al P.R.G. di Cava dei Tirreni - Violazione e falsa applicazione art. 17 L.R.C. n. 35/1987 - Eccesso di potere (difetto e carenza di istruttoria - difetto e carenza della motivazione - errore sui presupposti di fatto e di diritto - ingiustizia manifesta - erroneità - omessa valutazione dell’interesse pubblico) - Violazione artt. 118 disp. Att. al CPC - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Diniego di Giustizia .” Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel respingere l’istanza di verificazione.
26. Il motivo è infondato.
27. La già rilevata insanabilità del manufatto rendeva superfluo qualunque approfondimento istruttorio.
28. Per altro verso, si osserva che “ La verificazione, analogamente alla consulenza tecnica d’ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, sicché non può essere fondatamente predicata alcuna omessa pronuncia o violazione del giusto processo per non aver il giudice (di primo grado) dato seguito alla su citata richiesta dell’interessato ” (Cons. Stato sez. II n. 2223 del 7 marzo 2024).
29. Il motivo deve essere respinto.
30. Con il quarto motivo di appello si deduce “ ERRORES IN PROCEDENDO ED IN JUDICANDO - Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 29, 33 e 34, 7, 8, 40 CPA, dell’art. 111 della Costituzione repubblicana, dell’art. 41 della Carta di Nizza e degli artt. 3, 6, 8 e 13 della Convenzione EDU - Violazione art. 112 c.p.c. - Violazione artt. 1, 2, 3 e 88 D.Lgs 02.07.2010, n. 104 – in relazione ai motivi di I grado (Violazione art. 10bis L. 07.08.1990, n. 241 - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento, anche in relazione all’ultimo comma dell’art. 10bis L. 241/90) ”. L’appellante ripropone la censura relativa alla violazione del contraddittorio, già respinta dal T.a.r.
31. La censura è priva di pregio.
32. Dal provvedimento impugnato emerge che le deduzioni difensive sono state prese in esame dall’amministrazione, ma giudicate inidonee a superare le ragioni del diniego, stante il difetto dei presupposti previsti dalla normativa sul condono. Per altro verso, la ricorrente non ha evidenziato fatti o prodotto documenti idonei a dimostrare la palese fondatezza della propria pretesa.
33. La presentazione di memorie ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non ne impone la puntuale e analitica confutazione da parte dell’amministrazione, essendo sufficiente che le ragioni del mancato accoglimento siano desumibili dalla motivazione complessivamente resa a sostegno del provvedimento (Cons. Stato, sez. II n. 5242 del 16 giugno 2025; sez. VII, 29 marzo 2023, n.3283).
34. Anche il quarto motivo deve essere respinto.
35. Vanno, infine, dichiarate assorbite le ulteriori censure non esaminate dal T.a.r. e riproposte in via devolutiva in appello, il cui esame non potrebbe comunque condurre all’accoglimento del gravame.
36. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
37. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora NA AN al pagamento a favore del Comune di Cava de’ Tirreni delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
NI Di CA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
NA SS, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SS | NI Di CA |
IL SEGRETARIO