Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/03/2026, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11360 del 2025, proposto da Luciana Pirrongelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciana Pirrongelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l'ottemperanza delle sentenze n. 12441 e n.12442, pubblicate il 4 Dicembre 2024, emesse dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dr.ssa Donatella Casari, nonché della
sentenza n. 12862, pubblicata il 13 Dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dr.ssa Silvia Antonioni, in materia di pubblico impiego, con le quali è stato riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad usufruire della "Carta elettronica del Docente”, di cui all'art.1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015, ed è stato condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Avv. Luciana Pirrongelli, in quanto procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OV TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la comunicazione della ricorrente all’udienza del 18 Febbraio 2026, poi confermata successivamente, in ordine al fatto che il Ministero resistente ha provveduto al pagamento delle spese di lite dei giudizi sopra indicati per i quali era stato azionato il presente ricorso;
Considerato che la ricorrente ha insistito in ordine al pagamento delle spese di lite, evidenziando che la predetta liquidazione è avvenuta solo successivamente al radicamento del presente ricorso;
Ritenuto di dover dichiarare la cessata materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite della presente controversia debbano seguire la soccombenza come per legge, con liquidazione forfettaria nei sensi di cui al dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento quelli relativi alle esecuzioni mobiliari, maggiormente attinenti alla fattispecie (ex art. 3 D.M. 55/2014); vale altresì notare che: (i) pure prendendo a riferimento i parametri dell’ordinario ricorso al TAR, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014, occorre tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio ed a questa stregua vanno applicati i “minimi” atteso il carattere elementare del ricorso; (ii) la fase decisionale non può essere liquidata, in quanto è virtualmente indistinguibile dalla fase di studio e da quella introduttiva, atteso che non sono state espletate reali attività difensionali in vista della decisione, ed ai sensi dal D.M. 55/2014 (art. 4, comma 5) sussiste il principio della liquidazione per fasi; (iii) va applicata la riduzione del 30% per l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, trattandosi della mera richiesta dell’esecuzione di sentenze del G.O.; (iv) vanno richiamate, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le recenti sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800 (ottocento), oltre accessori di legge, se dovuti, mentre la rifusione del contributo unificato è dovuto da parte dell’Amministrazione senza necessità di esplicita menzione nel provvedimento giurisdizionale, trattandosi di effetto automatico ex lege , con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS TO, Presidente
OV TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TI | SS TO |
IL SEGRETARIO