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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 17.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2943/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to RIGGIO CORRADO
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. MUSTO LUISA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la convenuta, chiedendo:
1) Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare comminato con nota inviata a mezzo P.E.C. al dott. in data 05.01.2024 a firma dei componenti Parte_1 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell Controparte_1 in quanto emanato in violazione dei principi sanciti dalla vigente normativa e,
[...] nello specifico, per violazione del principio di specificità e per violazione dell'articolo 71, comma 6, del CCNL Dirigenza medica attualmente in vigore;
2) in ogni caso dichiararsi nullo il provvedimento disciplinare comminato con nota inviata a mezzo P.E.C. al dott. in data 05.01.2024 a firma dei componenti dell Parte_1 [...] in quanto anche se si volesse considerare non Controparte_2 violato il principio di specificità ed i principi sanciti dall'art. 71, comma 6, del CCNL di categoria, per i fatti accaduti in data 23.08.2023 si sarebbe dovuto procedere ad archiviazione per le stesse motivazioni indicate dall'Ufficio Procedimenti disciplinari per i fatti accaduti in data 09.08.2023 poiché trattasi di circostanze perfettamente uguali, anzi, addirittura, più blande rispetto ai fatti accaduti in data 09.08.2023 per i motivi indicati nel corpo del presente ricorso;
3) condannare l in persona del Controparte_1
Direttore Generale p.t., con sede legale in Napoli alla Via Antonio Cardarelli n.9, al pagamento del compenso professionale così come determinato dalla vigente normativa.
All'uopo l'istante ha dedotto:
- di prestare servizio, quale dirigente medico ortopedico, presso la UOC di Ortopedia della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli;
- che, nell'ambito di tale rapporto di lavoro, in data 07.09.2023, aveva ricevuto, a mezzo P.E.C., nota N. prot. 00022510 avente ad oggetto contestazione d'addebito nella quale veniva notiziato dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per i fatti ivi indicati: 1) il comportamento tenuto in data 09.08.2023 presso il Poliambulatorio centralizzato c/o Padiglione P, allorquando interrompeva l'attività rifiutandosi di proseguire nelle visite e impedendo al sostituto di utilizzare gli ambienti destinati al
, essendosi rifiutato di lasciare gli stessi;
2) i comportamenti non Controparte_3 conformi avuti con i colleghi e superiori anche dinanzi ai pazienti in data 09.08.2023; 3) i comportamenti non conformi avuti con i colleghi anche dinanzi ai pazienti in data 25.08.2023;
- che, in ordine al primo episodio, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari aveva ricevuto, con prot. n. 19595, una nota P.E.C. del Dirigente della Direzione Medica, il quale riferiva che, in data 09.08.2023 alle ore 10 circa, il ricorrente interrompeva l'attività di servizio per problematiche non precisate, richiedendo l'intervento dei Carabinieri ed ostacolando il prosieguo dell'attività del sostituto nominato nonché tenendo comportamenti non conformi con il personale ed i pazienti, come riportati da successive comunicazioni inviate in data 10.08.2023;
- che l'audizione del ricorrente veniva differita al 21.10.2023 su propria richiesta per impossibilità a presenziare per il giorno precedentemente stabilito del 17.10.2023;
- di aver inviato per mezzo del proprio legale memoria difensiva nella quale aveva preso posizione per i fatti accaduti in data 09.08.2023 e non anche per i fatti contestati del 25.08.2025, in quanto In quella data non in servizio presso gli ambulatori bensì presso presso il Pronto Soccorso dell dunque, non correttamente Controparte_4 evidenziati;
- che, all'esito dell'espletato contraddittorio, con P.E.C. del 05.01.2024 prot. n. 313, l'azienda ospedaliera definiva il procedimento Irrogando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre come segue :
“Tanto esposto, tenuto conto che EL ha dato seguito alle direttive dopo molte ore creando ritardi nella gestione delle visite e richiedendo senza particolari ragioni l'intervento dei carabinieri e che nelle circostanze di tempo innanzi meglio descritte si è rivolto con toni minacciosi e ingiuriosi nei riguardi del dott. , la condotta assunta Pt_2 configura la fattispecie prevista;
- dall'art. 72 co. 4 lett. A) del CCNL 19.12.2019 che prevede la sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500 nei casi di inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio;
- dall'art. 72 co 8 CCNL dirigenza SSN, che prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione al criteri di cui al comma 1 per: b) minacce, ingiurie gravi o diffamazioni verso il pubblico oppure nei con- fronti dell'Azienda o Ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti
o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con tenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dell'Ente o dei componenti della Direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione del-la libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della Legge 300 del 1970; 1) atti
o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la condotta da EL assunta determina più violazioni con conseguente applicazione della sola maggiore, considerate le fattispecie di luogo e tempo in cui si sono verificati i fatti graduando la sanzione alla condotta tenuta nel caso concreto il Collegio, all'unanimità DISPONE adottarsi il provvedimento disciplinare, a carico del dipendente dott. della sospensione dal Parte_1 servizio e con privazione della retribuzione per 3 giorni.”.
Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato la illegittimità del provvedimento disciplinare ricevuto per violazione del principio di specificità della contestazione, previsto anche dal CCNL Dirigenza Medica, all' art.71, comma 6.
All'uopo, premesso che la azienda ospedaliera convenuta gli aveva addebitato con la lettera di contestazione disciplinare fatti asseritamente da lui commessi nelle date del 9.08.2025 e del 25.08.2025, mentre svolgeva servizio presso il Poliambulatorio del padiglione P del nosocomio, e che egli nella giornata del 25.08.2025 non aveva prestato servizio presso il predetto Poliambulatorio, ma al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero, parte ricorrente ha asserito che pertanto egli nel presentare le proprie giustificazioni, si era incentrato esclusivamente su quanto addebitato per la giornata del 9.08.2023; che da tanto era derivato certamente una lesione del proprio diritto di difesa, considerato che la convenuta, nell'irrogare la sanzione, aveva tenuto conto della presentazione di tali parziali giustifiche. La parte ricorrente ha indicato che in realtà solo leggendo il provvedimento di irrogazione della sanzione, si era resa conto - per un riferimento fatto nel capoverso della pagina 10 - che la datrice di lavoro aveva inteso contestare comportamenti verificatisi non in data 25 agosto bensì in data 23 agosto 2023.
Inoltre la parte ricorrente ha censurato che la azienda ospedaliera non aveva sufficientemente motivato la decisione di sanzionare disciplinarmente i fatti commessi nel giorno 23.08.2023 ( erroneamente indicati come commessi il 25.08.2023), che in realtà costituivano una ripetizione ( addirittura più blanda) dei medesimi fatti da lui commessi nella precedente giornata del 9.08.2023, per i quale, invece, la azienda disponeva l'archiviazione.
Si costituiva in giudizio l in data Controparte_1
10.10.2024, chiedendo di:
a) rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, e per ogni altra circostanza indicata in atti e/o desumibile da quanto sopra esposto, rigettando ogni avversa domanda;
b) per l'effetto dichiarare l'atto impugnato legittimo;
c) condannare controparte al pagamento delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di causa, in favore dell Controparte_5
A tal proposito, parte resistente ha sostenuto la legittimità del provvedimento disciplinare ed il rispetto del principio di specificità della contestazione dell'art. 71 comma 6 CCNL Dirigenza Medica nonché dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, deducendo ed eccependo per un primo profilo che alcun vulnus difensivo si era prodotto a cagione dell' errore materiale in cui essa era incorsa nel redigere la lettera di contestazione disciplinare, atteso che - da una semplice lettura degli atti del procedimento - il ricorrente ben poteva comprendere individuare che la datrice di lavoro intendeva effettivamente contestare quale secondo episodio un comportamento in data 23.08.2023.
Circa poi altro profilo di illegittimità indicato in ricorso, con il quale la parte ricorrente censura che l'azienda ospedaliera lo aveva sanzionato disciplinarmente per la condotta tenuta in data 23 agosto, laddove la stessa costituiva mera reiterazione, addirittura in forma più blanda, di una condotta già realizzata in data 9 agosto 2023 per la quale alcun provvedimento disciplinare era stato preso, la difesa dell'azienda ospedaliera ha indicato che non è dato comprendere i criteri di valutazione per i quali il ricorrente aveva considerato il secondo episodio meno grave del primo;
ha inoltre stigmatizzato che, anche all'esito della corretta comprensione da parte del lavoratore del fatto che l'azienda ospedaliera gli aveva imputato in sede disciplinare comportamenti tenuti nella data del 23 agosto 2023 e non il 25 agosto 2023, il ricorrente tuttavia, neppure in sede giudiziaria, aveva presentato difese in merito a detti fatti.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 17.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, non possono accogliersi i motivi di doglianza posti dalla difesa di parte ricorrente a fondamento della richiesta, formulata in ricorso, di declaratoria di nullità del provvedimento disciplinare, di cui appena sopra. Già sulla base degli atti emerge la correttezza del procedimento disciplinare e la legittimità della sanzione conservativa impugnata.
Nello specifico, in primo luogo, si ritiene infondato il primo motivo di ricorso, secondo il quale a cagione della mancata specificità della contestazione disciplinare, integrata dalla erronea indicazione della data di verificazione della condotta contestata, il diritto di difesa dell'odierno istante sarebbe stato inficiato.
Seguendo la allegazione fatta dal ricorrente egli, avendo potuto apprendere solo in occasione della conclusione del procedimento disciplinare ( con il provvedimento di irrogazione della sanzione)del fatto che - diifferentemente da come indicato nella lettera di avvio del procedimento - gli era stata addebitata disciplinarmente una condotta posta in essere in data 23 agosto 2023 piuttosto che in data 25 agosto 2023, nulla aveva potuto eccepire a propria difesa.
Orbene la tesi della parte ricorrente circa la esistenza di un vulnus difensivo a cagione dell'errore materiale in cui era incorsa la azienda ospedaliera in sede di contestazione degli addebiti è del tutto smentita dalla circostanza che il ricorrente nella odierna sede giudiziaria
– ormai chiaritosi l'equivoco - non ha presentato comunque alcuna difesa nel merito. In buona sostanza il fatto che nell'odierno ricorso non sia stato dedotto, in senso recuperatorio di un momento defensionale mancato, alcunchè nel merito, vale a far ritenere che in assoluto il ricorrente non aveva né ha nel merito alcun argomento difensivo da proporre in relazione alla condotta da lui tenuta in data 23 agosto 2023.
Ad ogni buon conto, ferma la dirimenza di quanto appena indicato, a parere dello scrivente giudice l'errore materiale in cui è incorsa la azienda ospedaliera all'atto della redazione della lettera di contestazione disciplinare non è stato tale da precludere al lavoratore la effettiva comprensione individuazione dei fatti addebitati. Non è verosimile, invero, che il ricorrente abbia realizzato solo in seguito alla conclusione del procedimento disciplinare che l'azienda ospedaliera aveva inteso contestargli la condotta posta in essere il giorno 23.08.2023. Infatti nonostante l'erroneo riferimento alla data del 25 agosto 2023 contenuto nella lettera di avvio del procedimento disciplinare, non può non considerarsi che nel corpo della medesima lettera erano stati scansionati documenti afferenti alla vicenda (utili per dare all'incolpato la completa cognizione della condotta addebitata )che chiaramente recavano la annotazione della data del 23 agosto 2023.
Ci si riferisce ai seguenti due documenti, inseriti nel corpo della lettera di contestazione e dunque parte integrante della stessa:
1) mail di segnalazione alla Direzione Sanitaria a firma della Coordinatrice Parte_3 in cui si legge: “ In data 23.08.2023 il Dr. impegnato nell'ambulatorio della Pt_1 ha messo in essere la replica di quanto accaduto in data Controparte_6
09.08.2023”, 2) relazione del dott. , dirigente medico Direzione Sanitaria, Persona_1 espressamente riferita a fatti svoltisi in data 23.08.2023 ( segnalandosi che detta relazione reca inoltre, in calce, numero di protocollo interno aziendale del 24 agosto 2023).
Conclusivamente l' errore materiale indicato non ha inficiato l'idoneità dell'atto di realizzare il fine perseguito dalla normativa in tema della specificità della contestazione disciplinare, ossia consentire al lavoratore di preparare una puntuale difesa.
D'altronde, il principio di specificità ha come unico fine quello di consentire al lavoratore di comprendere gli addebiti mossi nei suoi confronti e, dunque, di poter apprestare le proprie difese in modo completo (cfr. Cass. civ. Sent. n. 9590/2018).
Come ricordato dalla Suprema Corte in tema di licenziamento disciplinare, “la specificità dell'addebito previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve, a tal fine, rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o, comunque, comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ;
per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass. Ord. n. 34425/2021).
Nell'ambito della circolarità degli obblighi di correttezza tra le parti, d'altro canto, all'onere gravante sul datore di lavoro di procedere ad una contestazione disciplinare munita di specificità, corrisponde il dovere del lavoratore di leggere con attenzione e non in via superficiale e frettolosa la lettera di addebito, trincerandosi in una lettura formalistica della stessa che maliziosamente si avvalga di eventuali errori materiali nella redazione della stessa commessi dal datore di lavoro.
Ebbene, nel caso di specie, la completa lettura della doviziosa contestazione disciplinare fatta dalla azienda ospedaliera convenuta, al di là dell'errore materiale, consente senz'altro, in concreto, la comprensione della vicenda addebitata e dunque pone l'incolpato la posizione di poter procedere a una sua completa difesa.
Va disattesa anche l'altra doglianza presentata in ricorso, con la quale sostanzialmente il sanitario ricorrente si duole del fatto che l'azienda ospedaliera inspiegabilmente aveva deciso di sanzionarlo per una condotta da lui tenuta il giorno 23 agosto, nonostante la stessa integrasse una variante più blanda di quanto da lui già ha posto in essere pochi giorni prima virgola in data 9 agosto 2023.
Tale censura va respinta per la sua intrinseca, evidente illogicità . Innanzitutto già solo perché, pur a voler ipotizzare - ma così non è, attesi i condivisibili rilievi mossi sul punto da parte convenuta in memoria - la sovrapponibilità delle condotte tenute dal ricorrente nelle giornate del 9 agosto e del 23 agosto e dei rispettivi procedimenti disciplinari, va considerato che ordinariamente il datore di lavoro è certamente più incline a sanzionare disciplinarmente il dipendente In occasione della reiterazione di un illecito già in precedenza posto in essere, piuttosto che in occasione della commissione di un illecito per la prima volta. Già solo pertanto non è condivisibile il ragionamento proposto dal ricorrente nelle sue difese secondo il quale la azienda ospedaliera, avendo deciso per la archiviazione della prima vicenda, avrebbe dovuto archiviare anche la seconda.
Deve, tra l'altro, notarsi che - come indicato nello stesso provvedimento di definizione del procedimento disciplinare, in atti - per il primo episodio si è proceduto ad archiviazione sulla base della seguente motivazione: “che con riguardo all'episodio del 09.08.2023, all'esito dell'istruttoria, pur avutasi conferma della condotta non conforme del dott. , non si sono Pt_1 univocamente chiarite le ragioni che hanno determinato la stessa e, in ogni caso, non è definitivamente emersa la segnalata interruzione di pubblico servizio. Per tale contestazione si procede, quindi ad archiviazione”.
Il secondo episodio contestato è stato oggetto di provvedimento disciplinare in quanto univocamente accertato e legittimamente ritenuto più grave: “…tenuto conto che EL ha dato seguito alle direttive dopo molte ore creando ritardi nella gestione delle visite e richiedendo senza particolari ragioni l'intervento dei carabinieri e che nelle circostanze di tempo innanzi meglio descrittesi è rivolto con toni minacciosi e ingiuriosi nei riguardi del dott. ”. Parte_4
La motivazione del provvedimento disciplinare, dunque, non rappresenta l'asserito diverso trattamento da parte della di condotte uguali, bensì il verificarsi di due Controparte_1 fattispecie differenti, essendo mancata all'esito della istruttoria del primo procedimento disciplinare quel chiaro accertamento della responsabilità del ricorrente nella commissione del fatto emerso invece nel secondo procedimento.
Per tutti i motivi di cui sopra, lo scrivente Giudice ritiene legittimo il provvedimento disciplinare comminato.
Deve, pertanto, rigettarsi integralmente la domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
esse vengono poste a carico del ricorrente, con conseguente condanna dello stesso alla rifusione delle stesse in favore della azienda ospedaliera convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta che si liquidano in complessivi € 2.500,00 , spese generali IVA e CPA come per legge .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 17.07.2025
Il Giudice del Lavoro
( dott. Annamaria Lazzara)
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 17.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2943/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to RIGGIO CORRADO
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. MUSTO LUISA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la convenuta, chiedendo:
1) Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare comminato con nota inviata a mezzo P.E.C. al dott. in data 05.01.2024 a firma dei componenti Parte_1 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell Controparte_1 in quanto emanato in violazione dei principi sanciti dalla vigente normativa e,
[...] nello specifico, per violazione del principio di specificità e per violazione dell'articolo 71, comma 6, del CCNL Dirigenza medica attualmente in vigore;
2) in ogni caso dichiararsi nullo il provvedimento disciplinare comminato con nota inviata a mezzo P.E.C. al dott. in data 05.01.2024 a firma dei componenti dell Parte_1 [...] in quanto anche se si volesse considerare non Controparte_2 violato il principio di specificità ed i principi sanciti dall'art. 71, comma 6, del CCNL di categoria, per i fatti accaduti in data 23.08.2023 si sarebbe dovuto procedere ad archiviazione per le stesse motivazioni indicate dall'Ufficio Procedimenti disciplinari per i fatti accaduti in data 09.08.2023 poiché trattasi di circostanze perfettamente uguali, anzi, addirittura, più blande rispetto ai fatti accaduti in data 09.08.2023 per i motivi indicati nel corpo del presente ricorso;
3) condannare l in persona del Controparte_1
Direttore Generale p.t., con sede legale in Napoli alla Via Antonio Cardarelli n.9, al pagamento del compenso professionale così come determinato dalla vigente normativa.
All'uopo l'istante ha dedotto:
- di prestare servizio, quale dirigente medico ortopedico, presso la UOC di Ortopedia della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli;
- che, nell'ambito di tale rapporto di lavoro, in data 07.09.2023, aveva ricevuto, a mezzo P.E.C., nota N. prot. 00022510 avente ad oggetto contestazione d'addebito nella quale veniva notiziato dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per i fatti ivi indicati: 1) il comportamento tenuto in data 09.08.2023 presso il Poliambulatorio centralizzato c/o Padiglione P, allorquando interrompeva l'attività rifiutandosi di proseguire nelle visite e impedendo al sostituto di utilizzare gli ambienti destinati al
, essendosi rifiutato di lasciare gli stessi;
2) i comportamenti non Controparte_3 conformi avuti con i colleghi e superiori anche dinanzi ai pazienti in data 09.08.2023; 3) i comportamenti non conformi avuti con i colleghi anche dinanzi ai pazienti in data 25.08.2023;
- che, in ordine al primo episodio, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari aveva ricevuto, con prot. n. 19595, una nota P.E.C. del Dirigente della Direzione Medica, il quale riferiva che, in data 09.08.2023 alle ore 10 circa, il ricorrente interrompeva l'attività di servizio per problematiche non precisate, richiedendo l'intervento dei Carabinieri ed ostacolando il prosieguo dell'attività del sostituto nominato nonché tenendo comportamenti non conformi con il personale ed i pazienti, come riportati da successive comunicazioni inviate in data 10.08.2023;
- che l'audizione del ricorrente veniva differita al 21.10.2023 su propria richiesta per impossibilità a presenziare per il giorno precedentemente stabilito del 17.10.2023;
- di aver inviato per mezzo del proprio legale memoria difensiva nella quale aveva preso posizione per i fatti accaduti in data 09.08.2023 e non anche per i fatti contestati del 25.08.2025, in quanto In quella data non in servizio presso gli ambulatori bensì presso presso il Pronto Soccorso dell dunque, non correttamente Controparte_4 evidenziati;
- che, all'esito dell'espletato contraddittorio, con P.E.C. del 05.01.2024 prot. n. 313, l'azienda ospedaliera definiva il procedimento Irrogando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre come segue :
“Tanto esposto, tenuto conto che EL ha dato seguito alle direttive dopo molte ore creando ritardi nella gestione delle visite e richiedendo senza particolari ragioni l'intervento dei carabinieri e che nelle circostanze di tempo innanzi meglio descritte si è rivolto con toni minacciosi e ingiuriosi nei riguardi del dott. , la condotta assunta Pt_2 configura la fattispecie prevista;
- dall'art. 72 co. 4 lett. A) del CCNL 19.12.2019 che prevede la sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500 nei casi di inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio;
- dall'art. 72 co 8 CCNL dirigenza SSN, che prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione al criteri di cui al comma 1 per: b) minacce, ingiurie gravi o diffamazioni verso il pubblico oppure nei con- fronti dell'Azienda o Ente o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti
o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con tenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dell'Ente o dei componenti della Direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione del-la libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della Legge 300 del 1970; 1) atti
o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la condotta da EL assunta determina più violazioni con conseguente applicazione della sola maggiore, considerate le fattispecie di luogo e tempo in cui si sono verificati i fatti graduando la sanzione alla condotta tenuta nel caso concreto il Collegio, all'unanimità DISPONE adottarsi il provvedimento disciplinare, a carico del dipendente dott. della sospensione dal Parte_1 servizio e con privazione della retribuzione per 3 giorni.”.
Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato la illegittimità del provvedimento disciplinare ricevuto per violazione del principio di specificità della contestazione, previsto anche dal CCNL Dirigenza Medica, all' art.71, comma 6.
All'uopo, premesso che la azienda ospedaliera convenuta gli aveva addebitato con la lettera di contestazione disciplinare fatti asseritamente da lui commessi nelle date del 9.08.2025 e del 25.08.2025, mentre svolgeva servizio presso il Poliambulatorio del padiglione P del nosocomio, e che egli nella giornata del 25.08.2025 non aveva prestato servizio presso il predetto Poliambulatorio, ma al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero, parte ricorrente ha asserito che pertanto egli nel presentare le proprie giustificazioni, si era incentrato esclusivamente su quanto addebitato per la giornata del 9.08.2023; che da tanto era derivato certamente una lesione del proprio diritto di difesa, considerato che la convenuta, nell'irrogare la sanzione, aveva tenuto conto della presentazione di tali parziali giustifiche. La parte ricorrente ha indicato che in realtà solo leggendo il provvedimento di irrogazione della sanzione, si era resa conto - per un riferimento fatto nel capoverso della pagina 10 - che la datrice di lavoro aveva inteso contestare comportamenti verificatisi non in data 25 agosto bensì in data 23 agosto 2023.
Inoltre la parte ricorrente ha censurato che la azienda ospedaliera non aveva sufficientemente motivato la decisione di sanzionare disciplinarmente i fatti commessi nel giorno 23.08.2023 ( erroneamente indicati come commessi il 25.08.2023), che in realtà costituivano una ripetizione ( addirittura più blanda) dei medesimi fatti da lui commessi nella precedente giornata del 9.08.2023, per i quale, invece, la azienda disponeva l'archiviazione.
Si costituiva in giudizio l in data Controparte_1
10.10.2024, chiedendo di:
a) rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, e per ogni altra circostanza indicata in atti e/o desumibile da quanto sopra esposto, rigettando ogni avversa domanda;
b) per l'effetto dichiarare l'atto impugnato legittimo;
c) condannare controparte al pagamento delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di causa, in favore dell Controparte_5
A tal proposito, parte resistente ha sostenuto la legittimità del provvedimento disciplinare ed il rispetto del principio di specificità della contestazione dell'art. 71 comma 6 CCNL Dirigenza Medica nonché dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, deducendo ed eccependo per un primo profilo che alcun vulnus difensivo si era prodotto a cagione dell' errore materiale in cui essa era incorsa nel redigere la lettera di contestazione disciplinare, atteso che - da una semplice lettura degli atti del procedimento - il ricorrente ben poteva comprendere individuare che la datrice di lavoro intendeva effettivamente contestare quale secondo episodio un comportamento in data 23.08.2023.
Circa poi altro profilo di illegittimità indicato in ricorso, con il quale la parte ricorrente censura che l'azienda ospedaliera lo aveva sanzionato disciplinarmente per la condotta tenuta in data 23 agosto, laddove la stessa costituiva mera reiterazione, addirittura in forma più blanda, di una condotta già realizzata in data 9 agosto 2023 per la quale alcun provvedimento disciplinare era stato preso, la difesa dell'azienda ospedaliera ha indicato che non è dato comprendere i criteri di valutazione per i quali il ricorrente aveva considerato il secondo episodio meno grave del primo;
ha inoltre stigmatizzato che, anche all'esito della corretta comprensione da parte del lavoratore del fatto che l'azienda ospedaliera gli aveva imputato in sede disciplinare comportamenti tenuti nella data del 23 agosto 2023 e non il 25 agosto 2023, il ricorrente tuttavia, neppure in sede giudiziaria, aveva presentato difese in merito a detti fatti.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 17.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, non possono accogliersi i motivi di doglianza posti dalla difesa di parte ricorrente a fondamento della richiesta, formulata in ricorso, di declaratoria di nullità del provvedimento disciplinare, di cui appena sopra. Già sulla base degli atti emerge la correttezza del procedimento disciplinare e la legittimità della sanzione conservativa impugnata.
Nello specifico, in primo luogo, si ritiene infondato il primo motivo di ricorso, secondo il quale a cagione della mancata specificità della contestazione disciplinare, integrata dalla erronea indicazione della data di verificazione della condotta contestata, il diritto di difesa dell'odierno istante sarebbe stato inficiato.
Seguendo la allegazione fatta dal ricorrente egli, avendo potuto apprendere solo in occasione della conclusione del procedimento disciplinare ( con il provvedimento di irrogazione della sanzione)del fatto che - diifferentemente da come indicato nella lettera di avvio del procedimento - gli era stata addebitata disciplinarmente una condotta posta in essere in data 23 agosto 2023 piuttosto che in data 25 agosto 2023, nulla aveva potuto eccepire a propria difesa.
Orbene la tesi della parte ricorrente circa la esistenza di un vulnus difensivo a cagione dell'errore materiale in cui era incorsa la azienda ospedaliera in sede di contestazione degli addebiti è del tutto smentita dalla circostanza che il ricorrente nella odierna sede giudiziaria
– ormai chiaritosi l'equivoco - non ha presentato comunque alcuna difesa nel merito. In buona sostanza il fatto che nell'odierno ricorso non sia stato dedotto, in senso recuperatorio di un momento defensionale mancato, alcunchè nel merito, vale a far ritenere che in assoluto il ricorrente non aveva né ha nel merito alcun argomento difensivo da proporre in relazione alla condotta da lui tenuta in data 23 agosto 2023.
Ad ogni buon conto, ferma la dirimenza di quanto appena indicato, a parere dello scrivente giudice l'errore materiale in cui è incorsa la azienda ospedaliera all'atto della redazione della lettera di contestazione disciplinare non è stato tale da precludere al lavoratore la effettiva comprensione individuazione dei fatti addebitati. Non è verosimile, invero, che il ricorrente abbia realizzato solo in seguito alla conclusione del procedimento disciplinare che l'azienda ospedaliera aveva inteso contestargli la condotta posta in essere il giorno 23.08.2023. Infatti nonostante l'erroneo riferimento alla data del 25 agosto 2023 contenuto nella lettera di avvio del procedimento disciplinare, non può non considerarsi che nel corpo della medesima lettera erano stati scansionati documenti afferenti alla vicenda (utili per dare all'incolpato la completa cognizione della condotta addebitata )che chiaramente recavano la annotazione della data del 23 agosto 2023.
Ci si riferisce ai seguenti due documenti, inseriti nel corpo della lettera di contestazione e dunque parte integrante della stessa:
1) mail di segnalazione alla Direzione Sanitaria a firma della Coordinatrice Parte_3 in cui si legge: “ In data 23.08.2023 il Dr. impegnato nell'ambulatorio della Pt_1 ha messo in essere la replica di quanto accaduto in data Controparte_6
09.08.2023”, 2) relazione del dott. , dirigente medico Direzione Sanitaria, Persona_1 espressamente riferita a fatti svoltisi in data 23.08.2023 ( segnalandosi che detta relazione reca inoltre, in calce, numero di protocollo interno aziendale del 24 agosto 2023).
Conclusivamente l' errore materiale indicato non ha inficiato l'idoneità dell'atto di realizzare il fine perseguito dalla normativa in tema della specificità della contestazione disciplinare, ossia consentire al lavoratore di preparare una puntuale difesa.
D'altronde, il principio di specificità ha come unico fine quello di consentire al lavoratore di comprendere gli addebiti mossi nei suoi confronti e, dunque, di poter apprestare le proprie difese in modo completo (cfr. Cass. civ. Sent. n. 9590/2018).
Come ricordato dalla Suprema Corte in tema di licenziamento disciplinare, “la specificità dell'addebito previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve, a tal fine, rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o, comunque, comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ;
per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass. Ord. n. 34425/2021).
Nell'ambito della circolarità degli obblighi di correttezza tra le parti, d'altro canto, all'onere gravante sul datore di lavoro di procedere ad una contestazione disciplinare munita di specificità, corrisponde il dovere del lavoratore di leggere con attenzione e non in via superficiale e frettolosa la lettera di addebito, trincerandosi in una lettura formalistica della stessa che maliziosamente si avvalga di eventuali errori materiali nella redazione della stessa commessi dal datore di lavoro.
Ebbene, nel caso di specie, la completa lettura della doviziosa contestazione disciplinare fatta dalla azienda ospedaliera convenuta, al di là dell'errore materiale, consente senz'altro, in concreto, la comprensione della vicenda addebitata e dunque pone l'incolpato la posizione di poter procedere a una sua completa difesa.
Va disattesa anche l'altra doglianza presentata in ricorso, con la quale sostanzialmente il sanitario ricorrente si duole del fatto che l'azienda ospedaliera inspiegabilmente aveva deciso di sanzionarlo per una condotta da lui tenuta il giorno 23 agosto, nonostante la stessa integrasse una variante più blanda di quanto da lui già ha posto in essere pochi giorni prima virgola in data 9 agosto 2023.
Tale censura va respinta per la sua intrinseca, evidente illogicità . Innanzitutto già solo perché, pur a voler ipotizzare - ma così non è, attesi i condivisibili rilievi mossi sul punto da parte convenuta in memoria - la sovrapponibilità delle condotte tenute dal ricorrente nelle giornate del 9 agosto e del 23 agosto e dei rispettivi procedimenti disciplinari, va considerato che ordinariamente il datore di lavoro è certamente più incline a sanzionare disciplinarmente il dipendente In occasione della reiterazione di un illecito già in precedenza posto in essere, piuttosto che in occasione della commissione di un illecito per la prima volta. Già solo pertanto non è condivisibile il ragionamento proposto dal ricorrente nelle sue difese secondo il quale la azienda ospedaliera, avendo deciso per la archiviazione della prima vicenda, avrebbe dovuto archiviare anche la seconda.
Deve, tra l'altro, notarsi che - come indicato nello stesso provvedimento di definizione del procedimento disciplinare, in atti - per il primo episodio si è proceduto ad archiviazione sulla base della seguente motivazione: “che con riguardo all'episodio del 09.08.2023, all'esito dell'istruttoria, pur avutasi conferma della condotta non conforme del dott. , non si sono Pt_1 univocamente chiarite le ragioni che hanno determinato la stessa e, in ogni caso, non è definitivamente emersa la segnalata interruzione di pubblico servizio. Per tale contestazione si procede, quindi ad archiviazione”.
Il secondo episodio contestato è stato oggetto di provvedimento disciplinare in quanto univocamente accertato e legittimamente ritenuto più grave: “…tenuto conto che EL ha dato seguito alle direttive dopo molte ore creando ritardi nella gestione delle visite e richiedendo senza particolari ragioni l'intervento dei carabinieri e che nelle circostanze di tempo innanzi meglio descrittesi è rivolto con toni minacciosi e ingiuriosi nei riguardi del dott. ”. Parte_4
La motivazione del provvedimento disciplinare, dunque, non rappresenta l'asserito diverso trattamento da parte della di condotte uguali, bensì il verificarsi di due Controparte_1 fattispecie differenti, essendo mancata all'esito della istruttoria del primo procedimento disciplinare quel chiaro accertamento della responsabilità del ricorrente nella commissione del fatto emerso invece nel secondo procedimento.
Per tutti i motivi di cui sopra, lo scrivente Giudice ritiene legittimo il provvedimento disciplinare comminato.
Deve, pertanto, rigettarsi integralmente la domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
esse vengono poste a carico del ricorrente, con conseguente condanna dello stesso alla rifusione delle stesse in favore della azienda ospedaliera convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta che si liquidano in complessivi € 2.500,00 , spese generali IVA e CPA come per legge .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 17.07.2025
Il Giudice del Lavoro
( dott. Annamaria Lazzara)