Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
A seguito della istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., pur se presentata dopo tale richiesta ma prima del decreto di archiviazione, deve provvedersi all'adempimento previsto dal comma secondo dell'art. 308 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/1999, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLO FATTORI Presidente del 7.4.1999
1. Dott. VINCENZO COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. " BENITO DE GRAZIA " N. 1055
3. " VITO SAVINO " REGISTRO GENERALE
4. " VA IC " N. 28685/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da EL AS nato a [...] il 1^ maggio '65
Avverso il decreto di archiviazione del GIP della Pretura Circondariale di Belluno del 24/3/98 emesso nei confronti di RO AN (nato a [...] il [...]), indagato per il reato di cui all'art. 589 cp Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vito Savino Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1) Nei confronti di RO AN, indagato per il reato di cui all'art. 589 cp per la morte di TO RU, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Belluno con atto del 12/3 17/3/98 chiedeva al GIP della stessa Pretura l'archiviazione. Il 19/3/98 EL AS, parte offesa in quanto figlio di TO RU, chiedeva di essere informato di eventuale richiesta di archiviazione. Il GIP della Pretura di Belluno il 24/3/98 emetteva decreto di archiviazione.
2) Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione EL, eccependo la mancata notifica a lui della richiesta di archiviazione del pubblico ministero. 3) Il ricorso è fondato, va perciò accolto.
La richiesta della parte offesa di essere informata di richiesta di archiviazione da parte del PM è stata presentata dopo la richiesta del PM e prima del decreto di archiviazione.
Il collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che anche in tal caso (e non solo in caso di richiesta di informazione presentata prima della richiesta del PM) debba provvedersi all'adempimento previsto dal 2^ comma dell'art. 408 cpp. Ciò per ragioni formali e sostanziali. La norma citata non impone che l'istanza d'informazione della parte offesa sia contestuale alla notizia di reato, ma ne consente la delineazione anche successivamente, senza indicazione di termine perentorio;
ne deriva che può essere presentata anche dopo il deposito della richiesta di archiviazione, purché ovviamente preceda l'emissione del decreto di archiviazione da parte del GIP. Nè d'altronde questa interpretazione è incompatibile con la previsione del 3^ comma dell'art. 408 cpp, indicante semplicemente il contenuto dell'avviso alla persona offesa della richiesta del PM, che non perde la sua autonoma identità giuridica sino alla decisione del GIP.
La ratio sistematica del principio di diritto affermato, è da un canto l'esigenza di assicurare sempre, entro i limiti legali massimi possibili, il contraddittorio tra le parti interessate, dall'altro il rilievo non secondario riconosciuto alla parte offesa dal codice di rito in vigore.
Dunque nell'ipotesi in cui l'istanza della persona offesa dal reato di essere informata venga presentata dopo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ma prima del decreto di archiviazione, la richiesta deve essere notificata alla persona offesa istante, e non può emettersi decreto di archiviazione senza questo adempimento.
Nella vicenda di cui ci si occupa non risulta notificato al ricorrente l'avviso della richiesta di archiviazione del PM e, senza questo adempimento, risulta emesso decreto di archiviazione da parte del GIP. Questo va pertanto annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Belluno, perché si provveda appunto all'adempimento imposto dal 2^ comma dell'art. 408 cpp.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Belluno per l'adempimento di sua competenza. Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999