Sentenza 7 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da GE D’RS, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia (LT), via Marziale 3 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. aldoscipione@pec.it e lucascipione@pec.it;
contro
Comune di Formia (LT), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Di Russo dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Formia, piazza municipio 1 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvdomenicodirusso@puntopec.it;
nei confronti
CA NE, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Trobia e Sergio Lanna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Nevi in Latina, via P. Picasso 28 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvdomenicotrobia@puntopec.it e sergio.lanna@pec.it;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione sulla diffida dell’8 settembre 2016, notificata il successivo giorno 14, volta a chiedere l’esecuzione dell’ordinanza dirigenziale n. 328 del 7 ottobre 2008, mediante rimozione delle opere abusive ivi indicate e poste in essere dal controinteressato;
- quanto ai motivi aggiunti, della nota prot. n. 2789 del 19 gennaio 2017, pervenuta il successivo giorno 26, con la quale è stata dichiarata ammissibile la d.i.a. a sanatoria prot. n. 49047, prat. n. 8133, dell’8 novembre 2016, nella parte relativa al terrapieno e ai suoi muri di sostegno per la realizzazione di un’area a parcheggio, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. IO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – GE D’RS è proprietario di un terreno con sovrastante costruzione confinante con quello di CA NE, il quale ultimo ha commesso sul fondo di sua proprietà degli abusi edilizi sanzionati dal Comune di Formia con l’ordinanza di demolizione n. 328 del 7 ottobre 2008 e consistenti nella realizzazione di una rampa pedonale in cemento armato e di un terrapieno sorretto da muri di sostegno, per la costruzione di un’area di parcheggio, avente altezza superiore rispetto a quella indicata nella denuncia di inizio attività al riguardo presentata. Detta ordinanza è stata impugnata da C.B. con il ricorso iscritto al n.r.g. 8 del 2009, che è stato dichiarato perento con decreto presidenziale 2 marzo 2015 n. 125.
Avendo un qualificato interesse alla rimozione degli abusi, A.D’U. con istanza dell’8 luglio 2016, notificata all’amministrazione il successivo giorno 9, ha chiesto di provvedere senza indugio all’esecuzione della prefata ordinanza urbanistica del 7 ottobre 2008. Con diffida dell’8 settembre 2016, notificata il successivo giorno 14, A.D’U. è tornato a sollecitare l’esecuzione del provvedimento repressivo edilizio de quo , senza ottenere alcun riscontro.
In conseguenza di ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 15 novembre 2016 e depositato il successivo giorno 24, A.D’U. ha impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione sulla suddetta istanza di esecuzione.
Si è costituito in giudizio C.B., il quale ha tra l’altro rilevato che l’ordinanza di demolizione de qua non è più eseguibile per effetto dell’intervenuta sanatoria per effetto della presentazione della d.i.a. prot. n. 49047, prat. n. 8133, dell’8 novembre 2016, per la sistemazione di un’area pertinenziale del fabbricato di proprietà nonché per la realizzazione ex novo di un pergolato. Difatti, l’amministrazione resistente con nota prot. n. 2789 del 19 gennaio 2017 l’ha ritenuta ammissibile nella sola parte relativa alla sistemazione dell’area pertinenziale ( i.e. per la citata area a parcheggio con acclusa rampa pedonale di accesso), escludendo la sola costruzione del pergolato indicato.
Si è costituito in giudizio con memoria di puro stile il Comune di Formia.
Per effetto di ciò, con atto di motivi aggiunti avviato per la notifica il 24 marzo 2017 e depositato il 6 aprile 2017 A.D’U. ha impugnato anche la suddetta nota municipale del 19 gennaio 2017.
Nei successivi scritti difensivi, il controinteressato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per effetto dell’assentimento della suddetta d.i.a. dell’8 novembre 2016, oltre che per la spontanea attività conformativa avutasi, per parte delle opere, nel periodo intercorrente tra la diffida e la notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti che sono stati proposti nei confronti di un atto non avente natura provvedimentale, posto che dopo il decorso del termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori, l’intervento denunciato si intende assentito e, quindi, le eventuali dichiarazioni successive provenienti dall’amministrazione sono meramente ricognitive di tale realtà e prive di autonoma lesività.
In data 25 febbraio 2026, parte ricorrente ha domandato il rinvio della trattazione del merito del ricorso, allegando un prolungato malfunzionamento della piattaforma informatica per il deposito delle memorie, delle repliche e dell’istanza di passaggio in decisione.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è improcedibile mentre i motivi aggiunti sono inammissibili, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dal controinteressato.
2.1 In via preliminare, va respinta l’istanza di differimento della trattazione del ricorso perché generica e sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
Infatti, il presunto protratto malfunzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa, che avrebbe impedito al procuratore di depositare ben tre atti processuali in tempi diversi ( i.e. la memoria conclusionale, la memoria di replica e l’istanza di passaggio in decisione) non è stato in alcun modo dimostrato, neppure attraverso semplici elementi di prova (es. fotografie delle schermate del sistema). Inoltre, rileva il collegio che tale avaria non ha comunque impedito al ricorrente di presentare l’istanza di rinvio, peraltro neppure corredata dal deposito degli scritti difensivi asseritamente non caricati nel fascicolo telematico.
2.2 Quanto al ricorso introduttivo, deve ritenersi che il silenzio-inadempimento dell’amministrazione sia definitivamente venuto meno per effetto della presentazione e del consolidamento della d.i.a. dell’8 novembre 2016, che ha legittimato a sanatoria le opere in essa indicate, come anche confermato dalla citata nota municipale del 19 gennaio 2017.
2.3 In merito ai motivi aggiunti, invece, si rileva che la d.i.a. non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge (Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2025 n. 8800; sez. II, 10 settembre 2025 n. 7280; sez. II, 2 aprile 2025 n. 2807). Nel consegue che chi si assuma leso dalla presentazione della d.i.a. può sollecitare le verifiche di competenza dell’autorità e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la quale costituisce l’unica forma di tutela del terzo a fronte della d.i.a. (Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2024 n. 2829; sez. IV, 23 aprile 2021 n. 3275; TAR Lazio, Roma, sez. II- bis , 22 ottobre 2025 n. 18212; sez. II- bis , 16 giugno 2025 n. 11791; sez. II- bis , 3 dicembre 2024 n. 21709).
Nella specie, la nota municipale impugnata, avente tenore meramente confermativo della liceità dell’intervento denunciato, è intervenuta il 17 gennaio 2017, dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge per il consolidamento della d.i.a., risalente al 9 novembre 2026, senza che il ricorrente abbia chiesto l’intervento in autotutela dell’amministrazione e impugnato il relativo silenzio-inadempimento.
Ciò implica l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti direttamente interposti nei confronti di un atto meramente confermativo, dunque privo di autonoma lesività e non direttamente impugnabile, anziché nei confronti dell’inerzia serbata dall’amministrazione rispetto all’esercizio di un potere di riesame che, peraltro, non è mai stato sollecitato.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso ed inammissibili i motivi aggiunti, come da parte motiva.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controinteressato, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge; le compensa con l’amministrazione, tenuto conto della costituzione solo formale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
RT MA HI, Presidente
IO AN, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AN | RT MA HI |
IL SEGRETARIO