TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'd'appello n° 3726/2024 R.G. vertente tra
(avv. Giulia Ghedoni) Parte_1
Parte_2
e
(avv. Paolo Morselli) Controparte_1
[...] impugna la sentenza n°32/24 resa dal Giudice di Pace di Modena, recante sua Parte_3 condanna al pagamento, in favore di “della somma di € 1.950,00 Controparte_1 per sorte capitale (€ 2.850,00 – 900,00 già corrisposti) per le causali di cui in motivazione, oltre ad interessi moratori, dalle scadenze della messa in mora all'effettivo saldo e oneri fiscali come per legge”, sostenendo di nulla dovere, o di dovere meno.
costituita, chiede la conferma integrale di tale sentenza, per ragioni Controparte_1
di rito e di merito.
Delle difese delle parti si darà conto in motivazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 19 giugno 2025, la causa è stata riservata in decisione monocratica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena in riforma totale della sentenza qui impugnata:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che tra le parti in causa si è concluso in data 07.10.2021 / 11.10.2021 un accordo transattivo avente ad oggetto il versamento da parte dell'Avv. Parte_1 dell'importo omnicomprensivo di € 900,00 in favore di parte attrice per l'attività di intermediazione immobiliare svolta da quest'ultima;
Nel merito, sempre in via principale: accertare e dichiarare che l'Avv. ha adempiuto alla propria obbligazione Parte_1 contrattuale con il versamento di € 900,00 in favore di parte attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata, in fatto e in diritto;
Nel merito, sempre in via principale:
accertato e dichiarato che nulla è più dovuto dal convenuto per qualsiasi titolo e/o causa e/o ragione connessi all'attività di intermediazione svolta dalla società Controparte_1 CP_1
condannare l' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento
[...] Controparte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Nel merito in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra menzionate, ordinare a di correggere ed emendare la fattura precedentemente Controparte_1 emessa nei confronti dell'Avv. emettendola alla persona fisica e non al professionista e T_ per l'effetto sentirlo tenuto al pagamento della sola imposta sul valore aggiunto calcolata sull'importo di euro 900,00 pertanto per l'importo di euro 198,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
: Controparte_1
“Ogni contraria istanza disattesa,
In rito
Dichiararsi la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius ex art. 164, co. 1 cpc
Dichiararsi ex art. 348 bis cpc la inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello
Nel merito
Rigettarsi l'appello e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. "
OSSERVA
1) L'eccezione in rito sollevata dall'appellato rimanda a vizi di nullità della citazione in appello per mancanza di uno degli avvertimenti prescritti, e per assegnazione di termine a comparire inferiore al minimo.
Si tratta di vizi che vengono sanati dalla costituzione del convenuto, che in tal caso ha solo diritto, a richiesta, alla fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini (art.164 co.3° cpc).
Diritto che, nella specie, è stato tra l'altro ex ante tutelato da questo giudice, che ha differito l'udienza in modo da lasciar intercorrere i termini liberi di legge fra notifica ed udienza.
2) Nel merito, non è in discussione l'astratto diritto dell' al Controparte_1 compenso per l'attività di mediazione prestata in funzione dell'affare che ha concluso T_
.
[...]
Ne è in discussione l'entità.
3) Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che le parti avevano concordato un compenso omnicomprensivo di €.900, effettivamente corrisposto ante causam, sicchè non avrebbe fondamento l'altrui pretesa di ottenere somme ulteriori, avallata dal primo giudice.
Secondo l'appellata, le trattative fra le parti, invece, non hanno generato alcun accordo.
3.1) In seconda battuta, l'appellante sostiene che l'altrui credito residuo corrisponde ai soli oneri fiscali correttamente determinati su detto importo, perché soltanto su tale circostanza si era appuntato il conflitto fra le parti in sede stragiudiziale. L'appellata ribadisce -avendo in ciò ricevuto piena conferma dal primo giudice- che in assenza di accordo il compenso resta dovuto secondo tariffa, ovvero in misura pari al 3% -trattandosi di assistenza protrattasi nel tempo e per più atti- sul valore dell'affare, pari ad €.95.000, e quindi in ragione di €.2.850, di cui €.900 già ricevuti.
4) Dal carteggio intercorso fra legali e parti risulta che, all'iniziale richiesta del pagamento della provvigione in misura pari al 3% del “prezzo pattuito” (mail 15 luglio 2021 del legale della mediatrice), cui ha dato riscontro del tutto negativo (sua mail 22 luglio), è Parte_1 seguito un periodo di “perdurante silenzio” (mail 23 settembre del legale della mediatrice).
Da tale momento le trattative si sono evidentemente sviluppate -fra i legali delle parti, ma anche fra le parti direttamente, determinando:
a) in data 1 ottobre 2021, l'emissione di nota pro-forma da parte dell'appellata, ove è indicato in
€.900 l'importo dovuto, oltre IVA ed oneri, “per nostra prestazione mediazione”, senza ulteriori specifiche;
b) l'offerta, proveniente dal legale del debitore, di pagare “900 omnia” a definizione immediata
(mail legale debitore 7 ottobre);
c) il successivo invio della nota pro-forma dal legale della creditrice a quello del debitore, in allegato a suo messaggio, in cui si dà semplicemente atto dell'inoltro di tale nota, di cui si attende riscontro, e si riporta una precedente mail della cliente, che si dichiara pronta, ricevuto il codice unico, ad emettere “fattura elettronica dopo il pagamento” di quando indicato nella propria pro- forma, ed “intestarla con partita IVA”, come richiesto dal debitore (mail legale creditrice 11 ottobre);
d) la prima risposta del legale del debitore, che prende atto dell'accordo intercorso, dichiarando di aver “appreso che il suo cliente ha chiamato direttamente il mio dicendo che accettava” (mail legale debitore 12 ottobre);
e) la sua successiva comunicazione, in cui dà atto al collega che il proprio cliente si rifiuta di pagare gli oneri, sostenendo che tra le parti si era concordato l'importo di €.900 “omnia...non con aggiunta di accessori iva e ritenuta“, dichiarandosi eventualmente disposto “se più conveniente per il suo cliente” a ricevere la fattura intestata “come persona fisica” (mail legale debitore 13 ottobre).
Ferme le parti sulle rispettive posizioni nel successivo carteggio, alla fine la creditrice si è dichiarata
“disposta a chiudere come da nota pro-forma già inviata” minacciando “in caso contrario...di procedere con il giudizio” (mail legale creditrice 2 novembre).
E' seguito il pagamento di €.900 (8 novembre), incrociatosi con l'invito alla negoziazione assistita
(9 novembre), rimasto senza esito, e l'introduzione in primo grado della presente causa. 5) In detti termini ricostruita in fatto la vicenda, l'appello deve ritenersi infondato quanto al primo motivo di gravame, poiché dal carteggio suddetto effettivamente non risulta che le parti abbiano concordato un compenso di €.900 al lordo di ogni onere.
Nè a tal fine soccorrono le prove testimoniali raccolte in primo grado, da cui “non si ricavano elementi certi sulla raggiunta transazione nei termini espressi dal convenuto” -così nell'impugnata sentenza, in parte qua non censurata.
6) Esso è però fondato quanto al secondo profilo.
6.1) Da quanto detto, deve ritenersi provato che le parti avevano concordato il compenso di €.900.
Ciò soltanto spiega perché la creditrice si sia determinata ad emettere la nota pro-forma riportante tale importo quale compenso (netto), e ad incaricare il proprio legale della sua trasmissione a controparte, pronto a formalizzare l'operazione al pagamento di quanto ivi indicato, senza alcuna riserva o specificazione ulteriore.
La riprova sta nella considerazione che, se a tale invio fosse seguita l'altrui adesione e pagamento dell'importo indicato in tale nota, la vicenda si sarebbe conclusa.
Si è trattato di un accordo intercorso direttamente fra le parti -come dichiarato dal legale del debitore nella sua mail del 12 ottobre, senza ricevere smentita- che si è sovrapposto alle trattative fra i legali.
Soltanto che le parti, nel determinare l'ammontare del compenso, non hanno evidentemente chiarito se nell'importo concordato dovesse ritenersi incluso, o meno, il costo fiscale dell'operazione.
Il successivo carteggio fra i rispettivi legali conferma pienamente tale circostanza.
La creditrice ed il debitore, infatti, hanno mantenuto la propria posizione di conflitto limitato agli oneri fiscali, pronta ciascuna parte a chiudere la vicenda pagando, o ricevendo, quanto ritenuto dovuto. Ancora nella mail conclusiva del suo legale del 2 novembre, la creditrice si dichiara
“disposta a chiudere come da nota pro-forma già inviata”; e minaccia “in caso contrario...di procedere con il giudizio”, senza dar conto della propria intenzione di chiedere di più.
Evidentemente, la condotta delle parti fino ad allora è stata improntata dal presupposto condiviso dell'intervenuto accordo, rimasto in parte qua ambiguo e, quindi, diversamente interpretato da ciascuna di esse, convinta di essere dalla parte della ragione.
Ciò, però, non significa che fra le parti sia mancato l'accordo.
Significa semplicemente che l'accordo non si è esteso alle ricadute economiche connesse agli aspetti fiscali dell'operazione, i cui presupposti -e le cui conseguenze, una volta eseguita- sono direttamente determinati dalla legge, al di fuori della disponibilità delle parti. La mancanza di un patto su tale aspetto dell'operazione non incide affatto sulla validità dell'accordo sul prezzo, Ne comporta soltanto la soggezione alle regole legali che impongono:
a) l'intestazione della fattura in capo alla persona fisica dell'appellante -e quindi fuori dal regime della ritenuta d'acconto- perché non risulta che costui abbia concluso l'affare in veste di professionista;
b) la maggiorazione del credito in ragione dell'IVA applicabile.
6.2) Peraltro, anche a ritenere carente un accordo iniziale, è certo che esso è comunque intervenuto prima di causa, nel momento in cui il debitore, tramite il proprio legale, si è dichiarato disponibile a riconoscere alla controparte “la differenza della nota pro-forma” (mail 9 dicembre 2021).
Risulta che i legali hanno ancora discusso sulla ritenuta d'acconto.
Resta il fatto che, a fronte di tale adesione alla sua iniziale proposta, la creditrice non ha rivendicato somme ulteriori. Si è solo lamentata, a distanza di tempo, del fatto che non fosse “pervenuto il saldo” (mail legale creditrice 7 marzo 2022), ovvero della mancata esecuzione dell'accordo.
7) In definitiva, accertato:
a) l'intervenuto accordo delle parti in ordine all'ammontare del compenso in €.900;
b) la mancanza di accordi determinanti, nei rapporti interni, deroghe al regime fiscale applicabile all'operazione de qua;
c) la conseguente soggezione dell'operazione a quanto previsto dalla legge per il compenso dovuto da persona fisica a professionista;
l'ammontare originario del credito della convenuta va determinato in €.1.098, di cui €.900 percepite ante causam.
8) Pertanto:
-in parziale accoglimento dell'appello;
-in riforma dell'impugnata sentenza;
si condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 minor somma di € 198, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo.
9) Il credito da oneri fiscali sul pattuito -qui riconosciuto- ed il credito da compenso supplementare
-qui negato- vanno considerati capi diversi della domanda, ai fini indicati da Cass. SU, n°32061 del
2022.
Ricorre, pertanto, fra le parti una situazione di soccombenza reciproca, tale da giustificare l'integrale compensazione, fra esse, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°32/2024 resa dal Giudice di Pace di Modena, proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello; in riforma dell'impugnata sentenza;
CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 198, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo.
2) DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Modena, 23 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'd'appello n° 3726/2024 R.G. vertente tra
(avv. Giulia Ghedoni) Parte_1
Parte_2
e
(avv. Paolo Morselli) Controparte_1
[...] impugna la sentenza n°32/24 resa dal Giudice di Pace di Modena, recante sua Parte_3 condanna al pagamento, in favore di “della somma di € 1.950,00 Controparte_1 per sorte capitale (€ 2.850,00 – 900,00 già corrisposti) per le causali di cui in motivazione, oltre ad interessi moratori, dalle scadenze della messa in mora all'effettivo saldo e oneri fiscali come per legge”, sostenendo di nulla dovere, o di dovere meno.
costituita, chiede la conferma integrale di tale sentenza, per ragioni Controparte_1
di rito e di merito.
Delle difese delle parti si darà conto in motivazione.
All'esito dell'udienza di discussione del 19 giugno 2025, la causa è stata riservata in decisione monocratica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena in riforma totale della sentenza qui impugnata:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che tra le parti in causa si è concluso in data 07.10.2021 / 11.10.2021 un accordo transattivo avente ad oggetto il versamento da parte dell'Avv. Parte_1 dell'importo omnicomprensivo di € 900,00 in favore di parte attrice per l'attività di intermediazione immobiliare svolta da quest'ultima;
Nel merito, sempre in via principale: accertare e dichiarare che l'Avv. ha adempiuto alla propria obbligazione Parte_1 contrattuale con il versamento di € 900,00 in favore di parte attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata, in fatto e in diritto;
Nel merito, sempre in via principale:
accertato e dichiarato che nulla è più dovuto dal convenuto per qualsiasi titolo e/o causa e/o ragione connessi all'attività di intermediazione svolta dalla società Controparte_1 CP_1
condannare l' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento
[...] Controparte_1 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Nel merito in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra menzionate, ordinare a di correggere ed emendare la fattura precedentemente Controparte_1 emessa nei confronti dell'Avv. emettendola alla persona fisica e non al professionista e T_ per l'effetto sentirlo tenuto al pagamento della sola imposta sul valore aggiunto calcolata sull'importo di euro 900,00 pertanto per l'importo di euro 198,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
: Controparte_1
“Ogni contraria istanza disattesa,
In rito
Dichiararsi la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius ex art. 164, co. 1 cpc
Dichiararsi ex art. 348 bis cpc la inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello
Nel merito
Rigettarsi l'appello e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. "
OSSERVA
1) L'eccezione in rito sollevata dall'appellato rimanda a vizi di nullità della citazione in appello per mancanza di uno degli avvertimenti prescritti, e per assegnazione di termine a comparire inferiore al minimo.
Si tratta di vizi che vengono sanati dalla costituzione del convenuto, che in tal caso ha solo diritto, a richiesta, alla fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini (art.164 co.3° cpc).
Diritto che, nella specie, è stato tra l'altro ex ante tutelato da questo giudice, che ha differito l'udienza in modo da lasciar intercorrere i termini liberi di legge fra notifica ed udienza.
2) Nel merito, non è in discussione l'astratto diritto dell' al Controparte_1 compenso per l'attività di mediazione prestata in funzione dell'affare che ha concluso T_
.
[...]
Ne è in discussione l'entità.
3) Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che le parti avevano concordato un compenso omnicomprensivo di €.900, effettivamente corrisposto ante causam, sicchè non avrebbe fondamento l'altrui pretesa di ottenere somme ulteriori, avallata dal primo giudice.
Secondo l'appellata, le trattative fra le parti, invece, non hanno generato alcun accordo.
3.1) In seconda battuta, l'appellante sostiene che l'altrui credito residuo corrisponde ai soli oneri fiscali correttamente determinati su detto importo, perché soltanto su tale circostanza si era appuntato il conflitto fra le parti in sede stragiudiziale. L'appellata ribadisce -avendo in ciò ricevuto piena conferma dal primo giudice- che in assenza di accordo il compenso resta dovuto secondo tariffa, ovvero in misura pari al 3% -trattandosi di assistenza protrattasi nel tempo e per più atti- sul valore dell'affare, pari ad €.95.000, e quindi in ragione di €.2.850, di cui €.900 già ricevuti.
4) Dal carteggio intercorso fra legali e parti risulta che, all'iniziale richiesta del pagamento della provvigione in misura pari al 3% del “prezzo pattuito” (mail 15 luglio 2021 del legale della mediatrice), cui ha dato riscontro del tutto negativo (sua mail 22 luglio), è Parte_1 seguito un periodo di “perdurante silenzio” (mail 23 settembre del legale della mediatrice).
Da tale momento le trattative si sono evidentemente sviluppate -fra i legali delle parti, ma anche fra le parti direttamente, determinando:
a) in data 1 ottobre 2021, l'emissione di nota pro-forma da parte dell'appellata, ove è indicato in
€.900 l'importo dovuto, oltre IVA ed oneri, “per nostra prestazione mediazione”, senza ulteriori specifiche;
b) l'offerta, proveniente dal legale del debitore, di pagare “900 omnia” a definizione immediata
(mail legale debitore 7 ottobre);
c) il successivo invio della nota pro-forma dal legale della creditrice a quello del debitore, in allegato a suo messaggio, in cui si dà semplicemente atto dell'inoltro di tale nota, di cui si attende riscontro, e si riporta una precedente mail della cliente, che si dichiara pronta, ricevuto il codice unico, ad emettere “fattura elettronica dopo il pagamento” di quando indicato nella propria pro- forma, ed “intestarla con partita IVA”, come richiesto dal debitore (mail legale creditrice 11 ottobre);
d) la prima risposta del legale del debitore, che prende atto dell'accordo intercorso, dichiarando di aver “appreso che il suo cliente ha chiamato direttamente il mio dicendo che accettava” (mail legale debitore 12 ottobre);
e) la sua successiva comunicazione, in cui dà atto al collega che il proprio cliente si rifiuta di pagare gli oneri, sostenendo che tra le parti si era concordato l'importo di €.900 “omnia...non con aggiunta di accessori iva e ritenuta“, dichiarandosi eventualmente disposto “se più conveniente per il suo cliente” a ricevere la fattura intestata “come persona fisica” (mail legale debitore 13 ottobre).
Ferme le parti sulle rispettive posizioni nel successivo carteggio, alla fine la creditrice si è dichiarata
“disposta a chiudere come da nota pro-forma già inviata” minacciando “in caso contrario...di procedere con il giudizio” (mail legale creditrice 2 novembre).
E' seguito il pagamento di €.900 (8 novembre), incrociatosi con l'invito alla negoziazione assistita
(9 novembre), rimasto senza esito, e l'introduzione in primo grado della presente causa. 5) In detti termini ricostruita in fatto la vicenda, l'appello deve ritenersi infondato quanto al primo motivo di gravame, poiché dal carteggio suddetto effettivamente non risulta che le parti abbiano concordato un compenso di €.900 al lordo di ogni onere.
Nè a tal fine soccorrono le prove testimoniali raccolte in primo grado, da cui “non si ricavano elementi certi sulla raggiunta transazione nei termini espressi dal convenuto” -così nell'impugnata sentenza, in parte qua non censurata.
6) Esso è però fondato quanto al secondo profilo.
6.1) Da quanto detto, deve ritenersi provato che le parti avevano concordato il compenso di €.900.
Ciò soltanto spiega perché la creditrice si sia determinata ad emettere la nota pro-forma riportante tale importo quale compenso (netto), e ad incaricare il proprio legale della sua trasmissione a controparte, pronto a formalizzare l'operazione al pagamento di quanto ivi indicato, senza alcuna riserva o specificazione ulteriore.
La riprova sta nella considerazione che, se a tale invio fosse seguita l'altrui adesione e pagamento dell'importo indicato in tale nota, la vicenda si sarebbe conclusa.
Si è trattato di un accordo intercorso direttamente fra le parti -come dichiarato dal legale del debitore nella sua mail del 12 ottobre, senza ricevere smentita- che si è sovrapposto alle trattative fra i legali.
Soltanto che le parti, nel determinare l'ammontare del compenso, non hanno evidentemente chiarito se nell'importo concordato dovesse ritenersi incluso, o meno, il costo fiscale dell'operazione.
Il successivo carteggio fra i rispettivi legali conferma pienamente tale circostanza.
La creditrice ed il debitore, infatti, hanno mantenuto la propria posizione di conflitto limitato agli oneri fiscali, pronta ciascuna parte a chiudere la vicenda pagando, o ricevendo, quanto ritenuto dovuto. Ancora nella mail conclusiva del suo legale del 2 novembre, la creditrice si dichiara
“disposta a chiudere come da nota pro-forma già inviata”; e minaccia “in caso contrario...di procedere con il giudizio”, senza dar conto della propria intenzione di chiedere di più.
Evidentemente, la condotta delle parti fino ad allora è stata improntata dal presupposto condiviso dell'intervenuto accordo, rimasto in parte qua ambiguo e, quindi, diversamente interpretato da ciascuna di esse, convinta di essere dalla parte della ragione.
Ciò, però, non significa che fra le parti sia mancato l'accordo.
Significa semplicemente che l'accordo non si è esteso alle ricadute economiche connesse agli aspetti fiscali dell'operazione, i cui presupposti -e le cui conseguenze, una volta eseguita- sono direttamente determinati dalla legge, al di fuori della disponibilità delle parti. La mancanza di un patto su tale aspetto dell'operazione non incide affatto sulla validità dell'accordo sul prezzo, Ne comporta soltanto la soggezione alle regole legali che impongono:
a) l'intestazione della fattura in capo alla persona fisica dell'appellante -e quindi fuori dal regime della ritenuta d'acconto- perché non risulta che costui abbia concluso l'affare in veste di professionista;
b) la maggiorazione del credito in ragione dell'IVA applicabile.
6.2) Peraltro, anche a ritenere carente un accordo iniziale, è certo che esso è comunque intervenuto prima di causa, nel momento in cui il debitore, tramite il proprio legale, si è dichiarato disponibile a riconoscere alla controparte “la differenza della nota pro-forma” (mail 9 dicembre 2021).
Risulta che i legali hanno ancora discusso sulla ritenuta d'acconto.
Resta il fatto che, a fronte di tale adesione alla sua iniziale proposta, la creditrice non ha rivendicato somme ulteriori. Si è solo lamentata, a distanza di tempo, del fatto che non fosse “pervenuto il saldo” (mail legale creditrice 7 marzo 2022), ovvero della mancata esecuzione dell'accordo.
7) In definitiva, accertato:
a) l'intervenuto accordo delle parti in ordine all'ammontare del compenso in €.900;
b) la mancanza di accordi determinanti, nei rapporti interni, deroghe al regime fiscale applicabile all'operazione de qua;
c) la conseguente soggezione dell'operazione a quanto previsto dalla legge per il compenso dovuto da persona fisica a professionista;
l'ammontare originario del credito della convenuta va determinato in €.1.098, di cui €.900 percepite ante causam.
8) Pertanto:
-in parziale accoglimento dell'appello;
-in riforma dell'impugnata sentenza;
si condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 minor somma di € 198, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo.
9) Il credito da oneri fiscali sul pattuito -qui riconosciuto- ed il credito da compenso supplementare
-qui negato- vanno considerati capi diversi della domanda, ai fini indicati da Cass. SU, n°32061 del
2022.
Ricorre, pertanto, fra le parti una situazione di soccombenza reciproca, tale da giustificare l'integrale compensazione, fra esse, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°32/2024 resa dal Giudice di Pace di Modena, proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello; in riforma dell'impugnata sentenza;
CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 198, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo.
2) DICHIARA le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Modena, 23 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-