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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7548/2024 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 17.11.2024 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giorgio Pruna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato in [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta da parte ricorrente;
letto il ricorso per separazione e scioglimento di matrimonio depositato in data 17.11.2024 da parte ricorrente alle condizioni di seguito riportate:
1) autorizzare i coniugi Sigg. e Sig. a vivere separati, con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) ordinare all' Autorità competente Questura di Milano l'annullamento/ritiro immediato del permesso di soggiorno concesso al Sig. in data 29.05.2024 per inesistenza dei Controparte_1
presupposti per la sua concessione come accertati in corso di causa;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970; 5) una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Controparte_1
in data 08.05.2024 in Comune di Cinisello Balsamo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
Rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso neanche personalmente all'udienza del 19 marzo 2025;
La domanda di separazione è fondata, le affermazioni contenute negli atti di parte ricorrente attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che è certamente impossibile la prosecuzione della convivenza, considerando che il resistente si è trasferito in Marocco;
si dà atto che non debbano essere assunte statuizioni ulteriori considerando che dal matrimonio non sono nati figli e che non sono state formulate domande in punto economico;
esula inoltre dai poteri del giudice adito, la domanda relativa all'annullamento e ritiro del permesso di soggiorno dovendo formare oggetto di apposita procedura amministrativa;
considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di divorzio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., tramite note scritte, la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate dalla ricorrente con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
Balsamo in data 08.05.2024;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 34, parte I, anno 2024);
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 17.11.2024 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giorgio Pruna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato in [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta da parte ricorrente;
letto il ricorso per separazione e scioglimento di matrimonio depositato in data 17.11.2024 da parte ricorrente alle condizioni di seguito riportate:
1) autorizzare i coniugi Sigg. e Sig. a vivere separati, con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) ordinare all' Autorità competente Questura di Milano l'annullamento/ritiro immediato del permesso di soggiorno concesso al Sig. in data 29.05.2024 per inesistenza dei Controparte_1
presupposti per la sua concessione come accertati in corso di causa;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970; 5) una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Controparte_1
in data 08.05.2024 in Comune di Cinisello Balsamo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
Rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio e non è comparso neanche personalmente all'udienza del 19 marzo 2025;
La domanda di separazione è fondata, le affermazioni contenute negli atti di parte ricorrente attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che è certamente impossibile la prosecuzione della convivenza, considerando che il resistente si è trasferito in Marocco;
si dà atto che non debbano essere assunte statuizioni ulteriori considerando che dal matrimonio non sono nati figli e che non sono state formulate domande in punto economico;
esula inoltre dai poteri del giudice adito, la domanda relativa all'annullamento e ritiro del permesso di soggiorno dovendo formare oggetto di apposita procedura amministrativa;
considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di divorzio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., tramite note scritte, la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate dalla ricorrente con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello
Balsamo in data 08.05.2024;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 34, parte I, anno 2024);
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti