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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2024, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 19.09.2024 nel procedimento civile iscritto al n. 2889/2023 R.G., promosso da parte attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9
nei confronti di parte convenuta CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Parte_10 Parte_11
Controparte_4 Controparte_5 Parte_5
e CP_6 Controparte_7 Controparte_8
Parte_12
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. Anastasia Fiorio del Foro di Verona, che conclude e discute riportandosi al contenuto dell'atto di citazione ed alle note conclusive autorizzate depositate il 5.09.2024;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che parte attrice, allontanandosi, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Verona, 19.09.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
1 SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado, iscritta al n. 2889/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_4 C.F._5
(C.F. ), Parte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_6 C.F._7
(C.F. ), Parte_7 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9
(C.F. ), Parte_9 C.F._10
tutti con il patrocinio dell'avv. Anastasia Fiorio del Foro Di Verona;
-parte attrice-
contro
:
(erede di , CP_1 Persona_1
(erede di , Controparte_2 Persona_1
(vedova di a sua volta erede di Controparte_3 Persona_2
, Persona_1
(erede di a sua volta erede di Parte_10 Persona_3 [...]
, Per_1
(vedova ed erede di , Parte_11 Persona_4
(erede di , Controparte_4 Persona_4
2 erede di , Controparte_5 Persona_4
(erede di , Parte_5 Persona_4
(eredi , CP_6 Persona_2
(eredi , Controparte_7 Persona_2
(eredi , Controparte_8 Persona_2
(erede di;
Parte_12 Persona_3
-parte convenuta contumace- avente ad oggetto: usucapione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato, rispettivamente, il 30.03.2023 ad il 31.03.2023 ad CP_1 CP_2
, ed , l'1.04.2023 ad il
[...] Controparte_4 Parte_11 Controparte_7
3.04.2023 ad , e , il 4.04.2023 ad Parte_12 CP_6 Parte_10
il 5.04.2023 ad , il 6.04.2023 ad Parte_5 Controparte_8 CP_5
notificato altresì in rinnovazione il 22.06.2023 a con
[...] Controparte_3
cui gli odierni attori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Parte_8 Parte_9
- hanno premesso, quali discendenti di e , di avere Persona_5 Persona_6
sempre vissuto presso la propria casa di famiglia sita in Illasi, frazione di Cellore via
Bon n. 11, località Bon;
- hanno allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale (risalente agli anni '50 per effetto della successione nel possesso rispetto ai propri danti causa) sul bene immobile consistente nel cortile antistante, recintato e che permette di accedere al portico sito di fronte alla predetta abitazione, censito al N.C.E.U. del Comune di Illasi alla particella 214 del foglio 3, mq. 430, sebbene la stessa risulti intestata, oltre che al padre defunto Per_5
, anche ai fratelli di quest'ultimo ed
[...] Controparte_5 Persona_1
; Persona_4
3 - hanno esposto come la citata particella in origine fosse indicata al medesimo
N.C.E.U. quale particella 103 del foglio 3, subalterno 1, poi soppressa l'1.08.2011 a seguito di un frazionamento;
- hanno precisato come prima della soppressione l'intestazione del bene fosse corretta, in quanto indicante quali comproprietari per 1/10 tutti i figli del defunto
, con usufruttuari la moglie (ad oggi deceduta), un Persona_5 Persona_6
fratello (poi deceduto senza lasciare eredi) ed una sorella Persona_7 CP_5
(deceduta lasciando due eredi, e );
[...] Parte_9 Parte_8
- hanno rappresentato, più in particolare, di avere posseduto animo domini, ininterrottamente, in assenza di opposizioni da parte di terzi, già da prima della variazione catastale del 2011 ed anche dopo la stessa, la corte in questione, vivendo presso la casa familiare sin dagli anni '50, dapprima giocando in tale area cortiva e poi utilizzandola, nello svolgimento della propria attività di agricoltori, per parcheggiare i mezzi da lavoro, mentre le mogli, i figli ed i discendenti di Per_1
ed negli ultimi 30 anni mai hanno abitato
[...] Controparte_5 Persona_4
la casa di e mai hanno posseduto l'antistante cortile;
Persona_5
- hanno dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., della proprietà esclusiva sulla predetta particella immobiliare;
- hanno chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, del sopra descritto bene immobile, per l'effetto ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza in proprio favore, con vittoria di spese per il solo caso di opposizione dei convenuti;
§.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per i convenuti, a fronte di rituali notifiche, essendone stata dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. del 7.06.2023; quanto alla convenuta di Controparte_3
contro, con il medesimo decreto è stata disposta la rinnovazione della notifica, ritualmente effettuata e perfezionatasi a mani della stessa il 22.06.2023, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale della prima udienza del 14.12.2023; quanto,
4 invece, alla convenuta in relazione alla quale in sede di verifiche CP_6
preliminari è stata rilevata la mancanza della cartolina attestante la ricezione della c.a.d., quest'ultima è stata prodotta con la nota di deposito del 27.10.2023, dovendosene perciò dichiarare la contumacia nella presente sede;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 27.02.2024, oltre che tramite c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi e ricostruttiva delle vicende catastali, venendo quindi rinviata per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, allorché
è stata trattenuta in decisione;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda attorea, meritevole di integrale accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali della porzione immobiliare;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno all'atto di citazione (consistente in particolare in visure storiche, estratti di mappa, planimetrie, atti successori e divisionali, che ha peraltro trovato conferma in sede di c.t.u.), sia dal costituto testimoniale
(unitariamente ponderato), è emerso come la particella immobiliare per cui è causa sia stata posseduta ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, dagli attori, che la hanno utilizzata già da bambini e poi oltre, in particolare per parcheggiare e riparare attrezzi e materiale vario legato alle attività agricole stagionali, il tutto senza alcuna opposizione (cfr. le deposizioni, debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e;
Testimone_1 Testimone_2
5 §.V. Ritenuto, da ultimo, atteso che la condanna alla rifusione delle spese processuali
è stata richiesta per il solo caso di contestazione dei convenuti e che quest'ultimi, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda, che dette spese, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti, restino a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
2889/2023 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di parte attrice, della proprietà esclusiva sul bene immobile sito nel Comune di Illasi (VR) e censito nel relativo N.C.E.U. al foglio 3, particella 214, metri quadrati 430;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona,19.09.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
6
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 19.09.2024 nel procedimento civile iscritto al n. 2889/2023 R.G., promosso da parte attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9
nei confronti di parte convenuta CP_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Parte_10 Parte_11
Controparte_4 Controparte_5 Parte_5
e CP_6 Controparte_7 Controparte_8
Parte_12
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. Anastasia Fiorio del Foro di Verona, che conclude e discute riportandosi al contenuto dell'atto di citazione ed alle note conclusive autorizzate depositate il 5.09.2024;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che parte attrice, allontanandosi, rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Verona, 19.09.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
1 SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado, iscritta al n. 2889/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_4 C.F._5
(C.F. ), Parte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_6 C.F._7
(C.F. ), Parte_7 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9
(C.F. ), Parte_9 C.F._10
tutti con il patrocinio dell'avv. Anastasia Fiorio del Foro Di Verona;
-parte attrice-
contro
:
(erede di , CP_1 Persona_1
(erede di , Controparte_2 Persona_1
(vedova di a sua volta erede di Controparte_3 Persona_2
, Persona_1
(erede di a sua volta erede di Parte_10 Persona_3 [...]
, Per_1
(vedova ed erede di , Parte_11 Persona_4
(erede di , Controparte_4 Persona_4
2 erede di , Controparte_5 Persona_4
(erede di , Parte_5 Persona_4
(eredi , CP_6 Persona_2
(eredi , Controparte_7 Persona_2
(eredi , Controparte_8 Persona_2
(erede di;
Parte_12 Persona_3
-parte convenuta contumace- avente ad oggetto: usucapione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato, rispettivamente, il 30.03.2023 ad il 31.03.2023 ad CP_1 CP_2
, ed , l'1.04.2023 ad il
[...] Controparte_4 Parte_11 Controparte_7
3.04.2023 ad , e , il 4.04.2023 ad Parte_12 CP_6 Parte_10
il 5.04.2023 ad , il 6.04.2023 ad Parte_5 Controparte_8 CP_5
notificato altresì in rinnovazione il 22.06.2023 a con
[...] Controparte_3
cui gli odierni attori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Parte_8 Parte_9
- hanno premesso, quali discendenti di e , di avere Persona_5 Persona_6
sempre vissuto presso la propria casa di famiglia sita in Illasi, frazione di Cellore via
Bon n. 11, località Bon;
- hanno allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale (risalente agli anni '50 per effetto della successione nel possesso rispetto ai propri danti causa) sul bene immobile consistente nel cortile antistante, recintato e che permette di accedere al portico sito di fronte alla predetta abitazione, censito al N.C.E.U. del Comune di Illasi alla particella 214 del foglio 3, mq. 430, sebbene la stessa risulti intestata, oltre che al padre defunto Per_5
, anche ai fratelli di quest'ultimo ed
[...] Controparte_5 Persona_1
; Persona_4
3 - hanno esposto come la citata particella in origine fosse indicata al medesimo
N.C.E.U. quale particella 103 del foglio 3, subalterno 1, poi soppressa l'1.08.2011 a seguito di un frazionamento;
- hanno precisato come prima della soppressione l'intestazione del bene fosse corretta, in quanto indicante quali comproprietari per 1/10 tutti i figli del defunto
, con usufruttuari la moglie (ad oggi deceduta), un Persona_5 Persona_6
fratello (poi deceduto senza lasciare eredi) ed una sorella Persona_7 CP_5
(deceduta lasciando due eredi, e );
[...] Parte_9 Parte_8
- hanno rappresentato, più in particolare, di avere posseduto animo domini, ininterrottamente, in assenza di opposizioni da parte di terzi, già da prima della variazione catastale del 2011 ed anche dopo la stessa, la corte in questione, vivendo presso la casa familiare sin dagli anni '50, dapprima giocando in tale area cortiva e poi utilizzandola, nello svolgimento della propria attività di agricoltori, per parcheggiare i mezzi da lavoro, mentre le mogli, i figli ed i discendenti di Per_1
ed negli ultimi 30 anni mai hanno abitato
[...] Controparte_5 Persona_4
la casa di e mai hanno posseduto l'antistante cortile;
Persona_5
- hanno dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., della proprietà esclusiva sulla predetta particella immobiliare;
- hanno chiesto, pertanto, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, del sopra descritto bene immobile, per l'effetto ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza in proprio favore, con vittoria di spese per il solo caso di opposizione dei convenuti;
§.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per i convenuti, a fronte di rituali notifiche, essendone stata dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. del 7.06.2023; quanto alla convenuta di Controparte_3
contro, con il medesimo decreto è stata disposta la rinnovazione della notifica, ritualmente effettuata e perfezionatasi a mani della stessa il 22.06.2023, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale della prima udienza del 14.12.2023; quanto,
4 invece, alla convenuta in relazione alla quale in sede di verifiche CP_6
preliminari è stata rilevata la mancanza della cartolina attestante la ricezione della c.a.d., quest'ultima è stata prodotta con la nota di deposito del 27.10.2023, dovendosene perciò dichiarare la contumacia nella presente sede;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 27.02.2024, oltre che tramite c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi e ricostruttiva delle vicende catastali, venendo quindi rinviata per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, allorché
è stata trattenuta in decisione;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda attorea, meritevole di integrale accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali della porzione immobiliare;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno all'atto di citazione (consistente in particolare in visure storiche, estratti di mappa, planimetrie, atti successori e divisionali, che ha peraltro trovato conferma in sede di c.t.u.), sia dal costituto testimoniale
(unitariamente ponderato), è emerso come la particella immobiliare per cui è causa sia stata posseduta ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, dagli attori, che la hanno utilizzata già da bambini e poi oltre, in particolare per parcheggiare e riparare attrezzi e materiale vario legato alle attività agricole stagionali, il tutto senza alcuna opposizione (cfr. le deposizioni, debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e;
Testimone_1 Testimone_2
5 §.V. Ritenuto, da ultimo, atteso che la condanna alla rifusione delle spese processuali
è stata richiesta per il solo caso di contestazione dei convenuti e che quest'ultimi, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda, che dette spese, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti, restino a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
2889/2023 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di parte attrice, della proprietà esclusiva sul bene immobile sito nel Comune di Illasi (VR) e censito nel relativo N.C.E.U. al foglio 3, particella 214, metri quadrati 430;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona,19.09.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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