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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 1334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa MA OS CU Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4932/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott. Franco Caroleo) promossa:
DA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Indolfi, Marcello Parte_1 di Sangro, Paolo Indolfi ed elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Nicola Amore n. 6, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gioacchino De luca, Elisabetta M. Controparte_1
Montagna ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 8, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Conclude per l'accoglimento del presente appello, la riforma della impugnata sentenza per i motivi dedotti nel presente atto ed il rigetto integrale delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con condanna della lavoratrice alla restituzione dell'importo corrisposto dalla Società e pari alla somma netta di euro 3.322,86, oltre interessi e rivalutazione legale, come per legge;
- con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione. Si reiterano ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, difese, richieste ed istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva di primo grado come di seguito integralmente ripetute e trascritte:
1 “Si chiede essere ammessi a provare con testi le circostanze di fatto contrarie alla prova attrice, che devono intendersi di seguito trascritte precedute dall'espressione “vero che non”; si chiede altresì essere ammessi a provare con testi le seguenti circostanze di fatto, espunte eventuali espressioni valutative o circostanze documentali:
1) Vero è che la ricorrente, priva di esperienza nel settore merceologico ed alla prima assunzione presso i negozi della catena Primor, nel breve periodo alle dipendenze della Società, pari complessivamente a circa 1 mese, ha svolto le mansioni di aiuto commessa.
2) vero è che in data 14.4.2023, alle ore 20,50 circa, la sig.ra , superiore Controparte_2 gerarchico della ricorrente, ha chiesto alla stessa di aiutarla nelle pulizie di fine giornata e di riassetto del negozio, onde poterle concludere prima e chiudere il negozio.
3) vero è che la ricorrente si è rifiutata di svolgere le mansioni richieste dal suo superiore e l'ha insultata e minacciata verbalmente, pronunciando ad alta voce (urlando) e con fare agitato ed arrabbiato le seguenti parole: “...Figlia di puttana, testa di cazzo, ti uccido, ti ammazzo, non vali niente, pulisciti la bocca, puoi solo lavare il culo agli anziani, non sei nessuno, sei una merda!”
4) vero è che durante la detta discussione con la sig.ra la ricorrente ha lanciato anche CP_2 alcuni oggetti che si trovavano sul bancone contro le casse del negozio, ove dietro vi era la sig.ra
CP_2
5) vero è che la ricorrente ha quindi abbandonato il posto di lavoro ed ha inviato alcuni messaggi di testo alla sig.ra a mezzo whatsapp, scrivendole tra l'altro: “.... ti dico solo una cosa CP_2 ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto ...”.
6) vero è che la ricorrente presta attività in favore di altro datore di lavoro sin da subito dopo il licenziamento. Si indicano quali testi i signori: 1) residente a[...], Tes_1 Persona_1
Milano; 2) residente a[...], Magenta;
3) Tes_2 Tes_3 ; 4) tutti dom.ti presso la Società.
[...] Controparte_2 Si deferisce interrogatorio formale del ricorrente sulle circostanze di cui ai precedenti capi dal n. 1 al n. 6, che abbiansi qui per ripetute e trascritte precedute dall'espressione “vero che”. Si chiede essere autorizzati alla produzione dei video delle telecamere di sorveglianza presenti all'interno del punto vendita, che sono stati “congelati” in attesa dell'eventuale giudizio. Si chiede ordinarsi, ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c., alla sede INPS territorialmente competente la produzione in giudizio dell'estratto contributivo della ricorrente per l'anno 2023, nonché all'Agenzia delle Entrate la produzione di copia della dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2023.”
APPELLATA Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che pretestuoso e, per Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza n. 4932/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dr Caroleo in data 6 novembre 2024 nell'ambito del procedimento n. 10581/2023. Con vittoria delle spese e del compenso del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, la società ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 4932/2024 del Tribunale di Milano che ha accertato il diritto di Controparte_1 all'inquadramento, sin dall'origine del rapporto di lavoro, nel livello 4 del CCNL Commercio
Confcommercio, nonché la retribuzione utile per il calcolo del TFR nella misura di €1.139,62 lordi, ed ha condannato la società al pagamento della somma di € 291,87 lordi, oltre interessi e
2 rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive derivanti dall'accertato inquadramento;
ha inoltre accertato l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa in data 21.4.2023 ed ha condannato la società al risarcimento del danno nella misura di € 3.555,53, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 2.650 oltre accessori di legge.
assunta con contratto a termine, dal 17.3.2023 al 16.7.2023, liv 5 CCNL Controparte_1
Commercio Confcommercio, mansione aiuto commesso, licenziata il 21.4.2023 per giusta causa perché il 14.4.2023, in orario di lavoro, alle 20:50, si sarebbe rifiutata di aiutare suo CP_2 superiore, nelle pulizie di fine giornata, insultandola, minacciandola e scagliando oggetti contro le casse, nonché mandando successivamente sulla chat di lavoro il seguente messaggio rivolto a
“ti dico solo una cosa, ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una CP_2 persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto…”, ha agito per ottenere il riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, del superiore livello 4 per avere svolto sempre mansioni di commessa nonché per accertare l'illegittimità del licenziamento.
Il Tribunale, svolta istruttoria, ha accertato il diritto al superiore inquadramento rivendicato, essendo emersa l'autonomia da parte della ricorrente nello svolgimento delle mansioni di commessa;
ha inoltre accertato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, non avendo la società assolto l'onere probatorio a suo carico, stante l'incertezza circa l'orario in cui sarebbe successo l'episodio contestato, i motivi del diverbio, la chiusura o meno della saracinesca del negozio con impossibilità per la ricorrente di uscire liberamente. Secondo il primo giudice l'istruttoria svolta non avrebbe provato l'imputabilità alla lavoratrice della causa del diverbio né le asserite minacce rivolte alla sua superiore. Né prova in tal senso sarebbe offerta dal documento video prodotto dalla società perché privo di audio e dal quale si evincerebbe solo un'animata discussione.
La società impugna la sentenza, quanto al licenziamento, contestando la valutazione effettuata dal primo giudice circa le prove testimoniali ed evidenziando l'errore del Tribunale nel non aver dato il giusto rilievo al messaggio sulla chat e al video. Contesta l'attendibilità della teste Tes_4 essendo l'unica a negare la presenza ai fatti di LL DO. Reitera la richiesta, respinta dal primo giudice, di depositare documenti volti a dimostrare la presenza ai fatti di LL DO e chiede di escutere altri testi.
Lamenta l'omesso accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum o percipiendum, senza alcuna motivazione da parte del primo giudice.
3 Con riferimento al livello, la società ribadisce lo svolgimento da parte della lavoratrice delle mansioni di aiuto commessa e l'assenza in capo alla stessa di precedenti esperienze quale commessa. Richiama il CCNL applicato secondo il quale il lavoratore permane nel 5°livello per 18 mesi.
Chiede, quindi, la restituzione dell'importo lordo di € 4.157,40 pari al netto di € 3.322,86 corrisposto in esecuzione della sentenza.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello ed opponendosi all'acquisizione di nuova documentazione in quanto tardiva e comunque priva di efficacia probatoria, trattandosi di documenti scritti a mano e non riconducibili alla società.
Quanto nello specifico al livello, evidenzia l'assenza di contestazione della circostanza dedotta con il ricorso di primo grado circa il possesso di esperienza pluriennale nel settore della vendita al pubblico.
Quanto all'eccezione di aliunde perceptum o percipiendum ricorda l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro e non assolto, non essendo sufficiente la richiesta di documentazione all'INPS o all'Agenzia delle Entrate.
Si oppone infine alla prosecuzione dell'attività istruttoria testimoniale già formulata all'udienza dell'8.10.2024, trattandosi di richiesta generica e senza indicazione degli ulteriori testi da escutere e delle relative circostanze di fatto da approfondire.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è parzialmente fondato con riferimento alla sola eccezione dell'aliunde perceptum, per i motivi di seguito esposti.
Il motivo di appello con riferimento al superiore livello riconosciuto dal primo giudice non è fondato.
Secondo il CCNL applicato, rientrano:
-nel livello quarto “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
….
7. commesso alla vendita al pubblico”;
-nel livello quinto “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
21. aiutantecommesso12;
4 12 L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori).
L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.”
In base alle declaratorie, quindi, ai fini dell'inquadramento nel livello quarto è necessario lo svolgimento da parte del lavoratore di “compiti operativi di vendita e relative operazioni complementari”.
Non è richiesta invece un'autonomia del lavoratore sottratta a qualsiasi direttiva.
Ciò, del resto, risponde anche ad una certa logica nel senso che l'assenza di specifiche direttive superiori porterebbe a modi di agire e fare differenti, rimessi al singolo lavoratore, con conseguente snaturamento delle caratteristiche dell'esercizio commerciale, specie con riferimento alle modalità di cura della clientela.
Ebbene, l'istruttoria ha dimostrato che la lavoratrice svolgeva in autonomia le attività di vendita secondo le direttive ricevute.
In tal senso sono univoche le dichiarazioni rese sia dalla teste che Testimone_5 Tes_4
Alcuna contestazione è stata invece mossa con riferimento alle differenze retributive scaturenti dal diverso livello, e quantificate dal primo giudice nella somma lorda di € 291,87.
Parimenti non è fondato il motivo di appello relativo alla legittimità del licenziamento comminato per i seguenti motivi: “Nella serata di ieri, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 20,50, in pieno orario lavorativo, la SI.ra , suo superiore gerarchico, le ha richiesto di aiutarla Controparte_2 nelle pulizie di fine giornata e di riassetto del negozio, onde poterle concludere prima e chiudere il negozio. Lei si è rifiutata di svolgere le indicate mansioni e con modi e metodi inaccettabili, l'ha insultata e minacciata verbalmente, pronunciando le testuali affermazioni: “Figlia di puttana testa di cazzo, ti uccido, ti ammazzo, non vali niente, pulisciti la bocca, puoi solo lavare il culo agli anziani, non sei nessuno, sei una merda”. Inoltre, durante la discussione lanciava anche alcuni oggetti contro le casse del negozio. Come se tutto ciò non bastasse, una volta abbandonato il posto di lavoro ha inviato alcuni messaggi di testo alla sua superiore gerarchica con altrettanti insulti e minacce, anche di aggressioni fisiche, scrivendole tra l'altro: “(…) ti dico solo una cosa, ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto…”.
Le dichiarazioni rese dalle testi , effettivamente, come Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 evidenziato dal primo giudice, sono contrastanti su aspetti fondamentali quali:
5 - l'orario in cui sarebbero avvenuti i fatti. Secondo la teste “mancavano 10-15 Testimone_5 minuti alla chiusura”; secondo la teste “era finito l'orario di lavoro (erano già passate le Tes_4
21:00)”; nulla ha riferito la teste Testimone_7
- i motivi della discussione tra l'appellata e . Secondo la teste Controparte_2 Tes_5
“Il motivo era perché l'attrice aveva detto che aveva finito di pulire la sua parte e quindi
[...] voleva andarsene. Invece, le ha detto di aspettare che tutti finissero e poi Controparte_2 sarebbero uscite insieme tutte quante.”; secondo la teste “quanto ai fatti di causa, io Tes_4 ricordo che mi ero già rivestita perché era finito l'orario di lavoro (erano già passate le 21.00) e la ci ha detto di rimetterci gli abiti da lavoro perché non era stato pulito correttamente. CP_2
Nel frattempo, la ci ha detto che ci avrebbe sequestrato dentro e ha chiuso la saracinesca. CP_2
A quel punto, l'attrice si è arrabbiata con la alzando la voce. La ha detto a CP_2 CP_2 CP_1 che l'attrice era di un livello inferiore, doveva obbedire agli ordini e stare zitta”; nulla è stata in grado di riferire la teste “quanto ai fatti di causa io ero in fondo a pulire per Testimone_7 terra e sono rimasta lì. Quindi ho sentito solo le urla. Non so perché l'attrice e la CP_2 litigavano”.
L'assenza di prova sugli elementi sopra indicati, il cui onere probatorio, si ribadisce, grava sul datore di lavoro, non può che portare ad una valutazione di insussistenza del fatto, come rilevato correttamente dal primo giudice.
Detta insussistenza a parere del Collegio, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, trova conferma nel documento video allegato dalla stessa società, da qui l'assenza di necessità di prosecuzione dell'istruttoria testimoniale.
È vero che il video è privo di audio ma è anche vero che le immagini mostrano chiaramente che durante la discussione la saracinesca, contrariamente a quanto sostenuto dalle testi Tes_7
e , sia rimasta chiusa completamente e tale è rimasta fino alla fine della
[...] Testimone_5 discussione quando è stata aperta a metà per far uscire l'appellata e le altre dipendenti.
Le immagini del video mostrano inoltre, in maniera altrettanto chiara, come l'appellata, prima di andare via, avvicinatasi alle casse, con la mano abbia fatto cadere dei piccoli oggetti, smentendo così la teste che ha dichiarato che prima di uscire dal locale “l'attrice si è girata Testimone_5 verso , si è tolta la borsa e l'ha lanciata sul bancone (dove stavano le casse e i Controparte_2 computer) facendo cadere le saponette che erano lì… Poi su mia sollecitazione ulteriore l'attrice se n'è andata via”.
Le immagini sopra descritte, oltre ad offrire la versione oggettiva dei fatti, confermano quanto lamentato dall'odierna appellata con il ricorso di primo grado e quanto dichiarato dalla teste smentendo l'eccezione di inattendibilità di quest'ultima sollevata dalla società: Tes_4 CP_2
6 aveva chiuso la saracinesca del negozio, quando ormai l'orario di lavoro era Controparte_3 finito, impedendo così alle lavoratrici, compresa l'appellata, di andare via.
L'azione posta in essere da a dir poco illegittima, ha determinato le Controparte_4 rimostranze dell'appellata -quale conseguenza emotivamente naturale-, per essere stata privata ingiustamente della propria libertà di movimento quando era già finito l'orario di lavoro.
La doppia ingiustizia posta in essere da consistita prima nel Controparte_4 prolungamento dell'orario di lavoro contro la volontà dell'appellata - e non solo - e poi nella privazione della libertà di movimento di quest'ultima - e non solo-, costituiscono una scriminante di fatto della reazione scurrile posta in essere dall'appellata laddove, come riferito da tutte le testi, ha usato parolacce nei confronti di Controparte_4
La prova di quanto l'azione di fosse stata vissuta dall'appellata come un Controparte_4 vero e proprio sopruso è offerta proprio dal messaggio inviato sulla chat di lavoro da quest'ultima successivamente ai fatti - “(…) ti dico solo una cosa, ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto…”.
La frase, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non integra alcuna minaccia ma prova come la condotta di abbia superato ogni limite non solo con riferimento ai Controparte_2 poteri propri di un superiore gerarchico nell'ambito del lavoro ma anche con riferimento alle basilari regole di civiltà e rispetto degli altri.
Solo per completezza si evidenzia che alcuna contraddizione si ravvisa nella dichiarazione della teste nella parte in cui ha negato la presenza in negozio al momento dei fatti di Tes_4 [...]
Persona_2
Ed infatti, la stessa ha dichiarato che al momento dei fatti era in fondo al Persona_2 negozio a pulire tanto da non aver visto nulla -“io ero in fondo a pulire per terra e sono rimasta lì.
Quindi ho sentito solo le urla”-.
Va quindi confermata la valutazione del primo giudice di insussistenza dei fatti e quindi di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze dallo stesso ravvisate e non contestate.
Quanto all'importo del risarcimento danni, individuato dal primo giudice nell'importo pari alle retribuzioni che sarebbero spettate alla lavoratrice dal recesso datoriale in data 21.4.2023 alla scadenza del termine del contratto in data 16.7.2023, dallo stesso va detratto, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società, l'importo lordo di € 493,34 percepito dall'appellata per lavoro svolto nel mese di giugno 2023, come da cedolino paga dalla stessa depositato in esecuzione dell'ordinanza della Corte.
7 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza, dalla somma lorda di € 3.555,53, liquidata dal primo giudice a titolo di risarcimento dei danni, va detratta la somma lorda di € 493,34, con la restituzione da parte dell'appellata della somma netta di € 373,36.
La sentenza va confermata nel resto, anche nella regolazione delle spese, in ragione del principio della soccombenza.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 4932/2024 del Tribunale di Milano ridetermina la condanna dell'appellata al risarcimento del danno nella misura di € 3.555,53 detratto l'aliunde perceptum pari all'importo lordo di € 493,34.
Condanna alla restituzione della somma netta di € 373,36 pari alla somma lorda Controparte_1 di € 493,34.
Conferma nel resto.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 27.5.2025
Presidente est
MA OS CU
8
Registro generale Appello Lavoro n. 1334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa MA OS CU Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4932/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott. Franco Caroleo) promossa:
DA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Indolfi, Marcello Parte_1 di Sangro, Paolo Indolfi ed elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Nicola Amore n. 6, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gioacchino De luca, Elisabetta M. Controparte_1
Montagna ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 8, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Conclude per l'accoglimento del presente appello, la riforma della impugnata sentenza per i motivi dedotti nel presente atto ed il rigetto integrale delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con condanna della lavoratrice alla restituzione dell'importo corrisposto dalla Società e pari alla somma netta di euro 3.322,86, oltre interessi e rivalutazione legale, come per legge;
- con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione. Si reiterano ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, difese, richieste ed istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva di primo grado come di seguito integralmente ripetute e trascritte:
1 “Si chiede essere ammessi a provare con testi le circostanze di fatto contrarie alla prova attrice, che devono intendersi di seguito trascritte precedute dall'espressione “vero che non”; si chiede altresì essere ammessi a provare con testi le seguenti circostanze di fatto, espunte eventuali espressioni valutative o circostanze documentali:
1) Vero è che la ricorrente, priva di esperienza nel settore merceologico ed alla prima assunzione presso i negozi della catena Primor, nel breve periodo alle dipendenze della Società, pari complessivamente a circa 1 mese, ha svolto le mansioni di aiuto commessa.
2) vero è che in data 14.4.2023, alle ore 20,50 circa, la sig.ra , superiore Controparte_2 gerarchico della ricorrente, ha chiesto alla stessa di aiutarla nelle pulizie di fine giornata e di riassetto del negozio, onde poterle concludere prima e chiudere il negozio.
3) vero è che la ricorrente si è rifiutata di svolgere le mansioni richieste dal suo superiore e l'ha insultata e minacciata verbalmente, pronunciando ad alta voce (urlando) e con fare agitato ed arrabbiato le seguenti parole: “...Figlia di puttana, testa di cazzo, ti uccido, ti ammazzo, non vali niente, pulisciti la bocca, puoi solo lavare il culo agli anziani, non sei nessuno, sei una merda!”
4) vero è che durante la detta discussione con la sig.ra la ricorrente ha lanciato anche CP_2 alcuni oggetti che si trovavano sul bancone contro le casse del negozio, ove dietro vi era la sig.ra
CP_2
5) vero è che la ricorrente ha quindi abbandonato il posto di lavoro ed ha inviato alcuni messaggi di testo alla sig.ra a mezzo whatsapp, scrivendole tra l'altro: “.... ti dico solo una cosa CP_2 ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto ...”.
6) vero è che la ricorrente presta attività in favore di altro datore di lavoro sin da subito dopo il licenziamento. Si indicano quali testi i signori: 1) residente a[...], Tes_1 Persona_1
Milano; 2) residente a[...], Magenta;
3) Tes_2 Tes_3 ; 4) tutti dom.ti presso la Società.
[...] Controparte_2 Si deferisce interrogatorio formale del ricorrente sulle circostanze di cui ai precedenti capi dal n. 1 al n. 6, che abbiansi qui per ripetute e trascritte precedute dall'espressione “vero che”. Si chiede essere autorizzati alla produzione dei video delle telecamere di sorveglianza presenti all'interno del punto vendita, che sono stati “congelati” in attesa dell'eventuale giudizio. Si chiede ordinarsi, ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c., alla sede INPS territorialmente competente la produzione in giudizio dell'estratto contributivo della ricorrente per l'anno 2023, nonché all'Agenzia delle Entrate la produzione di copia della dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2023.”
APPELLATA Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che pretestuoso e, per Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza n. 4932/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dr Caroleo in data 6 novembre 2024 nell'ambito del procedimento n. 10581/2023. Con vittoria delle spese e del compenso del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, la società ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 4932/2024 del Tribunale di Milano che ha accertato il diritto di Controparte_1 all'inquadramento, sin dall'origine del rapporto di lavoro, nel livello 4 del CCNL Commercio
Confcommercio, nonché la retribuzione utile per il calcolo del TFR nella misura di €1.139,62 lordi, ed ha condannato la società al pagamento della somma di € 291,87 lordi, oltre interessi e
2 rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive derivanti dall'accertato inquadramento;
ha inoltre accertato l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa in data 21.4.2023 ed ha condannato la società al risarcimento del danno nella misura di € 3.555,53, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 2.650 oltre accessori di legge.
assunta con contratto a termine, dal 17.3.2023 al 16.7.2023, liv 5 CCNL Controparte_1
Commercio Confcommercio, mansione aiuto commesso, licenziata il 21.4.2023 per giusta causa perché il 14.4.2023, in orario di lavoro, alle 20:50, si sarebbe rifiutata di aiutare suo CP_2 superiore, nelle pulizie di fine giornata, insultandola, minacciandola e scagliando oggetti contro le casse, nonché mandando successivamente sulla chat di lavoro il seguente messaggio rivolto a
“ti dico solo una cosa, ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una CP_2 persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto…”, ha agito per ottenere il riconoscimento, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, del superiore livello 4 per avere svolto sempre mansioni di commessa nonché per accertare l'illegittimità del licenziamento.
Il Tribunale, svolta istruttoria, ha accertato il diritto al superiore inquadramento rivendicato, essendo emersa l'autonomia da parte della ricorrente nello svolgimento delle mansioni di commessa;
ha inoltre accertato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, non avendo la società assolto l'onere probatorio a suo carico, stante l'incertezza circa l'orario in cui sarebbe successo l'episodio contestato, i motivi del diverbio, la chiusura o meno della saracinesca del negozio con impossibilità per la ricorrente di uscire liberamente. Secondo il primo giudice l'istruttoria svolta non avrebbe provato l'imputabilità alla lavoratrice della causa del diverbio né le asserite minacce rivolte alla sua superiore. Né prova in tal senso sarebbe offerta dal documento video prodotto dalla società perché privo di audio e dal quale si evincerebbe solo un'animata discussione.
La società impugna la sentenza, quanto al licenziamento, contestando la valutazione effettuata dal primo giudice circa le prove testimoniali ed evidenziando l'errore del Tribunale nel non aver dato il giusto rilievo al messaggio sulla chat e al video. Contesta l'attendibilità della teste Tes_4 essendo l'unica a negare la presenza ai fatti di LL DO. Reitera la richiesta, respinta dal primo giudice, di depositare documenti volti a dimostrare la presenza ai fatti di LL DO e chiede di escutere altri testi.
Lamenta l'omesso accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum o percipiendum, senza alcuna motivazione da parte del primo giudice.
3 Con riferimento al livello, la società ribadisce lo svolgimento da parte della lavoratrice delle mansioni di aiuto commessa e l'assenza in capo alla stessa di precedenti esperienze quale commessa. Richiama il CCNL applicato secondo il quale il lavoratore permane nel 5°livello per 18 mesi.
Chiede, quindi, la restituzione dell'importo lordo di € 4.157,40 pari al netto di € 3.322,86 corrisposto in esecuzione della sentenza.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello ed opponendosi all'acquisizione di nuova documentazione in quanto tardiva e comunque priva di efficacia probatoria, trattandosi di documenti scritti a mano e non riconducibili alla società.
Quanto nello specifico al livello, evidenzia l'assenza di contestazione della circostanza dedotta con il ricorso di primo grado circa il possesso di esperienza pluriennale nel settore della vendita al pubblico.
Quanto all'eccezione di aliunde perceptum o percipiendum ricorda l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro e non assolto, non essendo sufficiente la richiesta di documentazione all'INPS o all'Agenzia delle Entrate.
Si oppone infine alla prosecuzione dell'attività istruttoria testimoniale già formulata all'udienza dell'8.10.2024, trattandosi di richiesta generica e senza indicazione degli ulteriori testi da escutere e delle relative circostanze di fatto da approfondire.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è parzialmente fondato con riferimento alla sola eccezione dell'aliunde perceptum, per i motivi di seguito esposti.
Il motivo di appello con riferimento al superiore livello riconosciuto dal primo giudice non è fondato.
Secondo il CCNL applicato, rientrano:
-nel livello quarto “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
….
7. commesso alla vendita al pubblico”;
-nel livello quinto “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
21. aiutantecommesso12;
4 12 L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori).
L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.”
In base alle declaratorie, quindi, ai fini dell'inquadramento nel livello quarto è necessario lo svolgimento da parte del lavoratore di “compiti operativi di vendita e relative operazioni complementari”.
Non è richiesta invece un'autonomia del lavoratore sottratta a qualsiasi direttiva.
Ciò, del resto, risponde anche ad una certa logica nel senso che l'assenza di specifiche direttive superiori porterebbe a modi di agire e fare differenti, rimessi al singolo lavoratore, con conseguente snaturamento delle caratteristiche dell'esercizio commerciale, specie con riferimento alle modalità di cura della clientela.
Ebbene, l'istruttoria ha dimostrato che la lavoratrice svolgeva in autonomia le attività di vendita secondo le direttive ricevute.
In tal senso sono univoche le dichiarazioni rese sia dalla teste che Testimone_5 Tes_4
Alcuna contestazione è stata invece mossa con riferimento alle differenze retributive scaturenti dal diverso livello, e quantificate dal primo giudice nella somma lorda di € 291,87.
Parimenti non è fondato il motivo di appello relativo alla legittimità del licenziamento comminato per i seguenti motivi: “Nella serata di ieri, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 20,50, in pieno orario lavorativo, la SI.ra , suo superiore gerarchico, le ha richiesto di aiutarla Controparte_2 nelle pulizie di fine giornata e di riassetto del negozio, onde poterle concludere prima e chiudere il negozio. Lei si è rifiutata di svolgere le indicate mansioni e con modi e metodi inaccettabili, l'ha insultata e minacciata verbalmente, pronunciando le testuali affermazioni: “Figlia di puttana testa di cazzo, ti uccido, ti ammazzo, non vali niente, pulisciti la bocca, puoi solo lavare il culo agli anziani, non sei nessuno, sei una merda”. Inoltre, durante la discussione lanciava anche alcuni oggetti contro le casse del negozio. Come se tutto ciò non bastasse, una volta abbandonato il posto di lavoro ha inviato alcuni messaggi di testo alla sua superiore gerarchica con altrettanti insulti e minacce, anche di aggressioni fisiche, scrivendole tra l'altro: “(…) ti dico solo una cosa, ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto…”.
Le dichiarazioni rese dalle testi , effettivamente, come Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 evidenziato dal primo giudice, sono contrastanti su aspetti fondamentali quali:
5 - l'orario in cui sarebbero avvenuti i fatti. Secondo la teste “mancavano 10-15 Testimone_5 minuti alla chiusura”; secondo la teste “era finito l'orario di lavoro (erano già passate le Tes_4
21:00)”; nulla ha riferito la teste Testimone_7
- i motivi della discussione tra l'appellata e . Secondo la teste Controparte_2 Tes_5
“Il motivo era perché l'attrice aveva detto che aveva finito di pulire la sua parte e quindi
[...] voleva andarsene. Invece, le ha detto di aspettare che tutti finissero e poi Controparte_2 sarebbero uscite insieme tutte quante.”; secondo la teste “quanto ai fatti di causa, io Tes_4 ricordo che mi ero già rivestita perché era finito l'orario di lavoro (erano già passate le 21.00) e la ci ha detto di rimetterci gli abiti da lavoro perché non era stato pulito correttamente. CP_2
Nel frattempo, la ci ha detto che ci avrebbe sequestrato dentro e ha chiuso la saracinesca. CP_2
A quel punto, l'attrice si è arrabbiata con la alzando la voce. La ha detto a CP_2 CP_2 CP_1 che l'attrice era di un livello inferiore, doveva obbedire agli ordini e stare zitta”; nulla è stata in grado di riferire la teste “quanto ai fatti di causa io ero in fondo a pulire per Testimone_7 terra e sono rimasta lì. Quindi ho sentito solo le urla. Non so perché l'attrice e la CP_2 litigavano”.
L'assenza di prova sugli elementi sopra indicati, il cui onere probatorio, si ribadisce, grava sul datore di lavoro, non può che portare ad una valutazione di insussistenza del fatto, come rilevato correttamente dal primo giudice.
Detta insussistenza a parere del Collegio, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, trova conferma nel documento video allegato dalla stessa società, da qui l'assenza di necessità di prosecuzione dell'istruttoria testimoniale.
È vero che il video è privo di audio ma è anche vero che le immagini mostrano chiaramente che durante la discussione la saracinesca, contrariamente a quanto sostenuto dalle testi Tes_7
e , sia rimasta chiusa completamente e tale è rimasta fino alla fine della
[...] Testimone_5 discussione quando è stata aperta a metà per far uscire l'appellata e le altre dipendenti.
Le immagini del video mostrano inoltre, in maniera altrettanto chiara, come l'appellata, prima di andare via, avvicinatasi alle casse, con la mano abbia fatto cadere dei piccoli oggetti, smentendo così la teste che ha dichiarato che prima di uscire dal locale “l'attrice si è girata Testimone_5 verso , si è tolta la borsa e l'ha lanciata sul bancone (dove stavano le casse e i Controparte_2 computer) facendo cadere le saponette che erano lì… Poi su mia sollecitazione ulteriore l'attrice se n'è andata via”.
Le immagini sopra descritte, oltre ad offrire la versione oggettiva dei fatti, confermano quanto lamentato dall'odierna appellata con il ricorso di primo grado e quanto dichiarato dalla teste smentendo l'eccezione di inattendibilità di quest'ultima sollevata dalla società: Tes_4 CP_2
6 aveva chiuso la saracinesca del negozio, quando ormai l'orario di lavoro era Controparte_3 finito, impedendo così alle lavoratrici, compresa l'appellata, di andare via.
L'azione posta in essere da a dir poco illegittima, ha determinato le Controparte_4 rimostranze dell'appellata -quale conseguenza emotivamente naturale-, per essere stata privata ingiustamente della propria libertà di movimento quando era già finito l'orario di lavoro.
La doppia ingiustizia posta in essere da consistita prima nel Controparte_4 prolungamento dell'orario di lavoro contro la volontà dell'appellata - e non solo - e poi nella privazione della libertà di movimento di quest'ultima - e non solo-, costituiscono una scriminante di fatto della reazione scurrile posta in essere dall'appellata laddove, come riferito da tutte le testi, ha usato parolacce nei confronti di Controparte_4
La prova di quanto l'azione di fosse stata vissuta dall'appellata come un Controparte_4 vero e proprio sopruso è offerta proprio dal messaggio inviato sulla chat di lavoro da quest'ultima successivamente ai fatti - “(…) ti dico solo una cosa, ringrazia Dio che eravamo sul posto di lavoro e che io sono una persona intelligente e matura altrimenti stasera per come mi hai trattato ti trovavi con la testa rinchiusa nel cassetto…”.
La frase, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non integra alcuna minaccia ma prova come la condotta di abbia superato ogni limite non solo con riferimento ai Controparte_2 poteri propri di un superiore gerarchico nell'ambito del lavoro ma anche con riferimento alle basilari regole di civiltà e rispetto degli altri.
Solo per completezza si evidenzia che alcuna contraddizione si ravvisa nella dichiarazione della teste nella parte in cui ha negato la presenza in negozio al momento dei fatti di Tes_4 [...]
Persona_2
Ed infatti, la stessa ha dichiarato che al momento dei fatti era in fondo al Persona_2 negozio a pulire tanto da non aver visto nulla -“io ero in fondo a pulire per terra e sono rimasta lì.
Quindi ho sentito solo le urla”-.
Va quindi confermata la valutazione del primo giudice di insussistenza dei fatti e quindi di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze dallo stesso ravvisate e non contestate.
Quanto all'importo del risarcimento danni, individuato dal primo giudice nell'importo pari alle retribuzioni che sarebbero spettate alla lavoratrice dal recesso datoriale in data 21.4.2023 alla scadenza del termine del contratto in data 16.7.2023, dallo stesso va detratto, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società, l'importo lordo di € 493,34 percepito dall'appellata per lavoro svolto nel mese di giugno 2023, come da cedolino paga dalla stessa depositato in esecuzione dell'ordinanza della Corte.
7 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza, dalla somma lorda di € 3.555,53, liquidata dal primo giudice a titolo di risarcimento dei danni, va detratta la somma lorda di € 493,34, con la restituzione da parte dell'appellata della somma netta di € 373,36.
La sentenza va confermata nel resto, anche nella regolazione delle spese, in ragione del principio della soccombenza.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 4932/2024 del Tribunale di Milano ridetermina la condanna dell'appellata al risarcimento del danno nella misura di € 3.555,53 detratto l'aliunde perceptum pari all'importo lordo di € 493,34.
Condanna alla restituzione della somma netta di € 373,36 pari alla somma lorda Controparte_1 di € 493,34.
Conferma nel resto.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 27.5.2025
Presidente est
MA OS CU
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