Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 679
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Sentenza 18 gennaio 2001

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L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione (art. 390 cod. proc. civ.) comporta l'estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, prescritte solo al fine di sollecitare l'adesione della controparte alla rinuncia e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese della parte rinunciante (art. 391 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 679
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

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