Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione (art. 390 cod. proc. civ.) comporta l'estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, prescritte solo al fine di sollecitare l'adesione della controparte alla rinuncia e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese della parte rinunciante (art. 391 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Francesco Amirante - Presidente -
2. Dott. Ettore Mercurio - Consigliere -
3. Dott. Mario Putaturo Donati - Consigliere -
4. Dott. Corrado Guglielmucci - Consigliere -
5. Dott. Alessandro De Renzis - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
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elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Montagne Rocciose 69, presso lo studio dell'Avv. Bruno Donatone, che con l'Avv. Stefano Brendolan del foro di Verona li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente per procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi p. Az., difesa e rappresentata nel presente giudizio dall'Avv. Enzo Morrico, in forza di mandato conferitogli a margine dei controricorso dalla procuratrice speciale Avv. Maria Teresa Fantola, giusta procura rilasciatale dall'Amministratore Delegato pro tempore, Ing. Giancarlo Cimoli, per atto notaio Paolo Castellini di Roma del 7/8/1997, rep. 53321, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo 9
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 263/98 del Pretore di Verona 6.4.1998/1.6.998 nella causa iscritta al n. 1965 del R.G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Filippo Baldari per i ricorrenti e l'Avv. Roberto Romei per le FF.SS.;
sentito il P.M., in persona dei Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'estinzione a seguito di rinuncia per lo OC, l'accoglimento del primo motivo del ricorso per gli altri ricorrenti, assorbiti i restanti motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1713/92 del 3.11.1993 il Pretore di Verona condannava la S.p.A. Ferrovie dello Stato a risarcire il danno subito da OC FR, RU RG, TO SI e ZI IC in conseguenza dell'illegittimo rientro da un comando-missione in Alto Adige disposto dalla convenuta, danno pari alle indennità mensili di missione non percepite dopo il 1/5/1997.
Proposto pignoramento presso terzi da parte dei lavoratori, le Ferrovie dello Stato si opponevano alla procedura esecutiva chiedendone la sospensione.
Con ordinanza 14/1/1994 il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e rimetteva le parti davanti al Pretore del Lavoro, il quale con sentenza del 25/1/1995 n. 109/95 rigettava l'opposizione.
Nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi nel frattempo proseguita, il Giudice dell'esecuzione nominava un consulente tecnico di ufficio per accertare l'esatto ammontare del credito dei ricorrenti e, all'esito consulenza, con ordinanza 15/9/1994 procedeva ad una parziale assegnazione delle somme pignorate secondo l'ipotesi meno favorevole tra quelle (A-B-C) indicate dallo stesso consulente, assegnazione confermata con ordinanza del 4/4/1997. I ricorrenti proponevano opposizione avverso tale ordinanza e il Giudice dell'esecuzione con sentenza del 6.4.1998/1.6.1998 confermava tale ordinanza.
Contro questa sentenza OC e gli altri hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, notificandolo solo alle Ferrovie dello Stato, che resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Lo OC ha depositato in data 25/5/2000 atto di rinuncia al ricorso per cassazione.
All'udienza del 27 giugno 2000 è stata disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca Nazionale delle Comunicazioni - filiale di Verona e della Banca Nazionale del Lavoro- agenzia - filiale di Verona - Via Mazzini 18, quali terzi pignorati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo OC, come già si è detto, ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto, sottoscritto solo da lui e dai suoi difensori, ma non dalle Ferrovie dello Stato ne' comunicato o notificato a tale società.
Tanto premesso, va rilevato che l'atto di rinuncia di per sè comporta l'estinzione del procedimento con le FF.SS., indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, prescritte dall'art. 390 c.p.c. solo al fine di sollecitare l'adesione della controparte medesima alla rinuncia e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese della parte rinunciante ai sensi dell'art. 391 - secondo e quarto comma - c.p.c. (in questo senso Cass. 5 agosto 1985, n. 4384). Nei riguardi degli altri ricorrenti va osservato che questa Corte, nel disporre con ordinanza, emessa nella pubblica udienza del 27 giugno 2000, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, ha fissato il termine di 60 giorni.
Tale termine non è stato rispettato, in quanto l'atto di integrazione è stato notificato alla San Paolo IMI S.p.A. (già Banca Nazionale delle Comunicazioni S.p.A. - Agenzia di Verona), Vicolo Ghiaia 9, Verona in data 1 settembre 2000 e alla San Paolo IMI S.p.A. (già Banca Nazionale delle Comunicazioni) nella sede legale di Torino, Piazza San Carlo 156, il 3 settembre 2000.
La mancata esecuzione dell'ordine di integrazione dei contraddittorio nel termine assegnato, che è perentorio e non suscettibile di proroga, determina, ai sensi dell'art. 331 - secondo comma c.p.c., l'inammissibilità del ricorso.
In conclusione va dichiarata l'estinzione del processo tra FR OT e le FF.SS. e l'inammissibilità del ricorso proposto da SE RU, SI TO ed IC ZI. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste in via solidale a carico dei rinunciante OC e, in ragione della soccombenza, anche degli altri ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dei processo tra FR OC e le FF.SS. e dichiara inammissibile il ricorso degli altri ricorrenti. Condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in L.
2.546.000 di cui L.
2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001