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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11960/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11960/2021 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione del codice della strada)/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
377/2021, depositata il 24.02.2021, e non notificata,
vertente tra
Avv. FERRARA FILIPPO, elettivamente domiciliato in Bari, alla via della Costituente n. 19/E, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
- APPELLANTE -
contro
COMUNE di SAMMICHELE di BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
Bari, alla via S. Tommaso d'Aquino n. 8/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pantaleo, dal quale è rappresentato e difeso giusta determina dirigenziale n. 196 del 10.05.2022, e procura in atti,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
20.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 23.09.2021, l'Avv. FERRARA Filippo ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 8905/2020) depositata il 24.02.2021, n. 377, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 204 bis C.d.S. presentato dallo stesso Avv. Ferrara avverso il verbale di accertamento n. 10517/2020 del 15.10.2020, notificato il 21.10.2020, con il quale era stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 126 bis del C.d.s. per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell'autovettura Mercedes Benz, CDI-4Matic, tg.
EG226JN, in occasione della ulteriore violazione per eccesso di velocità ex art. 142 co. 8 del C.d.s., rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. n. 3050, matr. unità comando n. 3036, deducendo quali motivi di gravame: “I. errata applicazione degli artt. 113 (pronuncia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove), 116 (valutazione delle prove) c.p.c. –
1 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. difetto di motivazione sotto il profilo della insufficienza e della incongruità - omessa considerazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - erronea applicazione dell'art. 126-bis comma 2 del C.d.S.”,
e chiedendo, pertanto: “A) accogliere il presente gravame, per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto riformare totalmente la sentenza n. 377/21 emessa dal Giudice di Pace di Bari, Dott.ssa Tuozzo, depositata in data 24.02.2021; B) in totale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le conclusioni deduzioni ed eccezioni già rassegnate negli atti e nei verbali di causa del giudizio di primo grado che qui di seguito si ribadiscono: b) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'annullamento del verbale di accertamento n.
10517/2020, emesso dal Comando Polizia Locale del Comune di Sammichele di Bari per tutti i motivi esposti in atti;
c) in ogni caso, disporre l'archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 204 C.d..S; d) in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa, soprattutto in ragione della consapevolezza da parte dell'opposto del giudizio pendente sul verbale principale. C) Comunque, in riforma della sentenza di primo grado, condannare il Comune di Sammichele di Bari alle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
In particolare, l'odierno appellante, muovendo dall'assunto per cui l'avvenuta impugnazione del verbale di contestazione della violazione principale per eccesso di velocità di cui al citato art. 142 co. 8 del C.d.s., fosse idonea a soddisfare l'onere di cui all'art. 126 bis C.d.S., sosteneva l'illegittimità della successiva contestazione notificatagli, asserendo di aver comunque tempestivamente ottemperato all'onere di comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.S. proprio a mezzo del ridetto ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione principale, all'interno del quale lo stesso opponente di qualificava proprietario nonché conducente del suddetto veicolo, richiamando a sostegno del gravame, peraltro, nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 17.10.2023, il recente revirement della Suprema Corte di Cassazione di cui alla pronuncia n. 24012/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 2.01.2023 si costituiva nel presente giudizio d'appello il COMUNE di SAMMICHELE di BARI il quale deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e con vittoria delle spese del grado di appello.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 20.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Con l'unico ed articolato motivo di appello è stata dedotta la falsa applicazione e l'erronea interpretazione dell'art. 126 bis C.d.S. cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella sentenza gravata.
L'assunto, tuttavia, non coglie nel segno per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, come è stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (cfr. tra le tante, Trib. Bari, 5.11.2020, n. 3380; Trib. Bari, sez. 3, 15.06.2015, n. 2722;
Trib. Bari, sez. 3, 23.12.2016, n. 6672; Trib. Bari, sez. 3, 6.09.2018, n. 3706; Trib. Bari, sez. 3, 5.12.2018, n.
5096), in base al disposto dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., il conducente, quale responsabile della violazione
(presupposta), o, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
2 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., devono fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Con tale previsione, il legislatore ha inteso sanzionare l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l'espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del codice della strada può assumere rilevanza non solo amministrativa, ma anche penale.
Ai soggetti destinatari di tale obbligo non è, pertanto, riconoscibile alcun potere dispositivo delle informazioni in loro possesso, e neppure la facoltà d'indagare sulla vicenda nella quale sia stato ravvisato dagli agenti accertatori l'illecito presupposto o di tenere comportamenti consequenziali asseritamente giustificati dall'autonomo raggiunto convincimento in ordine all'assunta illegittimità della contestazione del detto illecito presupposto e/o del procedimento sanzionatorio.
Da ciò consegue, ai fini della configurabilità dell'illecito da omessa comunicazione obbligatoria dei dati identificativi del conducente, l'irrilevanza delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione stessa di quest'ultimo, compresa la stessa abolitio criminis, rimanendo estraneo alla fattispecie in esame, per la netta distinzione tra illecito ex art. 126-bis, co. 2, c.d.s. ed illecito presupposto, il principio stabilito dall'art. 2 c.p..
Va infatti ribadito che l'illecito in esame si consuma autonomamente con l'inutile decorso del termine di cui all'art. 126-bis, co. 2, c.d.s., e tra questo e quello presupposto non v'è alcuna connessione che possa comportare l'estensione all'uno delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'altro.
Da ciò se ne è tratta l'ulteriore conclusione che, ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni, amministrative e, se del caso, anche penali (cfr., sul punto, anche Corte Cost.,
20.11.2009, n. 306, che ha dichiarato manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, co. 2, d.lgs. 30.04.1992 n, 285, nella parte in cui prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione al codice della strada, prima dell'intervenuta definitività dell'accertamento della violazione, sul presupposto che tale norma abbia inteso sanzionare un'autonoma infrazione, e cioè l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale;
in tal senso, la giurisprudenza ormai consolidata di legittimità, tra cui, ex plurimis, Cass. civ., n. 22881/2010; Cass. civ., n. 10786/2008; Cass. civ., n.
17348/2007, secondo cui il termine entro il quale il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, 2° co., c.d.s., all'organo di polizia procedente i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, né l'annullamento o la sospensione dell'esecutività del predetto verbale escludono la sanzione prevista per la violazione dell'art. 126-bis, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione;
cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 6^, 11.10.2016, n.
3 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. 20477, che ha riaffermato a chiare lettere il principio per cui “il termine entro cui il proprietario dei veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 -bis, comma 2, d.lg. n. 285 del 1991 a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito”).
Deve, dunque, darsi per acquisito il principio generale dell'autonomia delle due condotte sanzionabili
(quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente ex 126-bis c.d.s.), in cui la seconda è del tutto indipendente dalla esistenza della prima condotta e dagli esiti di una eventuale impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto (cfr., di recente, anche Cass. civ., n. 15542/2015; Cass civ., n. 20974/2014), con la conseguenza che l'art. 126 bis viene definito, per l'appunto, un “illecito istantaneo” in quanto volto a garantire l'immediata e tempestiva identificazione del responsabile, onere del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito e, per tali ragioni, si riferisce ad una imposizione ottemperata esclusivamente mediante la comunicazione dei dati del conducente diretta all'autorità che ne fa richiesta.
Il suddetto orientamento, cui questo Giudice intende voler dare ulteriore seguito, è stato ribadito recentemente da questo Tribunale anche con la recente pronuncia n. 1708 del 10.04.2024, con cui si è data continuità all'indirizzo consolidato di questo Tribunale in subiecta materia, in conformità all'interpretazione granitica più volte ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, discostandosi dal recente revirement di cui alla pronuncia n. 24012/2022.
Secondo la citata ordinanza n. 24012/2022 si è infatti sostenuto che “al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione - da parte dell'obbligato dei dati personali
e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.)” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ord. 7.07.2022, n. 24012).
La suddetta “rivisitazione” giurisprudenziale non appare, tuttavia, condivisibile per le ragioni di seguito precisate.
Ed invero, come innanzi evidenziato, la Corte di Cassazione, già con la pronuncia n. 11811 del 2010 in motivazione, aveva già chiarito che: “la sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi
4 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale
(Cass. Cass. 13748/07, riv. 598104). Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all'invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall'organo accertatore all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall'art. 126 C.d.S.)”.
Ed ancora, in Cass. civ. n. 18027 del 2018 era stato ribadito che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito”.
Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia né è previsto dall'art. 126 bis C.d.S. che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; infatti la norma stabilisce che il termine decorre “dalla data di notifica del verbale di contestazione” dell'infrazione presupposta e dunque la contestazione eventualmente proposta contro di essa non determina alcuna interruzione o sospensione del termine non essendo ciò previsto dalla legge ed anzi scontrandosi un tale assunto con la necessaria tempestività della suddetta verifica che, ove invece effettuata a distanza di tempo, potrebbe divenire inesigibile per l'obbligato.
I suddetti approdi ermeneutici devono ritenersi ormai acquisiti sul piano interpretativo e applicativo della suddetta disposizione, non potendosi ritenere esaustivo il diverso, e minoritario – come riconosciuto nella stessa motivazione della pronuncia – indirizzo della Suprema Corte di Cassazione espresso dalla recente pronuncia n. 24012/2022.
Tale decisione, infatti, pur riconoscendo espressamente come «“indiscutibili” “la natura di illecito istantaneo” della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessa perseguita», giunge a sostenere, in maniera non del tutto coerente, che la valorizzazione di tali caratteri (seppure, vale la pena ulteriormente sottolineare, dalla stessa Suprema Corte definiti “indiscutibili”) porterebbe alla “elisione del dato letterale della norma in questione ed un'obliterazione del suo fondamento logico-razionale”.
Al contrario, proprio il dato letterale della norma, che costituisce il primo criterio di interpretazione di qualsivoglia disposizione normativa, è chiaro ed inequivocabile nell'incardinare l'inizio della decorrenza del termine per comunicare i dati del conducente del mezzo al momento della violazione, solo alla data di notifica del verbale di contestazione presupposto, imposizione rafforzata dall'indicazione di doverosità dell'adempimento (art. 126 bis, co. 2, C.d.S. per cui: “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla
5 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”).
Inoltre, il medesimo secondo comma, come innanzi già sottolineato, ha cura di precisare che la annotazione della perdita di punteggio, nel caso siano proposti “ricorsi amministrativi e giurisdizionali”, sia comunicata dall'organo accertatore entro 30 giorni da quando tali procedimenti “siano conclusi” aggiungendo che “Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia … dell'esito dei ricorsi medesimi”: in detta norma, dunque, trova risposta anche quella “necessaria correlazione” - tra procedimento di opposizione al verbale presupposto e obbligo di comunicazione delle generalità - che secondo la pronuncia in esame costituirebbe ulteriore ragione del mutamento interpretativo.
La decurtazione dei punti dalla patente non è, pertanto, un effetto che si verifica automaticamente, in capo al conducente indicato dal proprietario del veicolo, ma è, invece, un provvedimento subordinato (emesso peraltro da altro organo della PA), appunto, alla definitività del procedimento di accertamento della responsabilità per l'illecito presupposto.
Quanto infine alla “obliterazione del fondamento logico-razionale della norma” richiamata nella citata pronuncia n. 24012/2022 della Suprema Corte, deve ribadirsi che come già puntualmente evidenziato da questo
Tribunale con la citata sentenza n. 1708/2024, al contrario, è proprio l'interpretazione di cui alla decisione n.
24012 del 2022 che, alla luce della suddetta ricostruzione, finirebbe per condurre ad una sorta di interpetatio abrogans della ratio dell'art. 126 bis C.d.S.
Ed infatti, appare evidente che ove il legislatore avesse voluto far “sospendere” la decorrenza del termine per comunicare i dati del conducente in virtù della mera proposizione dei ricorsi avverso il verbale presupposto lo avrebbe espressamente previsto nella medesima disposizione, ma ciò non si evince dal dato letterale.
Peraltro l'ordinanza in esame sostiene che l'organo accertatore, all'esito del ricorso proposto contro il verbale presupposto, dovrebbe provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, introducendo così nella struttura dell'art. 126 bis C.d.S. un'attività ulteriore e aggiuntiva a carico della P.A., neppure espressamente contemplata dal legislatore, di fatto prevedendo una “riscrittura” della norma, mediante una interpretazione integrativa e “manipolativa” non consentita all'attività ermeneutica del giudice.
Né potrebbe il chiaro tenore letterale della disposizione normativa primaria essere derogato da disposizioni normative di livello inferiore;
in particolare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, la circolare del Ministero Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, secondo cui “si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente”, non ha natura regolamentare e quindi non è neanche una norma secondaria ma è solo una mera indicazione interpretativa data dal Ministero con la espressa finalità “di dare uniformità alla azione amministrativa” e quindi, in virtù del principio costituzionale di separazione dei poteri, non ha alcun valore per il giudice neanche a fini interpretativi.
Non può neppure sostenersi che solo un risultato negativo (della opposizione avanzata contro la violazione presupposta) determinerebbe la reviviscenza, in capo al coobbligato, dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente in quanto il risultato positivo potrebbe essere dovuto a fattori del tutto indipendenti dall'accertamento della insussistenza della violazione come nel caso di tardiva notifica del verbale al coobbligato ex art. 196 C.d.s. (sulla irrilevanza degli esisti della impugnativa dell'illecito presupposto v. Cass. civ., n. 13748 del 2007 e Cass. civ., n. 16674 del 2010).
6 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. Deve altresì sostenersi l'inadeguatezza del richiamo alla sentenza della Corte Cost. n. 27 del 2005, operato nella stessa pronuncia in esame.
Ed infatti, come ben evidenziato dalla medesima Corte di Cassazione nella sentenza n. 13748 del 2007, nella lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005 “non va…confusa la valutazione della parte del secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S. - come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 a sua volta modificato dalla Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 214 - dichiarata incostituzionale, che era quella in cui veniva comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale, con la valutazione d'altra parte della stessa norma, che è quella rilevante nel presente giudizio, non solo non dichiarata incostituzionale, ma la legittimità della cui applicazione è stata, anzi, espressamente affermata dal giudice delle leggi che, a conclusione della motivazione, si è testualmente espresso nel senso che: "L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio - che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti - in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente.” Tale asserzione, in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa;
il principio è, comunque, riaffermato, come si è già sottolineato, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 164.
Nelle quali disposizioni il fatto sanzionato si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine
d'adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, sì che, una volta decorso, l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta;
il comportamento preso in considerazione nella fattispecie descritta e regolata tanto dal comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. quanto dalla L. n. 286 del 2006, art. 164 si sostanzia, infatti, nell'omettere, id est nel non fare, ovvero nel protrarre indebitamente oltre il termine prescritto, la comunicazione dei dati identificativi del conducente;
comunicazione che è sempre omessa, anche quando viene effettuata in ritardo, poiché le richiamate norme pongono termini specifici per l'adempimento dell'obbligo imposto (rispettivamente, trenta giorni dalla richiesta e sessanta giorni dalla notificazione del verbale), tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati, nel momento in cui si è esaurito il lasso di tempo consentito per l'adempimento e quindi ha avuto luogo l'omissione, gli effetti necessari e sufficienti per la consumazione. È, inoltre, illecito di pericolo e non di danno, non essendo necessario che lo svolgimento dell'attività amministrativa e/o giudiziaria consequenziali all'accertamento dell'illecito presupposto abbiano subito un danno effettivo dall'omissione o dal ritardo della comunicazione”.
Ne consegue che l'appello è infondato e deve essere rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza n. 377/2021 del Giudice di Pace di Bari.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in tale scelta processuale l'elemento soggettivo della colpa grave, tenuto conto peraltro del recente ed isolato revirement della Corte di Cassazione di cui alla citata ordinanza n. 24012/2022, tuttavia disattesa in questa sede.
7 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato COMUNE di Sammichele di Bari, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n.
8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'Avv. FERRARA Filippo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
377/2021, depositata il 24.02.2021, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna l'Avv. FERRARA Filippo alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute dal COMUNE di SAMMICHELE di BARI che liquida in complessivi €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014),
C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 20.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
8 Dott. Luca Sforza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11960/2021 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione del codice della strada)/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
377/2021, depositata il 24.02.2021, e non notificata,
vertente tra
Avv. FERRARA FILIPPO, elettivamente domiciliato in Bari, alla via della Costituente n. 19/E, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
- APPELLANTE -
contro
COMUNE di SAMMICHELE di BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
Bari, alla via S. Tommaso d'Aquino n. 8/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pantaleo, dal quale è rappresentato e difeso giusta determina dirigenziale n. 196 del 10.05.2022, e procura in atti,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
20.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 23.09.2021, l'Avv. FERRARA Filippo ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 8905/2020) depositata il 24.02.2021, n. 377, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 204 bis C.d.S. presentato dallo stesso Avv. Ferrara avverso il verbale di accertamento n. 10517/2020 del 15.10.2020, notificato il 21.10.2020, con il quale era stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 126 bis del C.d.s. per omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dell'autovettura Mercedes Benz, CDI-4Matic, tg.
EG226JN, in occasione della ulteriore violazione per eccesso di velocità ex art. 142 co. 8 del C.d.s., rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. n. 3050, matr. unità comando n. 3036, deducendo quali motivi di gravame: “I. errata applicazione degli artt. 113 (pronuncia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove), 116 (valutazione delle prove) c.p.c. –
1 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. difetto di motivazione sotto il profilo della insufficienza e della incongruità - omessa considerazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - erronea applicazione dell'art. 126-bis comma 2 del C.d.S.”,
e chiedendo, pertanto: “A) accogliere il presente gravame, per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto riformare totalmente la sentenza n. 377/21 emessa dal Giudice di Pace di Bari, Dott.ssa Tuozzo, depositata in data 24.02.2021; B) in totale riforma della sentenza gravata, accogliere tutte le conclusioni deduzioni ed eccezioni già rassegnate negli atti e nei verbali di causa del giudizio di primo grado che qui di seguito si ribadiscono: b) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'annullamento del verbale di accertamento n.
10517/2020, emesso dal Comando Polizia Locale del Comune di Sammichele di Bari per tutti i motivi esposti in atti;
c) in ogni caso, disporre l'archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 204 C.d..S; d) in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa, soprattutto in ragione della consapevolezza da parte dell'opposto del giudizio pendente sul verbale principale. C) Comunque, in riforma della sentenza di primo grado, condannare il Comune di Sammichele di Bari alle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
In particolare, l'odierno appellante, muovendo dall'assunto per cui l'avvenuta impugnazione del verbale di contestazione della violazione principale per eccesso di velocità di cui al citato art. 142 co. 8 del C.d.s., fosse idonea a soddisfare l'onere di cui all'art. 126 bis C.d.S., sosteneva l'illegittimità della successiva contestazione notificatagli, asserendo di aver comunque tempestivamente ottemperato all'onere di comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.S. proprio a mezzo del ridetto ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione principale, all'interno del quale lo stesso opponente di qualificava proprietario nonché conducente del suddetto veicolo, richiamando a sostegno del gravame, peraltro, nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 17.10.2023, il recente revirement della Suprema Corte di Cassazione di cui alla pronuncia n. 24012/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 2.01.2023 si costituiva nel presente giudizio d'appello il COMUNE di SAMMICHELE di BARI il quale deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e con vittoria delle spese del grado di appello.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 20.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Con l'unico ed articolato motivo di appello è stata dedotta la falsa applicazione e l'erronea interpretazione dell'art. 126 bis C.d.S. cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella sentenza gravata.
L'assunto, tuttavia, non coglie nel segno per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, come è stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (cfr. tra le tante, Trib. Bari, 5.11.2020, n. 3380; Trib. Bari, sez. 3, 15.06.2015, n. 2722;
Trib. Bari, sez. 3, 23.12.2016, n. 6672; Trib. Bari, sez. 3, 6.09.2018, n. 3706; Trib. Bari, sez. 3, 5.12.2018, n.
5096), in base al disposto dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., il conducente, quale responsabile della violazione
(presupposta), o, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
2 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., devono fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Con tale previsione, il legislatore ha inteso sanzionare l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l'espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del codice della strada può assumere rilevanza non solo amministrativa, ma anche penale.
Ai soggetti destinatari di tale obbligo non è, pertanto, riconoscibile alcun potere dispositivo delle informazioni in loro possesso, e neppure la facoltà d'indagare sulla vicenda nella quale sia stato ravvisato dagli agenti accertatori l'illecito presupposto o di tenere comportamenti consequenziali asseritamente giustificati dall'autonomo raggiunto convincimento in ordine all'assunta illegittimità della contestazione del detto illecito presupposto e/o del procedimento sanzionatorio.
Da ciò consegue, ai fini della configurabilità dell'illecito da omessa comunicazione obbligatoria dei dati identificativi del conducente, l'irrilevanza delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione stessa di quest'ultimo, compresa la stessa abolitio criminis, rimanendo estraneo alla fattispecie in esame, per la netta distinzione tra illecito ex art. 126-bis, co. 2, c.d.s. ed illecito presupposto, il principio stabilito dall'art. 2 c.p..
Va infatti ribadito che l'illecito in esame si consuma autonomamente con l'inutile decorso del termine di cui all'art. 126-bis, co. 2, c.d.s., e tra questo e quello presupposto non v'è alcuna connessione che possa comportare l'estensione all'uno delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'altro.
Da ciò se ne è tratta l'ulteriore conclusione che, ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni, amministrative e, se del caso, anche penali (cfr., sul punto, anche Corte Cost.,
20.11.2009, n. 306, che ha dichiarato manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, co. 2, d.lgs. 30.04.1992 n, 285, nella parte in cui prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione al codice della strada, prima dell'intervenuta definitività dell'accertamento della violazione, sul presupposto che tale norma abbia inteso sanzionare un'autonoma infrazione, e cioè l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale;
in tal senso, la giurisprudenza ormai consolidata di legittimità, tra cui, ex plurimis, Cass. civ., n. 22881/2010; Cass. civ., n. 10786/2008; Cass. civ., n.
17348/2007, secondo cui il termine entro il quale il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, 2° co., c.d.s., all'organo di polizia procedente i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, né l'annullamento o la sospensione dell'esecutività del predetto verbale escludono la sanzione prevista per la violazione dell'art. 126-bis, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione;
cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 6^, 11.10.2016, n.
3 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. 20477, che ha riaffermato a chiare lettere il principio per cui “il termine entro cui il proprietario dei veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 -bis, comma 2, d.lg. n. 285 del 1991 a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito”).
Deve, dunque, darsi per acquisito il principio generale dell'autonomia delle due condotte sanzionabili
(quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente ex 126-bis c.d.s.), in cui la seconda è del tutto indipendente dalla esistenza della prima condotta e dagli esiti di una eventuale impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto (cfr., di recente, anche Cass. civ., n. 15542/2015; Cass civ., n. 20974/2014), con la conseguenza che l'art. 126 bis viene definito, per l'appunto, un “illecito istantaneo” in quanto volto a garantire l'immediata e tempestiva identificazione del responsabile, onere del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito e, per tali ragioni, si riferisce ad una imposizione ottemperata esclusivamente mediante la comunicazione dei dati del conducente diretta all'autorità che ne fa richiesta.
Il suddetto orientamento, cui questo Giudice intende voler dare ulteriore seguito, è stato ribadito recentemente da questo Tribunale anche con la recente pronuncia n. 1708 del 10.04.2024, con cui si è data continuità all'indirizzo consolidato di questo Tribunale in subiecta materia, in conformità all'interpretazione granitica più volte ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, discostandosi dal recente revirement di cui alla pronuncia n. 24012/2022.
Secondo la citata ordinanza n. 24012/2022 si è infatti sostenuto che “al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione - da parte dell'obbligato dei dati personali
e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.)” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ord. 7.07.2022, n. 24012).
La suddetta “rivisitazione” giurisprudenziale non appare, tuttavia, condivisibile per le ragioni di seguito precisate.
Ed invero, come innanzi evidenziato, la Corte di Cassazione, già con la pronuncia n. 11811 del 2010 in motivazione, aveva già chiarito che: “la sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi
4 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale
(Cass. Cass. 13748/07, riv. 598104). Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all'invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall'organo accertatore all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall'art. 126 C.d.S.)”.
Ed ancora, in Cass. civ. n. 18027 del 2018 era stato ribadito che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito”.
Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia né è previsto dall'art. 126 bis C.d.S. che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; infatti la norma stabilisce che il termine decorre “dalla data di notifica del verbale di contestazione” dell'infrazione presupposta e dunque la contestazione eventualmente proposta contro di essa non determina alcuna interruzione o sospensione del termine non essendo ciò previsto dalla legge ed anzi scontrandosi un tale assunto con la necessaria tempestività della suddetta verifica che, ove invece effettuata a distanza di tempo, potrebbe divenire inesigibile per l'obbligato.
I suddetti approdi ermeneutici devono ritenersi ormai acquisiti sul piano interpretativo e applicativo della suddetta disposizione, non potendosi ritenere esaustivo il diverso, e minoritario – come riconosciuto nella stessa motivazione della pronuncia – indirizzo della Suprema Corte di Cassazione espresso dalla recente pronuncia n. 24012/2022.
Tale decisione, infatti, pur riconoscendo espressamente come «“indiscutibili” “la natura di illecito istantaneo” della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessa perseguita», giunge a sostenere, in maniera non del tutto coerente, che la valorizzazione di tali caratteri (seppure, vale la pena ulteriormente sottolineare, dalla stessa Suprema Corte definiti “indiscutibili”) porterebbe alla “elisione del dato letterale della norma in questione ed un'obliterazione del suo fondamento logico-razionale”.
Al contrario, proprio il dato letterale della norma, che costituisce il primo criterio di interpretazione di qualsivoglia disposizione normativa, è chiaro ed inequivocabile nell'incardinare l'inizio della decorrenza del termine per comunicare i dati del conducente del mezzo al momento della violazione, solo alla data di notifica del verbale di contestazione presupposto, imposizione rafforzata dall'indicazione di doverosità dell'adempimento (art. 126 bis, co. 2, C.d.S. per cui: “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla
5 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”).
Inoltre, il medesimo secondo comma, come innanzi già sottolineato, ha cura di precisare che la annotazione della perdita di punteggio, nel caso siano proposti “ricorsi amministrativi e giurisdizionali”, sia comunicata dall'organo accertatore entro 30 giorni da quando tali procedimenti “siano conclusi” aggiungendo che “Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia … dell'esito dei ricorsi medesimi”: in detta norma, dunque, trova risposta anche quella “necessaria correlazione” - tra procedimento di opposizione al verbale presupposto e obbligo di comunicazione delle generalità - che secondo la pronuncia in esame costituirebbe ulteriore ragione del mutamento interpretativo.
La decurtazione dei punti dalla patente non è, pertanto, un effetto che si verifica automaticamente, in capo al conducente indicato dal proprietario del veicolo, ma è, invece, un provvedimento subordinato (emesso peraltro da altro organo della PA), appunto, alla definitività del procedimento di accertamento della responsabilità per l'illecito presupposto.
Quanto infine alla “obliterazione del fondamento logico-razionale della norma” richiamata nella citata pronuncia n. 24012/2022 della Suprema Corte, deve ribadirsi che come già puntualmente evidenziato da questo
Tribunale con la citata sentenza n. 1708/2024, al contrario, è proprio l'interpretazione di cui alla decisione n.
24012 del 2022 che, alla luce della suddetta ricostruzione, finirebbe per condurre ad una sorta di interpetatio abrogans della ratio dell'art. 126 bis C.d.S.
Ed infatti, appare evidente che ove il legislatore avesse voluto far “sospendere” la decorrenza del termine per comunicare i dati del conducente in virtù della mera proposizione dei ricorsi avverso il verbale presupposto lo avrebbe espressamente previsto nella medesima disposizione, ma ciò non si evince dal dato letterale.
Peraltro l'ordinanza in esame sostiene che l'organo accertatore, all'esito del ricorso proposto contro il verbale presupposto, dovrebbe provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, introducendo così nella struttura dell'art. 126 bis C.d.S. un'attività ulteriore e aggiuntiva a carico della P.A., neppure espressamente contemplata dal legislatore, di fatto prevedendo una “riscrittura” della norma, mediante una interpretazione integrativa e “manipolativa” non consentita all'attività ermeneutica del giudice.
Né potrebbe il chiaro tenore letterale della disposizione normativa primaria essere derogato da disposizioni normative di livello inferiore;
in particolare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, la circolare del Ministero Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, secondo cui “si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente”, non ha natura regolamentare e quindi non è neanche una norma secondaria ma è solo una mera indicazione interpretativa data dal Ministero con la espressa finalità “di dare uniformità alla azione amministrativa” e quindi, in virtù del principio costituzionale di separazione dei poteri, non ha alcun valore per il giudice neanche a fini interpretativi.
Non può neppure sostenersi che solo un risultato negativo (della opposizione avanzata contro la violazione presupposta) determinerebbe la reviviscenza, in capo al coobbligato, dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente in quanto il risultato positivo potrebbe essere dovuto a fattori del tutto indipendenti dall'accertamento della insussistenza della violazione come nel caso di tardiva notifica del verbale al coobbligato ex art. 196 C.d.s. (sulla irrilevanza degli esisti della impugnativa dell'illecito presupposto v. Cass. civ., n. 13748 del 2007 e Cass. civ., n. 16674 del 2010).
6 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. Deve altresì sostenersi l'inadeguatezza del richiamo alla sentenza della Corte Cost. n. 27 del 2005, operato nella stessa pronuncia in esame.
Ed infatti, come ben evidenziato dalla medesima Corte di Cassazione nella sentenza n. 13748 del 2007, nella lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005 “non va…confusa la valutazione della parte del secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S. - come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 a sua volta modificato dalla Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 214 - dichiarata incostituzionale, che era quella in cui veniva comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale, con la valutazione d'altra parte della stessa norma, che è quella rilevante nel presente giudizio, non solo non dichiarata incostituzionale, ma la legittimità della cui applicazione è stata, anzi, espressamente affermata dal giudice delle leggi che, a conclusione della motivazione, si è testualmente espresso nel senso che: "L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio - che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti - in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente.” Tale asserzione, in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa;
il principio è, comunque, riaffermato, come si è già sottolineato, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 164.
Nelle quali disposizioni il fatto sanzionato si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine
d'adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, sì che, una volta decorso, l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta;
il comportamento preso in considerazione nella fattispecie descritta e regolata tanto dal comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. quanto dalla L. n. 286 del 2006, art. 164 si sostanzia, infatti, nell'omettere, id est nel non fare, ovvero nel protrarre indebitamente oltre il termine prescritto, la comunicazione dei dati identificativi del conducente;
comunicazione che è sempre omessa, anche quando viene effettuata in ritardo, poiché le richiamate norme pongono termini specifici per l'adempimento dell'obbligo imposto (rispettivamente, trenta giorni dalla richiesta e sessanta giorni dalla notificazione del verbale), tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati, nel momento in cui si è esaurito il lasso di tempo consentito per l'adempimento e quindi ha avuto luogo l'omissione, gli effetti necessari e sufficienti per la consumazione. È, inoltre, illecito di pericolo e non di danno, non essendo necessario che lo svolgimento dell'attività amministrativa e/o giudiziaria consequenziali all'accertamento dell'illecito presupposto abbiano subito un danno effettivo dall'omissione o dal ritardo della comunicazione”.
Ne consegue che l'appello è infondato e deve essere rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza n. 377/2021 del Giudice di Pace di Bari.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi in tale scelta processuale l'elemento soggettivo della colpa grave, tenuto conto peraltro del recente ed isolato revirement della Corte di Cassazione di cui alla citata ordinanza n. 24012/2022, tuttavia disattesa in questa sede.
7 Dott. Luca Sforza n. 11960/2021 R.G. La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellato COMUNE di Sammichele di Bari, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n.
8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'Avv. FERRARA Filippo avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
377/2021, depositata il 24.02.2021, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna l'Avv. FERRARA Filippo alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute dal COMUNE di SAMMICHELE di BARI che liquida in complessivi €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014),
C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 20.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
8 Dott. Luca Sforza