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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3041/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+2 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. Internicola Antonino. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa le cause n. 3054/2024 e 3059/2024 R.G. trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
Parte ricorrente si riporta al ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. 3041/2024 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 3054/24 e 3059/24 RG)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 3041/2024 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 3054/24 e 3059/24 RG) promosse da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), rappresentate e difese dall'Avv. ANTONINO C.F._3
INTERNICOLA, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa CP_2
IE Di CA, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 03/12/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il proc. n. 3041/2024 R.G.:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023//24, conseguentemente,
2 - condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24 condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C– 451/21:
NEL MERITO:
• nel merito, in via principale: rigettare integralmente il ricorso avversario e respingere le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
• nel merito, in subordine: disporre ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la condanna della stessa, per lite temeraria, oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni che codesto Giudice vorrà liquidare. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'odierno Giudicante ritenesse fondata, anche solo parzialmente, la domanda avversaria, disporre la compensazione delle spese.
• in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.”
Con rifusione delle spese di lite.
3 Con altro ricorso depositato il 04.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_2 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 3054/2024 R.G.:
“- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020-21, 2022-23, 2023-24 e 2024-25 conseguentemente,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020-21, 2022-23, 2023-24 e 2024-25 condannare il
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento della somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c..”
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO:
• in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
• In subordine, si chiede il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2020/2021 è una supplenza breve non a copertura di assenza, conferita fino al 05/06/2021 e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere”. 4 Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 04.12.2024, Parte_3 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 3059/2024 R.G.:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021-22, 2022-23 e 2023-24 conseguentemente,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021-22, 2022-23 e 2023-24 condannare il
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO: in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere”.
Con rifusione delle spese di lite.
5 All'udienza del 12/12/2025 i procedimenti n. 3054/24 e 3059/24 RG sono stati riuniti al procedimento n. 3041/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il CP_1 convenuto dei contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, o di durata leggermente inferiore.
In particolare, i ricorrenti hanno svolto i seguenti servizi:
Parte_1
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 18 Settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 per 12 ore settimanali.
Parte_2
- nell'anno scolastico 2020/2021 dal 16 ottobre 2020 e fino al 25 giugno 2021 per 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/2023 dal 29 settembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal18 settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 per 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2024/2025 dal 26 settembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 per 18 ore settimanali;
Parte_3
- nell'anno scolastico 2021/2022, dal 9 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2022 per 18 ore;
- nell'anno scolastico 2022/2023, dal 12 settembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per 18 ore;
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 11 settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 per 18 ore.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che sino al 31.12.2024 così disponeva:
6 “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria.
7 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, DO NA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
8 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
9 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
- la ricorrente , docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, Parte_1 co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle g.p.s. per il biennio 2024-2026, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta nel ricorso;
- la ricorrente docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_2
2 e 3 , L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2025/2026 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso. Risulta infondata l'eccezione del MIM con la quale ha chiesto il rigetto della domanda con riguardo all'annualità 2020/2021 perché supplenza breve con termine al 05.06.2021. Dagli atti prodotti dalla ricorrente emerge che il servizio in parola è terminato il 25.06.2021, sicché la durata dello stesso risulta sostanzialmente sovrapponibile a un incarico di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999;
10 Il , altresì, ha eccepito che per la supplenza relativa all'a.s. 2022/2023 la CP_1 docente poteva chiedere l'attribuzione del beneficio per via amministrativa in virtù dell'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023 conv. in L. 103/2023. L'eccezione va rigettata in quanto il riferimento che la norma fa all'anno 2023, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024, sicché per la supplenza riferita all'a.s. 2022/2023 parte ricorrente non poteva fruire del beneficio in via amministrativa;
- la ricorrente , docente destinataria di Parte_3 incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 , L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
In conclusione, i diritti all'attribuzione della carta docente del dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché
“evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
11 La liquidazione del compenso viene effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono CP_1
i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale.
Scaglione 0,01 – 1.100
Causa 3041/24 RG (Zino, valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale 168;
Scaglione– 1.100,01 – 5.200
Causa 3054/2024 RG (Pozzi- valore 2.000)
Causa 3059/2024 RG (Rivieccio - valore 1.500)
Per ciascuna di esse: fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale 656,5
Totale: 656,5 x 2 = 1313.
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa 3054/2024 – valore 2.000) ovvero pari a 373 euro che viene Pt_2 aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo: 373 + (111,9 x 2 soggetti) = euro 596,80.
Il totale delle spese è pari a 2077,80 euro (168+1313+596,80).
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto, oltre accessori, con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore
12 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto della ricorrente d ottenere la “Carta elettronica” Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto della ricorrente ad Parte_3 ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2077,80 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, contributo unificato se dovuto e se versato, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
+2 Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. Internicola Antonino. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa le cause n. 3054/2024 e 3059/2024 R.G. trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
Parte ricorrente si riporta al ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. 3041/2024 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 3054/24 e 3059/24 RG)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 3041/2024 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 3054/24 e 3059/24 RG) promosse da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( ), rappresentate e difese dall'Avv. ANTONINO C.F._3
INTERNICOLA, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa CP_2
IE Di CA, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 03/12/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il proc. n. 3041/2024 R.G.:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023//24, conseguentemente,
2 - condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24 condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C– 451/21:
NEL MERITO:
• nel merito, in via principale: rigettare integralmente il ricorso avversario e respingere le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
• nel merito, in subordine: disporre ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la condanna della stessa, per lite temeraria, oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni che codesto Giudice vorrà liquidare. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'odierno Giudicante ritenesse fondata, anche solo parzialmente, la domanda avversaria, disporre la compensazione delle spese.
• in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.”
Con rifusione delle spese di lite.
3 Con altro ricorso depositato il 04.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_2 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 3054/2024 R.G.:
“- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020-21, 2022-23, 2023-24 e 2024-25 conseguentemente,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020-21, 2022-23, 2023-24 e 2024-25 condannare il
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento della somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c..”
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO:
• in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
• In subordine, si chiede il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2020/2021 è una supplenza breve non a copertura di assenza, conferita fino al 05/06/2021 e come tale non utile per rivendicare il beneficio della Carta docente;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere”. 4 Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 04.12.2024, Parte_3 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 3059/2024 R.G.:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021-22, 2022-23 e 2023-24 conseguentemente,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021-22, 2022-23 e 2023-24 condannare il
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO: in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere”.
Con rifusione delle spese di lite.
5 All'udienza del 12/12/2025 i procedimenti n. 3054/24 e 3059/24 RG sono stati riuniti al procedimento n. 3041/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il CP_1 convenuto dei contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, o di durata leggermente inferiore.
In particolare, i ricorrenti hanno svolto i seguenti servizi:
Parte_1
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 18 Settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 per 12 ore settimanali.
Parte_2
- nell'anno scolastico 2020/2021 dal 16 ottobre 2020 e fino al 25 giugno 2021 per 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/2023 dal 29 settembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal18 settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 per 18 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2024/2025 dal 26 settembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 per 18 ore settimanali;
Parte_3
- nell'anno scolastico 2021/2022, dal 9 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2022 per 18 ore;
- nell'anno scolastico 2022/2023, dal 12 settembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per 18 ore;
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 11 settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 per 18 ore.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che sino al 31.12.2024 così disponeva:
6 “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria.
7 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Con l'articolo 1 co. 572 della legge n. 207/2024, entrata in vigore il 01.01.2025, è stata introdotta una modifica al comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che ha esteso il beneficio della carta docente ai docenti con incarico di supplenza su posti vacanti e disponibili, ovvero con termine sino al 31.08 dell'anno scolastico in corso.
L'art. 1 co. 121 citato, anche nella nuova formulazione disposta dalla legge 207/2024, contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, DO NA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
8 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
9 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
- la ricorrente , docente destinataria di un incarico ai sensi dell'art. 4, Parte_1 co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritta nelle g.p.s. per il biennio 2024-2026, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per l'annualità richiesta nel ricorso;
- la ricorrente docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. Parte_2
2 e 3 , L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2025/2026 un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso. Risulta infondata l'eccezione del MIM con la quale ha chiesto il rigetto della domanda con riguardo all'annualità 2020/2021 perché supplenza breve con termine al 05.06.2021. Dagli atti prodotti dalla ricorrente emerge che il servizio in parola è terminato il 25.06.2021, sicché la durata dello stesso risulta sostanzialmente sovrapponibile a un incarico di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999;
10 Il , altresì, ha eccepito che per la supplenza relativa all'a.s. 2022/2023 la CP_1 docente poteva chiedere l'attribuzione del beneficio per via amministrativa in virtù dell'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023 conv. in L. 103/2023. L'eccezione va rigettata in quanto il riferimento che la norma fa all'anno 2023, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024, sicché per la supplenza riferita all'a.s. 2022/2023 parte ricorrente non poteva fruire del beneficio in via amministrativa;
- la ricorrente , docente destinataria di Parte_3 incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 , L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché immessa in ruolo, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
In conclusione, i diritti all'attribuzione della carta docente del dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in CP_1 quanto parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché
“evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa CP_1 dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza.
11 La liquidazione del compenso viene effettuata separatamente per ogni procedimento per le fasi antecedenti alla riunione. Il compenso viene ancorato ai minimi tabellari (stante la serialità e non difficoltà delle questioni trattate) previsti per la fase di studio e per la fase introduttiva, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente. Viene escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non sono state svolte le attività elencate nell'art. 4 comma 5 lettera c) D.M. n. 55/2014 e succ. modifiche ovvero attività necessarie per la formazione della prova (si precisa che i documenti prodotti dal ribadiscono CP_1
i servizi già documentati dai ricorrenti o si riferiscono alla normativa del settore già indicata dai ricorrenti e nota al Giudice in virtù del principio iura novit curia) e in quanto alla fase di trattazione della prima udienza si è sovrapposta la fase decisionale.
Scaglione 0,01 – 1.100
Causa 3041/24 RG (Zino, valore 500) - fase di studio 105; fase introduttiva: 63; totale 168;
Scaglione– 1.100,01 – 5.200
Causa 3054/2024 RG (Pozzi- valore 2.000)
Causa 3059/2024 RG (Rivieccio - valore 1.500)
Per ciascuna di esse: fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale 656,5
Totale: 656,5 x 2 = 1313.
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 5 e modifiche successive per la fase decisionale il compenso è unico ed è quello corrispondente alla causa di valore maggiore (Causa 3054/2024 – valore 2.000) ovvero pari a 373 euro che viene Pt_2 aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (pari a 111,90).
Il compenso unico per la fase decisionale è il risultato di questo calcolo: 373 + (111,9 x 2 soggetti) = euro 596,80.
Il totale delle spese è pari a 2077,80 euro (168+1313+596,80).
Tale somma dovrà essere rimborsata dal convenuto, oltre accessori, con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore
12 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto della ricorrente d ottenere la “Carta elettronica” Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto della ricorrente ad Parte_3 ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2077,80 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, contributo unificato se dovuto e se versato, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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