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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/07/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 834/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CINI ROMINA C.F._1
e
ER ND (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. CINI ROMINA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da Parte_2
e ER ND con ricorso depositato il 5/02/2025 per lo
[...] scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata in Madagascar il 22/06/2007; rilevato che dall'unione dei coniugi in data 12/03/2009 è nato il figlio Per_1
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipote- si previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifi- cazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previ- sto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
28/02/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Parma emessa il 25/01/2024 ; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti, in termini sostanzialmente con- formi alle condizioni dettate dalla sentenza di separazione, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
, nata in [...] il [...], e Parte_3
ER ND, nato a [...] il [...], celebrato in Ivato
Firaisana (Madagascar) il 23/06/2007 e trascritto nel registro degli atti di ma- trimonio del Comune di Salsomaggiore Terme al n. 22, parte II, serie C, anno
2007;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SALSOMAGGIO-
RE TERME di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della pre-
pagina 2 di 3 sente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese che rimangono regolate come da accordi tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 23/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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