CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 28/01/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1251/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CICCHESE ROBERTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401477311 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per omessa dichiarazione e il presunto versamento ai fini TARI e TEFA per l'anno 2018 in relazione all'unità immobiliare ubicata in Indirizzo_1 Roma, censita al Fg Catasto_1
categoria Catastale A02, liquidando una maggiore imposta asseritamente dovuta in €
146,86 a titolo di TARI e in € 7,34 a titolo di TEFA ed irrogando sanzioni pari ad €
185,04 oltre interessi pari ad € 14,36.
Ha rappresentato e documentato di aver assolto il tributo.
In vista dell'odierna udienza la ricorrente e Roma capitale hanno rappresentato l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La resistente ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto osservato il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo in ragione della tardiva adozione del provvedimento di autotutela
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 300,00 (trecento/00)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CICCHESE ROBERTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401477311 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per omessa dichiarazione e il presunto versamento ai fini TARI e TEFA per l'anno 2018 in relazione all'unità immobiliare ubicata in Indirizzo_1 Roma, censita al Fg Catasto_1
categoria Catastale A02, liquidando una maggiore imposta asseritamente dovuta in €
146,86 a titolo di TARI e in € 7,34 a titolo di TEFA ed irrogando sanzioni pari ad €
185,04 oltre interessi pari ad € 14,36.
Ha rappresentato e documentato di aver assolto il tributo.
In vista dell'odierna udienza la ricorrente e Roma capitale hanno rappresentato l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La resistente ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto osservato il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo in ragione della tardiva adozione del provvedimento di autotutela
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 300,00 (trecento/00)