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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 2831/2024
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Torriano Enrico (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Casalecchio di Reno, Via Caravaggio n. 34, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
e
, nato in [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_1 C.F._3
Ucraina; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo e come da verbale del 9 dicembre 2025
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
esponendo di aver contratto con lui matrimonio in Ucraina in data 21.11.2015 e che Controparte_1 dal loro legame è nata (27.04.2016). Per_1
La ricorrente ha riferito che, a seguito delle nozze, il marito ha ben presto iniziato a tenere condotte inappropriate;
in particolare, il sig. si è reso responsabile di maltrattamenti e minacce in suo danno CP_1 nonché di “trascuratezze sotto il profilo economico della famiglia fino a quando in Ucraina le parti hanno divorziato il
28.09.2018”.
La sig.ra ha altresì precisato che, a seguito del divorzio, il Sig. non ha più Parte_1 Pt_1 intrattenuto alcun rapporto con la figlia, nè ha mai versato alcun contributo per il suo mantenimento (“Mai, infatti, il padre ha corrisposto un contributo, come si evince dal certificato allegato e datato 16/12/2021. La bambina non vede il padre da quando aveva due anni e non è in grado di avere alcun ricordo di lui, non vedendolo da quando aveva due anni, non ha alcun ricordo di lui”).
Sotto il profilo delle statuizioni processuali, la ricorrente ha dedotto che la sentenza di divorzio resa dal
Tribunale Ucraino nulla ha disposto in ordine alla disciplina inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale e proprio tale circostanza le sta causando gravi difficoltà, in quanto “pur occupandosi in modo esclusivo della bambina non si trova giuridicamente nella veste di genitore affidatario” e sta riscontrando plurime difficoltà “tra queste, particolare rilievo assume il diritto di ottenere un documento valido per l'espatrio della bambina. Allo stato attuale, infatti, la madre non può portare con sé la figlia all'estero, nemmeno in patria, e ciò si traduce in una grave menomazione
(soprattutto nel diritto della bambina a mantenere i rapporti con i parenti del ramo materno)”.
In punto di diritto parte ricorrente ha evidenziato che ricorrono i presupposti per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale e, in particolare, per l'affidamento esclusivo rafforzato a lei della minore, vista la totale assenza e il totale disinteresse del padre e la sua reiterata sottrazione ai doveri di assistenza familiare, economica e morale.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11 febbraio
2025 il Giudice ha disposto il rinnovo della notifica a controparte, visto il mancato rispetto dei termini ex art
473 bis 14 c.p.c. All'udienza del 9 dicembre 2025 è stato effettuato l'ascolto della ricorrente, la quale all'esito ha rinunciato al termine per note conclusive e, successivamente, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 12.12.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; pagina 2 di 6 Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Preliminarmente si dichiara la contumacia del sig. il quale regolarmente citato non si è CP_1 costituito in giudizio.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO, ALLA COLLOCAZIONE E ALLE VISITE DELLA
MINORE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minore . Per_1
Giova premettere in punto di diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore (condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento pagina 3 di 6 monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass.
18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della
Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n. 29999/2020).
Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super- esclusivo, che ricorre nel caso in cui il genitore affidatario avrà facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Con riferimento alla rilevanza della condotta processuale di controparte in ordine alla scelta della forma di affidamento la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, pagina 4 di 6 rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale (Tribunale, Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910).
Nel caso in esame ritiene il presente Collegio che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di affido super esclusivo formulata da parte ricorrente. Si evidenzia che il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole del resistente, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto, l'affidamento super esclusivo al genitore già collocatario. Il resistente ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti della figlia, circostanza altresì confermata dalla mancata costituzione nel presente giudizio e dalla conseguente dichiarazione di contumacia.
L' inidoneità educativa del sig. e il suo totale disinteresse hanno trovato conferma anche CP_1 all'esito delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 9 dicembre 2025, la quale ha riferito che: “io Per_ posso dire che il sig. non si è mai interessato di nostra figlia;
lui è scomparso da quando aveva due anni e ora CP_1 ne ha 7; da quando ci siamo divorziati lui è scomparso del tutto, non ha mai nemmeno fatto una chiamata per sapere come stesse sofia;
non ci ha mai mandato nemmeno un aiuto economico, posso dire che lui anche in Ucraina ha un debito per il mantenimento di oltre 10.000,00; proprio per questo motivo io non chiedo alcun mantenimento tanto so che non li avrei;
mia figlia nemmeno si ricorda del padre visto che non lo ha più visto dal 2018 e per questo non mi ha più chiesto di lui”
Con riferimento alla disciplina inerente alle visite del padre con la minore, ritiene il presente Collegio che eventuali incontri tra il resistente e la figlia dovranno avvenire previo accordo con la ricorrente e alla sua necessaria presenza e compatibilmente con l'interesse di . Per_1
SUL MANTENIMENTO DEL PADRE IN FAVORE DEL MINORE
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
La giurisprudenza di merito ha evidenziato che la contumacia del resistente e la di lui conseguente inadempienza all'obbligo di depositare le dichiarazioni reddituali fa sorgere in capo al giudice, impossibilitato ad avere notizie certe circa l'attuale attività di lavoro ed i redditi del contumace, la facoltà di determinare la legittima misura del contributo al mantenimento dei figli minori correlandola non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli stessi (Tribunale, Monza, sez.
IV, 03.05.2007, n. 1546).
Ricorrono nel presente procedimento, a prescindere dalla mancata proposizione della domanda di mantenimento, le ragioni per disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della pagina 5 di 6 figlia, corrispondendo a parte ricorrente la somma mensile di euro 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che dalla liquidazione è esclusa la fase istruttoria. A riguardo occorre precisare che vista la non particolare complessità della attività svolta e la rinuncia della parte costituita al termine per scritti conclusivi deve essere fatta applicazione con riferimento a tutte le fasi dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida la figlia minore in via esclusiva rafforzata alla sig.ra Persona_3 [...]
con collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in Parte_1 autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza della minore;
➢ Dispone che eventuali incontri tra il sig. e la minore debbano avvenire Controparte_1 previo accordo con la sig.ra e alla presenza di quest'ultima; Parte_1
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia alla ricorrente la somma mensile di euro 200,00 – attualizzabile secondo indice
ISTAT – oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 2831/2024
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Torriano Enrico (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Casalecchio di Reno, Via Caravaggio n. 34, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
e
, nato in [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_1 C.F._3
Ucraina; resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo e come da verbale del 9 dicembre 2025
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
esponendo di aver contratto con lui matrimonio in Ucraina in data 21.11.2015 e che Controparte_1 dal loro legame è nata (27.04.2016). Per_1
La ricorrente ha riferito che, a seguito delle nozze, il marito ha ben presto iniziato a tenere condotte inappropriate;
in particolare, il sig. si è reso responsabile di maltrattamenti e minacce in suo danno CP_1 nonché di “trascuratezze sotto il profilo economico della famiglia fino a quando in Ucraina le parti hanno divorziato il
28.09.2018”.
La sig.ra ha altresì precisato che, a seguito del divorzio, il Sig. non ha più Parte_1 Pt_1 intrattenuto alcun rapporto con la figlia, nè ha mai versato alcun contributo per il suo mantenimento (“Mai, infatti, il padre ha corrisposto un contributo, come si evince dal certificato allegato e datato 16/12/2021. La bambina non vede il padre da quando aveva due anni e non è in grado di avere alcun ricordo di lui, non vedendolo da quando aveva due anni, non ha alcun ricordo di lui”).
Sotto il profilo delle statuizioni processuali, la ricorrente ha dedotto che la sentenza di divorzio resa dal
Tribunale Ucraino nulla ha disposto in ordine alla disciplina inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale e proprio tale circostanza le sta causando gravi difficoltà, in quanto “pur occupandosi in modo esclusivo della bambina non si trova giuridicamente nella veste di genitore affidatario” e sta riscontrando plurime difficoltà “tra queste, particolare rilievo assume il diritto di ottenere un documento valido per l'espatrio della bambina. Allo stato attuale, infatti, la madre non può portare con sé la figlia all'estero, nemmeno in patria, e ciò si traduce in una grave menomazione
(soprattutto nel diritto della bambina a mantenere i rapporti con i parenti del ramo materno)”.
In punto di diritto parte ricorrente ha evidenziato che ricorrono i presupposti per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale e, in particolare, per l'affidamento esclusivo rafforzato a lei della minore, vista la totale assenza e il totale disinteresse del padre e la sua reiterata sottrazione ai doveri di assistenza familiare, economica e morale.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11 febbraio
2025 il Giudice ha disposto il rinnovo della notifica a controparte, visto il mancato rispetto dei termini ex art
473 bis 14 c.p.c. All'udienza del 9 dicembre 2025 è stato effettuato l'ascolto della ricorrente, la quale all'esito ha rinunciato al termine per note conclusive e, successivamente, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 12.12.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; pagina 2 di 6 Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Preliminarmente si dichiara la contumacia del sig. il quale regolarmente citato non si è CP_1 costituito in giudizio.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO, ALLA COLLOCAZIONE E ALLE VISITE DELLA
MINORE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minore . Per_1
Giova premettere in punto di diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore (condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento pagina 3 di 6 monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass.
18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della
Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n. 29999/2020).
Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super- esclusivo, che ricorre nel caso in cui il genitore affidatario avrà facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Con riferimento alla rilevanza della condotta processuale di controparte in ordine alla scelta della forma di affidamento la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, pagina 4 di 6 rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale (Tribunale, Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910).
Nel caso in esame ritiene il presente Collegio che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di affido super esclusivo formulata da parte ricorrente. Si evidenzia che il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole del resistente, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto, l'affidamento super esclusivo al genitore già collocatario. Il resistente ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti della figlia, circostanza altresì confermata dalla mancata costituzione nel presente giudizio e dalla conseguente dichiarazione di contumacia.
L' inidoneità educativa del sig. e il suo totale disinteresse hanno trovato conferma anche CP_1 all'esito delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 9 dicembre 2025, la quale ha riferito che: “io Per_ posso dire che il sig. non si è mai interessato di nostra figlia;
lui è scomparso da quando aveva due anni e ora CP_1 ne ha 7; da quando ci siamo divorziati lui è scomparso del tutto, non ha mai nemmeno fatto una chiamata per sapere come stesse sofia;
non ci ha mai mandato nemmeno un aiuto economico, posso dire che lui anche in Ucraina ha un debito per il mantenimento di oltre 10.000,00; proprio per questo motivo io non chiedo alcun mantenimento tanto so che non li avrei;
mia figlia nemmeno si ricorda del padre visto che non lo ha più visto dal 2018 e per questo non mi ha più chiesto di lui”
Con riferimento alla disciplina inerente alle visite del padre con la minore, ritiene il presente Collegio che eventuali incontri tra il resistente e la figlia dovranno avvenire previo accordo con la ricorrente e alla sua necessaria presenza e compatibilmente con l'interesse di . Per_1
SUL MANTENIMENTO DEL PADRE IN FAVORE DEL MINORE
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
La giurisprudenza di merito ha evidenziato che la contumacia del resistente e la di lui conseguente inadempienza all'obbligo di depositare le dichiarazioni reddituali fa sorgere in capo al giudice, impossibilitato ad avere notizie certe circa l'attuale attività di lavoro ed i redditi del contumace, la facoltà di determinare la legittima misura del contributo al mantenimento dei figli minori correlandola non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli stessi (Tribunale, Monza, sez.
IV, 03.05.2007, n. 1546).
Ricorrono nel presente procedimento, a prescindere dalla mancata proposizione della domanda di mantenimento, le ragioni per disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della pagina 5 di 6 figlia, corrispondendo a parte ricorrente la somma mensile di euro 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che dalla liquidazione è esclusa la fase istruttoria. A riguardo occorre precisare che vista la non particolare complessità della attività svolta e la rinuncia della parte costituita al termine per scritti conclusivi deve essere fatta applicazione con riferimento a tutte le fasi dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida la figlia minore in via esclusiva rafforzata alla sig.ra Persona_3 [...]
con collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in Parte_1 autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza della minore;
➢ Dispone che eventuali incontri tra il sig. e la minore debbano avvenire Controparte_1 previo accordo con la sig.ra e alla presenza di quest'ultima; Parte_1
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia alla ricorrente la somma mensile di euro 200,00 – attualizzabile secondo indice
ISTAT – oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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