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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/09/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 120/2025 R.G. C.C., avente ad oggetto
“Cessazione effetti civili del matrimonio” ed introdotto da:
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1
d'appello, dall'Avv.to Monica Bruno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Potenza, alla via Vespucci, n.2;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di Controparte_1
costituzione di secondo grado, dall'Avv.to Antonella Ficazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tricarico, al R.ne Marconi, n.5.
APPELLATA
1 E
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di POTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda di assegno divorzile e, in via gradata, provvedere ad una riduzione dell'importo fissato in sentenza, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze del grado a carico dell'Erario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, con l'impugnata sentenza n.637/2024, pubblicata il 19 luglio 2024 e resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra le parti, richiamata la sentenza non definitiva n.883/2022 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha posto a carico di ed in favore di il versamento dell'assegno Parte_1 Controparte_1
divorziale nella misura di euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese
, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Nella stilata motivazione della sentenza, per quello che interessa in questa sede, quanto alla domanda di assegno divorziale, oggetto di domanda riconvenzionale di CP_1
riteneva che la stessa potesse essere accolta, essendo stata provata la mancanza di mezzi adeguati di sostentamento e l'impossibilità oggettiva di procurarseli da parte della resistente.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , con ricorso depositato in Parte_1
data 21 febbraio 2025, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in
2 cui il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della all'assegno divorziale CP_1
quantificato in euro 350,00 mensili.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
***
Si è costituito in questa fase , con memoria difensiva deposita in data 15 Controparte_1
maggio 2025, chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
***
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, come da nota allegata agli atti.
Disposto che l'udienza del 19 giugno 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto deve essere respinto sia sotto il profilo dell'avvenuto riconoscimento con la sentenza gravata del diritto della all'assegno divorziale CP_1
sia sotto il profilo della sua quantificazione, fissata in euro 350,00 mensili.
Prima di affrontare l'esame del descritto motivo di impugnazione, occorre premettere che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
3 Il giudizio, pertanto, dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Quindi, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Così, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In sostanza, il prerequisito per il riconoscimento dell'assegno divorzile è l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno è, quindi, finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge (Cass. 5055/2021).
4 Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in base al principio solidaristico, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n.
18681/2020).
Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che presuppone “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare". (Cass. 5055/2021, in motivazione).
In questa ottica, il giudice di merito deve accertare che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare in senso ampio.
Inoltre, quando la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. in tema di alimenti,
5 salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) deve sussistere un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) occorre che alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) occorre che l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente.
Quindi, in conclusione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche solo verificare in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente.
Alla luce delle considerazioni espresse, ritiene il Collegio di condividere l'impianto motivazionale del primo giudice, che ha ancorato il diritto della all'assegno CP_1
divorzile ancorandolo alla sua funzione assistenziale, tenuto conto della prova raggiunta dalla richiedente in ordine alle sue precarie condizioni economiche e dell'oggettiva difficoltà della stessa di reperire una stabile attività lavorativa, tenuto conto dell'età, anni
61 e delle pregresse esperienze professionali.
6 Al contrario, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza è emerso che l'odierno appellante è titolare di una pensione di vecchiaia di circa 750,00 euro mensili e di un conto corrente intestato alla ditta individuale sul quale vengono accreditati pagamenti derivanti dalla sua attività di elettrauto, svolta con regolarità e che il saldo finale risulta di pochi euro perché lo stesso effettua frequenti prelevamenti allo sportello. Pt_1
Il Tribunale di Potenza ha, inoltre, evidenziato che l'intervenuta cessazione della ditta individuale decorrente dal 31 dicembre 2023 appare strumentale e finalizzata a sottrarsi al versamento dell'assegno divorzile.
A fronte del descritto impianto motivazionale del primo giudice le considerazioni contenute nell'atto di appello non risultano essere sufficienti a scalfirne la portata fattuale e giuridica.
L'appello, quindi, va respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 scaglione fino ad euro 26.000,00 parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e
RF come per legge, da versarsi all'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
7 Il Consigliere est.
dr. Aida Sabbato
Il Presidente
dr. Roberto Spagnuolo
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