TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357/2024 R.G.V.G, avente per oggetto le domande di separazione consensuale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosse
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PA IO TO;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
AT CH.
Conclusioni delle parti: hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 2 settembre 2024, e Parte_1
hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 3 giugno Parte_2
2004, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2004, parte II, serie Per_ A, n. 72; che dal matrimonio sono nati tre figli, il 7/2/2005, il 2/4/2008 e il Per_1 Per_2
29/8/2010, la prima maggiorenne ed economicamente indipendente;
che la convivenza tra loro
è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni;
di vivere separati da alcuni mesi, essendosi la moglie, d'accordo con il marito, trasferita in altra casa di abitazione. Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto: 1) l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni indicate in ricorso;
2) decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini per il deposito di note scritte, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Con il consenso delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del quale il tribunale - con ordinanza in data 15 novembre 2024 - ha invitato le predette a modificare l'accordo su alcuni punti, sì da renderlo conforme all'interesse dei figli minori, assegnando termine e fissando una nuova udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
In data 8 gennaio 2025, le parti hanno depositato le note, con cui hanno modificato l'accordo, chiedendo, sulla base di esso, l'omologa della separazione consensuale.
Nelle more, la ricorrente ha revocato il mandato al difensore, conferendolo ad uno nuovo, che si è costituito con memoria depositata il 21 gennaio 2025, con la quale ha dichiarato la volontà della predetta di revocare il consenso in ordine all'accordo già raggiunto.
Successivamente, la previa revoca del mandato al secondo difensore, lo ha Pt_1 nuovamente conferito al primo, che si è costituito con memoria depositata il 19 febbraio 2025, con cui ha confermato le deduzioni e richieste di cui al ricorso introduttivo.
Nel prosieguo (4 aprile 2025) le parti hanno nuovamente integrato l'accordo di separazione, in ottemperanza all'invito del collegio, al fine di renderlo conforme all'interesse dei figli minori. Alla successiva udienza del giorno 8 aprile 2025, dinanzi al presidente, i coniugi, personalmente comparsi, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e dichiarato di volere parzialmente modificare l'accordo del 4 aprile 2025, con l'aumento dell'assegno dovuto dalla madre in favore di ciascuno dei due figli minori.
Con sentenza in data 11 aprile 2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 4 aprile 2025, come integrato all'udienza dell'8 aprile 2025, fissando - con ordinanza in pari data - la successiva udienza del 2 dicembre 2025 per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili, con sostituzione anche della suddetta udienza dal deposito di note scritte.
Con successivo decreto del 17 aprile 2025, il tribunale, in accoglimento dell'istanza delle parti, ha proceduto alla correzione dell'errore materiale contenuto in sentenza, riguardante il prenome del ricorrente ( e non Calogero). Pt_2
Nel termine assegnato i difensori hanno depositato nuove note scritte, con cui hanno insistito nella domanda congiunta, allegando copia della sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato, nonché le dichiarazioni delle parti (in data 25/11/2025), sottoscritte dalle predette personalmente, di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare e di insistere per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo omologato, senza alcuna modifica.
Il P.M. nulla ha opposto.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod, in quanto dalla data dell'udienza di comparizione nel procedimento in fase di separazione (8 aprile 2025), i coniugi non si sono riconciliati, né vi sono possibilità di riconciliazione. Ciò, come dagli stessi concordemente dichiarato con le note depositate il
25/11/2025.
Sulla base alle allegazioni delle parti ed avuto riguardo alla loro mancata riconciliazione, il collegio ritiene evidente che non possa più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
In ultimo, va ribadito che gli accordi intervenuti tra le parti, quali richiamati nella sentenza di separazione, sono conformi all'interesse dei figli.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , a Caltanissetta il 3 giugno Parte_1 Parte_2
2004, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2004, parte II, Serie
A, n. 72.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto