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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/11/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 815/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. v.g. 815/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DURGONI
[...] C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA LAZIO N. 44, OLBIA, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi si impegnano a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori;
3) Disporre le modalità di frequentazione dei figli minori con i genitori secondo le modalità stabilite nel piano genitoriale allegato al ricorso;
Pag. 1 di 3 4) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
250,00 mensili, per il mantenimento di ciascun figlio minore, ovvero la somma totale di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) La casa di San Teodoro, via Vico Einaudi, 19, Borgata L'Alzoni, dove essi risiedono, è di proprietà di entrambi i coniugi, ma verrà affidata alla sig.ra ed ai due figli minori, fino alla loro maggiore età o Parte_1 autosufficienza;
6) Il sig. verserà le rate del mutuo, di € 860,00 mensili;
Parte_2
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.9.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio in Nuoro in data 17.2.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2007; che dall'unione sono nati i due figli il 17.8.2011 e Persona_1
il 12.10.2013, entrambi minorenni;
che tra i coniugi Persona_2 da tempo sono insorte incomprensioni e incompatibilità che hanno reso impossibile la convivenza e che il signor ha già lasciato l'abitazione familiare;
che le parti Pt_2 intendono separarsi consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni indicate nel ricorso e nel piano genitoriale con la precisazione che i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 2 di 3 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse dei figli.
Nulla dev'essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 16.10.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. v.g. 815/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DURGONI
[...] C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA LAZIO N. 44, OLBIA, presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi si impegnano a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori;
3) Disporre le modalità di frequentazione dei figli minori con i genitori secondo le modalità stabilite nel piano genitoriale allegato al ricorso;
Pag. 1 di 3 4) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
250,00 mensili, per il mantenimento di ciascun figlio minore, ovvero la somma totale di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) La casa di San Teodoro, via Vico Einaudi, 19, Borgata L'Alzoni, dove essi risiedono, è di proprietà di entrambi i coniugi, ma verrà affidata alla sig.ra ed ai due figli minori, fino alla loro maggiore età o Parte_1 autosufficienza;
6) Il sig. verserà le rate del mutuo, di € 860,00 mensili;
Parte_2
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.9.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio in Nuoro in data 17.2.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2007; che dall'unione sono nati i due figli il 17.8.2011 e Persona_1
il 12.10.2013, entrambi minorenni;
che tra i coniugi Persona_2 da tempo sono insorte incomprensioni e incompatibilità che hanno reso impossibile la convivenza e che il signor ha già lasciato l'abitazione familiare;
che le parti Pt_2 intendono separarsi consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni indicate nel ricorso e nel piano genitoriale con la precisazione che i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 2 di 3 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse dei figli.
Nulla dev'essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 16.10.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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