Sentenza breve 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 16/06/2025, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2025, proposto da VA Medical System Italia S.p.A. in proprio e nella qualità di Mandataria del R.T.I. con Morviducci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2B1782E9F, B25CBE4DCE, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
A.O.R.N Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Teknos S.p.A., non costituita in giudizio;
Elekta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta n. 410 del 9 aprile 2025, pubblicata in pari data sul sito internet dell’Azienda, recante aggiudicazione al costituendo RTI Elekta/Teknos della gara indetta dalla stessa Azienda per “fornitura n.2 acceleratori lineari e opere di finitura locali bunker” (CIG B2B1782E9F - CUP G24E23000170005;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, segnatamente: tutti i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e, ove occorra, la lex specialis di gara: il bando, il Disciplinare, ed i suoi allegati (All. 1 Capitolato Speciale d’Appalto; – Specifiche Tecniche minime e schema di griglia di valutazione delle offerte).
E per la declaratoria
di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente;
II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ELEKTA S.P.A. il 30 maggio 2025:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta n. 410 del 9 aprile 2025, pubblicata in pari data sul sito internet dell’Azienda, recante aggiudicazione al costituendo RTI Elekta/Teknos della gara indetta dalla stessa Azienda per “fornitura n.2 acceleratori lineari e opere di finitura locali bunker” (CIG B2B1782E9F - CUP G24E23000170005), limitatamente alla parte in cui VA è stata ammessa in gara , o comunque non esclusa, e alla parte nella quale la commissione di gara non ha correttamente attribuito i punteggi favorendo la ricorrente principale;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, segnatamente tutti i verbali di gara, e ove occorrer possa, la lex specialis di gara tutta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Elekta S.p.A. e dell’Aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso principale la VA Medical System Italia S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I costituito con Morviducci S.r.l., agisce per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara indetta dalla AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per la fornitura di due acceleratori lineari e opera di finitura locali KE (Deliberazione del direttore generale n. 410 del 9 aprile 2025) e degli atti connessi come in epigrafe indicati.
2. Premettendo di essersi classificata seconda nella procedura anzidetta, parte ricorrente ha dedotto l’erroneità e l’illegittimità delle valutazioni operate dalla commissione di gara in relazione ai seguenti profili:
-erroneità del calcolo del numero totale di energie presenti nell’offerta di VA (I motivo);
-erroneità del calcolo del punteggio conseguito (3,68 punti) dalla ricorrente in relazione al criterio previsto nella sezione “ Sistemi di immobilizzazione paziente ”, avendo offerto un lettino (unico in commercio) integrato, indicizzato esattamente come gli immobilizzatori offerti che, quindi, rappresenterebbe una miglioria (rispetto a quello standard offerto dell’aggiudicataria) (II motivo);
-erronea attribuzione del punteggio con riferimento al criterio “ Trasmissione (leakage) massima sotto il sistema di collimazione (lamelle e/o jaws). Descrivere dettagliatamente il/i sistemi di riduzione della trasmissione (leakage) implementato/i soprattutto per i trattamenti dinamici ”; si lamenta, in particolare, che del tutto illegittimamente sarebbe stato attribuito alla ricorrente il medesimo punteggio conseguito dall’aggiudicataria con motivazione non pertinente rispetto allo stesso criterio e con punteggi comunque non coerenti rispetto ai valori di trasmissione numerici dichiarati dai due concorrenti (III Motivo);
-erronea attribuzione del punteggio relativo al parametro di valutazione “ Descrivere dettagliatamente eventuali funzionalità integrate (es: disponibilità di poter acquisire immagini On-demand prima, durante e dopo il trattamento) per l’utilizzo dell’EPID nelle procedure di Quality Assurance (QA) del LINAC e dello stesso sistema EPID”, in relazione al quale la legge di gara onera la stazione appaltante di valutare (oltre all’EPID ed al QA) anche la possibilità di poter acquisire immagini on demand prima, durante e dopo il trattamento, caratteristica che non sarebbe assicurata dall’aggiudicataria (IV Motivo);
-assenza nell’offerta economica dell’aggiudicataria dell’Elenco analitico delle voci costituenti l’offerta che sarebbe sanzionata dalla legge di gara con l’esclusione (V Motivo);
-erronea attribuzione del punteggio conseguito dall’aggiudicataria in relazione alla sezione “Sistema CBCT” dei criteri di valutazione (VI Motivo).
3. Si è costituita in resistenza l’aggiudicataria Elekta S.r.l; quest’ultima in data 30 maggio 2025 ha depositato ricorso incidentale a mezzo del quale ha impugnato gli atti di gara nella parte relativa all’ammissione della ricorrente principale, contestando i punteggi attribuiti a quest’ultima dalla commissione di gara.
4. In data 6 giugno 2025 la ricorrente principale ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla domanda cautelare, significando che l’Amministrazione, a seguito della proposizione del ricorso, ha provveduto al riesame del gravato provvedimento di aggiudicazione con contestuale affidamento alla ricorrente principale della fornitura oggetto di causa.
5. In pari data si è costituita anche l’Azienda ospedaliera intimata eccependo il sopravvenuto difetto di interesse e/o la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso principale, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale in ragione dell’omessa impugnazione della nuova aggiudicazione.
6. Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2025, in sede di discussione, le parti hanno rinunziato ai termini a difesa in riferimento alla trattazione del ricorso incidentale; contestualmente il ricorrente incidentale ha dichiarato di voler spiegare autonoma impugnativa avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione.
7. Indi, previo avviso di possibile decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Quanto al ricorso principale, il provvedimento di autotutela, intervenuto a seguito e per effetto della proposizione dell’impugnazione principale (deliberazione n. 632 del 30 maggio 2025, depositata in atti), ha preso atto del verbale della commissione giudicatrice di riesame delle valutazioni precedentemente effettuate in merito ai punteggi quali-quantitativi assegnati, provvedendo all’aggiudicazione della gara oggetto di causa in favore dell’RTI odierno ricorrente principale.
9. La Commissione di gara – si legge nella anzidetta deliberazione aslina- “ ha provveduto ad un aggiornamento del punteggio tecnico che comporta, di fatto, una variazione nell’ordine della graduatoria di merito ”, cui è conseguita l’attribuzione del primo posto all’R.T.I. VA Medical System Italia S.p.A. – Morviducci S.r.l. (Delibera del direttore generale n 632 del 30 maggio 2025).
10. Dall’esame del verbale di seduta riservata del 16 maggio 2025 si desume che la Stazione appaltante è pervenuta alla nuova aggiudicazione sulla base di un autonomo riesame del provvedimento in origine impugnato senza sposare integralmente le ragioni rappresentate nel ricorso principale.
11. In particolare quanto al primo motivo di ricorso, in riferimento alla unità radiante la Commissione ha ritenuto che l’allestimento dell’offerta tecnica (riportando dati differenti nella tabella di attribuzione punteggio rispetto a quelli poi rilevabili dalla relazione tecnica elaborata per comprovare tutti i requisiti richiesti) avrebbe inciso sulla valutazione della commissione poi ritenuta erronea.
12. Sebbene, poi, sia stato ritenuto fondato il secondo gruppo di censure (attribuendo per l’effetto lo stesso punteggio ad entrambe le concorrenti), la Commissione ha respinto le contestazioni contenute nel 3°, 4°, 5° e 6° motivo del ricorso principale.
13. Per tali motivi, la nuova aggiudicazione è da considerarsi quale fatto sopravvenuto al quale consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale non residuando, per effetto del provvedimento sopravvenuto, alcun interesse alla prosecuzione giudizio, come peraltro dichiarato dallo stesso difensore di parte ricorrente all’odierna camera di consiglio.
14. L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale comporta l'improcedibilità del ricorso incidentale atteso il suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale ( ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 14 febbraio 2022, n.966), tenuto anche conto della dichiarazione del difensore di voler contestare con autonomo e separato ricorso l’aggiudicazione disposta in autotutela nelle more della trattazione della domanda cautelare.
15. In conclusione va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale.
16. L’andamento complessivo della controversia e gli esiti del riesame legittimano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto anche conto del tempestivo esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione.
17. Non può essere, invece, accolta la richiesta, formulata dall’avvocato Fidanza, di rimborso del contributo unificato versato in relazione al ricorso incidentale (cfr. verbale di udienza), presupponendo quest’ultimo la soccombenza virtuale delle altre parti del giudizio in relazione alla spiegata domanda incidentale che va esclusa in considerazione del contenuto del riesame (peraltro non ancora scrutinabile nel merito da parte di questo Collegio per le ragioni anzidette).
18. Si conferma, pertanto, l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite, mentre ciascuna parte ricorrente (principale ed incidentale) sopporta il peso del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, mentre l'esborso a titolo di contributo unificato (relativamente al ricorso principale ed al ricorso incidentale) resta a carico di ciascuna parte che l'ha anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO